Language of document : ECLI:EU:T:2018:373

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

20 giugno 2018 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Onorari di avvocato – Rappresentanza di un’istituzione a mezzo di un avvocato – Spese di viaggio e di soggiorno di un agente – Spese ripetibili»

Nella causa T‑20/09 P-DEP,

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente in primo grado,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011: 257),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da. M. Jaeger, presidente, S. Frimodt Nielsen e A. Dittrich (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, EU:F:2008:132), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione della Commissione europea, del 30 maggio 2005, di collocare il sig. Marcuccio a riposo per invalidità, ha condannato la Commissione a versargli la somma di EUR 3 000, ha respinto il ricorso quanto al resto, ha condannato la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese del sig. Marcuccio e ha condannato quest’ultimo a sopportare un terzo delle proprie spese.

2        Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, EU:F:2008:132). Con la comparsa di risposta in tale causa, il sig. Marcuccio ha proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata. Il 19 gennaio 2011 si è svolta un’udienza in tale causa, in occasione della quale la Commissione è stata rappresentata da uno dei suoi agenti assistito da un avvocato, l’avv. A. Dal Ferro. Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257), il Tribunale ha accolto l’impugnazione principale della Commissione e ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella parte in cui quest’ultimo aveva annullato la decisione della Commissione del 30 maggio 2005 che collocava a riposo per invalidità il sig. Marcuccio e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità, nella parte in cui aveva condannato la Commissione a versare al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000 e in quella in cui aveva ripartito le spese in funzione dei suddetti annullamenti e della suddetta condanna. Con detta sentenza dell’8 giugno 2011 il Tribunale ha altresì respinto l’impugnazione incidentale del sig. Marcuccio, rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e riservato le spese.

3        Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese e le spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause F‑41/06, F‑41/06 RENV e T‑20/09 P.

4        Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2013, il sig. Marcuccio ha proposto, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149).

5        Con sentenza del 26 giugno 2014, Marcuccio/Commissione (T‑20/13 P, EU:T:2014:582), il Tribunale ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Marcuccio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tale grado di giudizio.

6        Con lettera dell’8 maggio 2015, inviata al sig. Marcuccio e, in copia, al suo avvocato, la Commissione lo ha informato degli importi da lui dovuti per le 13 decisioni giurisdizionali intervenute tra il 9 dicembre 2013 e il 6 marzo 2015, tra cui la sentenza nella causa T‑20/09 P. L’importo richiesto per tale causa ammonta a EUR 3 954,13, corrispondenti, da un lato, a EUR 3 750 per gli onorari dell’avv. A. Dal Ferro, nonché per le spese, gli oneri e i costi sostenuti da quest’ultimo, e, dall’altro, a EUR 204,13 EUR di spese di missione dell’agente della Commissione che aveva partecipato all’udienza del 19 gennaio 2011.

7        La Commissione si è vista restituire l’avviso di ricevimento firmato dal difensore del sig. Marcuccio in data 27 maggio 2015 e dal sig. Marcuccio stesso in data 17 giugno 2015. Nessuno di loro ha tuttavia reagito a tali lettere, pur essendo stati invitati a farlo entro il termine di 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

8        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 2017, la Commissione ha proposto, a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la domanda di liquidazione delle spese in esame.

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 3 954,13 l’importo delle spese ripetibili nella causa decisa dalla sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257);

–        applicare a detto importo gli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza che decide sulla presente domanda di liquidazione e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo.

10      Il 30 ottobre 2017 la cancelleria del Tribunale ha notificato la summenzionata domanda di liquidazione delle spese al sig. Marcuccio, informandolo del fatto che il termine per il deposito delle sue osservazioni in merito era stato fissato all’11 dicembre 2017. Il sig. Marcuccio non ha presentato osservazioni.

 In diritto

11      Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce, su richiesta della parte interessata e dopo aver posto la parte contro cui la domanda è rivolta in condizione di presentare osservazioni, mediante ordinanza motivata.

