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Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014 – Lidl Stiftung/UAMI – Lídl Music (LIDL)

(Causa T-226/12)1

[«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo LIDL – Marchio nazionale figurativo anteriore LÍDL MUSIC – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Schaeffer, M. Wolter e A. Marx, successivamente M. Wolter, A. Marx e M. Kefferpütz, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Lídl Music spol. s r.o. (Brno, Repubblica ceca)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 2380/2010-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lídl Music spol. s r.o. e la Lidl Stiftung & Co. KG.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Lidl Stiftung & Co. KG è condannata alle spese.

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1     GU C 227 del 28.7.2012.