Language of document : ECLI:EU:T:2015:505

Causa T‑465/12

(pubblicazione per estratto)

AGC Glass Europe SA e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Mercato europeo del vetro destinato al settore auto – Pubblicazione di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 81 CE – Rigetto di una domanda diretta a ottenere il trattamento riservato di informazioni che la Commissione intende pubblicare – Obbligo di motivazione – Riservatezza – Segreto professionale – Programma di trattamento favorevole – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 luglio 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Segreto professionale – Consigliere-auditore – Competenza – Portata e limiti

(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 28, § 2; decisione della Commissione 2011/695, art. 8)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cooperazione delle imprese incriminate – Informazioni sottoposte volontariamente alla Commissione allo scopo di beneficiare del programma di trattamento favorevole – Assenza di effetti sulle conseguenze civili della partecipazione all’infrazione

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30, § 2; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 298/11)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Pubblicazione di informazioni sottoposte volontariamente alla Commissione da un’impresa, che ha partecipato all’infrazione, allo scopo di beneficiare del programma di trattamento favorevole – Comunicazioni sulla cooperazione – Portata – Divieto di divulgare informazioni contenute in domande di trattamento favorevole – Insussistenza

(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 339 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 30, § 2; comunicazioni della Commissione 2002/C 45/03 e 2006/C 298/11, punti 6, 31‑35)

1.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, l’intervento del consigliere-auditore consiste nell’applicazione delle norme che tutelano le imprese in ragione del carattere riservato delle informazioni di cui trattasi. L’intervento del consigliere-auditore ha quindi lo scopo di aggiungere una fase di controllo supplementare da parte di un organo indipendente della Commissione. Tale organo è, in aggiunta, obbligato a differire la decorrenza degli effetti della propria decisione, dando così all’impresa interessata la possibilità di adire il giudice del procedimento sommario per ottenere la sospensione dell’esecuzione secondo le condizioni applicabili.

Di conseguenza, si deve operare una distinzione fra l’applicazione delle norme di diritto relative alla riservatezza delle informazioni in quanto tali, da un lato, e quelle invocate al fine di ottenere un trattamento riservato delle informazioni lasciando impregiudicata la questione se le stesse siano per loro natura riservate, dall’altro. Al riguardo, supponendo che la pubblicazione di informazioni non coperte da segreto professionale possa configurare una violazione di una norma che rientra nella seconda delle due categorie suddette, tale circostanza non rende illusoria la tutela concessa dalle norme relative al suddetto segreto. Una siffatta violazione, quand’anche dimostrata, può dar luogo a misure correttive adeguate, come il risarcimento dei danni, laddove sussistano i presupposti per invocare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Pertanto, un esame nel merito degli argomenti attinenti a tale categoria di norme esula dagli obiettivi perseguiti tramite il mandato conferito al consigliere-auditore in forza dell’articolo 8 della decisione 2011/695.

(v. punto 59)

2.      Dalle comunicazioni della Commissione relative all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese del 2002 e del 2006 risulta che esse sono unicamente finalizzate a stabilire le condizioni alle quali un’impresa può ottenere un’immunità dalle ammende o una riduzione del loro importo. Pertanto, tali comunicazioni riguardano esclusivamente l’importo delle ammende e non prevedono alcun altro vantaggio che un’impresa potrebbe rivendicare in cambio della propria cooperazione. Le norme precisano che la concessione dell’immunità da un’ammenda o della riduzione del suo importo non la sottrae alle conseguenze sul piano del diritto civile derivanti dalla sua partecipazione ad un’infrazione dell’articolo 101 TFUE.

Dette comunicazioni sulla cooperazione sono intese ad attuare una politica di differenziazione fra i destinatari di una decisione che accerta una violazione dell’articolo 101 TFUE in ragione del grado di cooperazione di ciascuno e solo per quanto riguarda l’importo dell’ammenda. Pertanto, le comunicazioni in questione non mirano a incidere sulle conseguenze di diritto civile della partecipazione a un’infrazione delle imprese che hanno chiesto un trattamento favorevole.

(v. punti 66, 67, 73)

3.      Dal punto 6 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese del 2006 risulta che un’impresa non può essere svantaggiata nell’ambito delle azioni civili eventualmente promosse nei suoi confronti per il solo fatto di aver volontariamente messo a disposizione della Commissione per iscritto una dichiarazione ufficiale ai fini del trattamento favorevole, la quale potrebbe essere oggetto di una decisione che ordina la comunicazione di prove documentali. È nell’ambito di detta volontà di tutelare in modo particolare le dichiarazioni ufficiali ai fini del trattamento favorevole che la Commissione si è imposta, ai punti da 31 a 35 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, regole particolari che disciplinano le modalità di formulazione di dette dichiarazioni ufficiali, l’accesso alle stesse e il loro utilizzo. Orbene, dette regole riguardano esclusivamente i documenti e le dichiarazioni, orali o scritte, ricevute nel quadro delle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 o del 2006 e la cui divulgazione è in generale ritenuta dalla Commissione pregiudizievole per la tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, come indicato ai punti 32 e 40 di dette comunicazioni. Esse quindi non hanno né per oggetto né per effetto di impedire alla Commissione di pubblicare, nella propria decisione che conclude il procedimento amministrativo, le informazioni relative alla descrizione dell’infrazione che le sono state messe a disposizione nell’ambito del programma di clemenza e non creano un legittimo affidamento in tal senso.

Pertanto, una siffatta pubblicazione, eseguita ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, non lede il legittimo affidamento che possono invocare le parti ricorrenti in forza delle comunicazioni sulla clemenza del 2002 e del 2006, che riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda nonché il trattamento dei documenti e delle dichiarazioni ufficiali specialmente indicate.

Correlativamente, l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 riguarda l’accesso ai documenti che fanno parte del fascicolo di indagine, ad esclusione della decisione che la Commissione adotta all’esito del procedimento amministrativo, il cui contenuto è stabilito ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003. Pertanto, l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 non può creare nelle parti ricorrenti un legittimo affidamento per quanto riguarda il contenuto della versione pubblica della decisione di cui trattasi.

(v. punti 70‑72)