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

12      In primo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di una contestazione sulle spese ripetibili, richiesta dall’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, occorre ricordare che né il sig. Marcuccio né il suo avvocato hanno reagito alla lettera dell’8 maggio 2015, di cui si presume abbiano preso conoscenza con la firma che hanno apposto sull’avviso di ricevimento postale, sebbene il sig. Marcuccio fosse stato invitato a farlo entro 90 giorni dalla sua ricezione (v. punti 6 e 7 supra). Tale assenza di reazione dev’essere considerata una contestazione sulle spese ripetibili ai sensi della summenzionata disposizione. Infatti, altrimenti, il procedimento previsto all’articolo 170 del regolamento di procedura, il cui scopo è l’emanazione di una pronuncia definitiva sulle spese del giudizio, sarebbe privato di effetto utile (ordinanza dell’11 dicembre 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P-DEP, EU:T:2014:1083, punto 13).

13      In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, una domanda di liquidazione delle spese deve essere presentata entro un termine ragionevole, superato il quale la parte condannata a sopportarle potrebbe fondatamente considerare che la parte creditrice ha rinunciato al proprio diritto (ordinanza del 16 febbraio 2017, Marcuccio/Commissione, T‑486/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:118, punto 15).

14      Conformemente alla giurisprudenza, il carattere «ragionevole» di un termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, degli interessi in gioco nella lite per l’interessato, della complessità della causa e del comportamento delle parti contrapposte (ordinanza del 16 febbraio 2017, Marcuccio/Commissione, T‑486/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:118, punto 15).

15      Nel caso di specie, la decisione principale che condanna il sig. Marcuccio alle spese sostenute dalla Commissione nella causa T‑20/09 P, ossia la sentenza Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), è stata pronunciata il 6 novembre 2012 e la domanda di liquidazione delle spese qui esaminata è stata presentata il 20 ottobre 2017, ossia circa 4 anni e undici mesi e mezzo dopo la sua pronuncia.

16      Occorre però tener conto del fatto che avverso tale sentenza era stata proposta un’impugnazione. È pur vero che la presentazione di un’impugnazione non ha effetto sospensivo. Tuttavia, è perfettamente comprensibile che, per esigenze di buona amministrazione, prima di presentare la propria domanda di rimborso delle spese, la Commissione abbia atteso che il Tribunale si pronunciasse su tale impugnazione, respinta dal Tribunale con ordinanza del 26 giugno 2014, Marcuccio/Commissione (T‑20/13 P, EU:T:2014:582).

17      Peraltro, si deve rilevare che la Commissione ha presentato domande di rimborso delle spese al ricorrente raggruppando, nella sua lettera dell’8 maggio 2015, 13 decisioni giurisdizionali intervenute tra il 9 dicembre 2013 e il 6 marzo 2015 in cui egli era stato condannato alle spese. Tale domanda è stata fatta due mesi dopo l’adozione dell’ultima ordinanza, intervenuta il 6 marzo 2015. Orbene, un simile termine di due mesi non eccede il termine ragionevole superato il quale il sig. Marcuccio avrebbe potuto fondatamente considerare che la Commissione avesse rinunciato al proprio diritto di ripetere le spese sostenute (ordinanza del 10 marzo 2017, Marcuccio/Commissione, T‑711/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:177, punto 19).

18      Inoltre, neppure il termine di 17 mesi intercorso tra la lettera dell’8 maggio 2015 e la proposizione della domanda di liquidazione delle spese in esame è irragionevole, dato che la Commissione ha voluto lasciare al ricorrente il tempo di reagire alla sua lettera dell’8 maggio 2015, tenuto conto delle somme controverse (ordinanza del 10 marzo 2017, Marcuccio/Commissione, T‑711/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2017:177, punto 19).

19      In tali circostanze, il termine tra la pronuncia della sentenza Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149) e il deposito della domanda di liquidazione delle spese in esame non eccede il termine ragionevole oltre il quale il sig. Marcuccio avrebbe potuto fondatamente ritenere che la Commissione avesse rinunciato al suo diritto di ripetere le spese sostenute.

20      Ne consegue che la domanda di liquidazione delle spese in esame è ricevibile.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

21      La Commissione reclama, in primo luogo, un importo di EUR 3 750 corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese, oneri e costi sostenuti, in secondo luogo, una somma di EUR 204,13 corrispondente alle spese di missione dell’agente della Commissione che aveva partecipato all’udienza del 19 gennaio 2011 e, in terzo luogo, gli interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

22      In via preliminare, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso all’agente, consulente o avvocato.

23      Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (ordinanza del 27 aprile 2016, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

 Sul carattere ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

24      In primo luogo, la Commissione chiede il rimborso della somma di EUR 3 750, corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato per coprire i suoi onorari, nonché l’insieme delle spese, degli oneri e dei costi sostenuti da quest’ultimo.

