Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

4 novembre 2008

Causa F‑133/06

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di restituzione di effetti personali – Decisione di rigetto del reclamo in una lingua diversa dalla lingua madre del funzionario – Ricorso tardivo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione con cui è stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere che gli fossero consegnati, al suo domicilio attuale, effetti precedentemente lasciati nell’alloggio di servizio a lui assegnato quando era in servizio presso la delegazione della Commissione in Angola, dall’altra, la condanna dell’istituzione a versargli un risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 3)

2.      Procedura – Spese – Spese superflue o defatigatorie

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 3, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 122)

1.      È regolare la notifica di una decisione di rigetto di un reclamo in una lingua diversa sia dalla lingua madre del funzionario sia da quella in cui è stato redatto il reclamo, purché l’interessato possa venirne utilmente a conoscenza.

(v. punto 42)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 17)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, cause riunite F‑51/05 e F‑18/07, Duyster/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑0000 e II‑A‑1‑0000, punto 57)

2.      Occorre applicare l’art. 87, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica prima dell’entrata in vigore, il 1° novembre 2007, del regolamento di procedura proprio di quest’ultimo, e condannare a sopportare l’insieme delle spese processuali il funzionario che si sia ostinato a dar prova di ostruzionismo nei confronti dell’amministrazione, rifiutandosi di collaborare con essa e optando senza alcuna giustificazione per la via contenziosa.

(v. punti 55, 56 e 58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517, punto 65)

Tribunale della funzione pubblica: 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑000 e II‑A‑1‑000, punto 50, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑46/08 P)