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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 1° marzo 2024 – «Cityland» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo

(Causa C-164/24, Cityland)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad – Veliko Tarnovo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente nel procedimento amministrativo: «Cityland» EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo

Questioni pregiudiziali

1.    Se gli articoli 106, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e 176, punto 3, dello ZDDS (legge sull’IVA) siano in contrasto con l’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

2.    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 213, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, abbia efficacia diretta.

3.    In caso di risposta negativa alla prima questione: se gli articoli 213, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e i principi di certezza del diritto e di proporzionalità consentano l’esclusione dal sistema dell’imposta sul valore aggiunto in caso di violazioni formali della legge, senza tener conto del momento in cui la violazione è stata commessa, del tipo di violazione, del successivo comportamento della persona e della presenza di altre circostanze soggettive, quali una controversia commerciale per il mancato pagamento entro i termini dell’imposta dovuta.

4.    In caso di risposta negativa alla prima questione: se gli articoli 213, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità consentano l’esclusione dal sistema dell’imposta sul valore aggiunto e nel contempo la riscossione di interessi di mora in caso di mancato pagamento entro i termini dell’imposta dichiarata, senza che l’ufficio competente per la riscossione sia tenuto a esaminare il tipo e la natura dell’attività della società e il suo comportamento in qualità di soggetto passivo, nonché la gravità di ciascuna misura proposta.

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1     GU 2006, L 347, pag. 1.