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Sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2015 – Italia / Commissione

(Causa T-510/13)1

[«Regime linguistico – Bando di concorsi generali per l’assunzione di traduttori – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi – Regolamento n. 1 – Articoli 1 quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità»]

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del Estado)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e B. Beutler, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 ed EPSO/AD/266/13, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori di lingua, rispettivamente, danese, inglese, francese, italiana, maltese, neerlandese e slovena (GU 2013, C 199 A, pag. 1)

Dispositivo

Il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/260/13, EPSO/AD/261/13, EPSO/AD/262/13, EPSO/AD/263/13, EPSO/AD/264/13, EPSO/AD/265/13 e EPSO/AD/266/13, intesi alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori di lingua, rispettivamente, danese, inglese, francese, italiana, maltese, neerlandese e slovena, è annullato.

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

Il Regno di Spagna e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese relative ai loro interventi.

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1 GU C 336 del 16.11.2013.