Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 – Ravensburger / UAMI – Educa Borras (MEMORY)
(causa T‑108/09)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo MEMORY – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), e art. 75 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti art. 7, n. 1, lett. c), e art. 77 del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 30‑31)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 8 gennaio 2009 (procedimento R 305/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Educa Borras SA e la Ravensburger AG. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: | Marchio denominativo MEMORY per prodotti appartenenti alle classi 9 e 28 |
Titolare del marchio comunitario: | Ravensburger AG |
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: | Educa Borras, SA |
Decisione della divisione di annullamento: | Invalidità del marchio comunitario in oggetto |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Ravensburger AG è condannata alle spese. |