25      A tale riguardo, occorre ricordare che, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, nell’ambito di una controversia che le riguarda, le istituzioni dell’Unione sono rappresentate da un agente nominato per ciascuna causa, e tale agente può essere assistito da un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2014:63, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

26      Di conseguenza, le spese reclamate riguardanti gli onorari e le spese dell’avvocato che ha assistito la Commissione per quanto riguarda la causa T‑20/09 P sono di natura ripetibile.

27      In secondo luogo, la Commissione chiede il rimborso da parte del sig. Marcuccio di un importo di EUR 204,13, corrispondente alle spese di viaggio e di soggiorno a Lussemburgo del suo agente che aveva partecipato all’udienza del 19 gennaio 2011.

28      A tale riguardo, è sufficiente ricordare che la circostanza che l’avvocato della Commissione fosse presente all’udienza non impediva affatto che lo fosse anche il suo agente, dato che la presenza di quest’ultimo rispondeva, conformemente all’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, all’esigenza di un’adeguata rappresentanza giuridica dell’istituzione interessata [ordinanza del 12 dicembre 1997, Nölle/Consiglio e Commissione, T‑167/94 (92), EU:T:1997:195, punto 21].

29      Di conseguenza, le spese di viaggio e di soggiorno dell’agente della Commissione per partecipare all’udienza del 19 gennaio 2011 costituiscono anch’esse spese ripetibili.

 Sull’importo delle spese ripetibili

30      Secondo la giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 36).

31      Al fine di valutare, sulla base dei criteri elencati supra, al punto 30, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini del procedimento, è onere del richiedente fornire indicazioni precise (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2013:506, punto 32).

32      In primo luogo, per quanto riguarda la natura della controversia, si deve ricordare che la domanda in esame riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale e che, in linea di principio, un procedimento siffatto, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto l’accertamento di fatti (ordinanza del 27 aprile 2016, Marcuccio/Commissione, T‑385/13 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:275, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

33      Tuttavia, nell’ambito di un’impugnazione, possono essere sollevate censure vertenti su uno snaturamento di elementi in fatto. Orbene, da un lato, nell’ambito della sua impugnazione, la Commissione non ha dedotto argomenti relativi a un tale snaturamento. Dall’altro, sebbene, nell’ambito della sua impugnazione incidentale, il sig. Marcuccio abbia dedotto argomenti siffatti, si deve constatare che la Commissione non ha presentato osservazioni scritte su detta impugnazione incidentale e che le sue osservazioni orali su questi argomenti sono rimaste molto succinte.

34      In secondo luogo, per quanto riguarda l’oggetto della controversia e le difficoltà della causa, occorre anzitutto rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica aveva annullato la decisione di collocamento a riposo del sig. Marcuccio per invalidità e aveva condannato la Commissione a versargli una somma di EUR 3 000.

35      Si deve poi rilevare che, a sostegno dell’impugnazione principale, la Commissione ha dedotto un motivo unico, vertente su un errore di diritto che ha inficiato la valutazione del Tribunale della funzione pubblica, suddiviso in tre parti. Nell’ambito della prima parte, essa ha fatto valere che il Tribunale aveva erroneamente considerato che la decisione del 30 maggio 2005, letta alla luce del parere della commissione di invalidità, dovesse contenere una motivazione che consentisse di valutare la regolarità del parere reso da tale commissione. Nell’ambito della seconda parte, essa ha argomentato che, anche a supporre che vi fosse un obbligo di motivazione, il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto nel considerare non sufficiente la motivazione della decisione del 30 maggio 2005. Nell’ambito della terza parte, essa ha lamentato che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’invalidità totale e permanente del sig. Marcuccio e la sua incapacità di svolgere le mansioni relative alle sue funzioni comportassero una valutazione negativa delle sue capacità.

36      Peraltro, a sostegno dell’impugnazione incidentale, il sig. Marcuccio ha sollevato dieci motivi, relativi allo snaturamento dei fatti, a difetti di motivazione della sentenza impugnata e ad altri errori di diritto. Le censure formulate nell’ambito di detti motivi riguardavano i fatti accertati nella sentenza impugnata, le considerazioni relative alla ricevibilità del ricorso di primo grado, i motivi di annullamento della sentenza impugnata, la motivazione del rigetto delle domande di risarcimento, i rigetti delle domande di misure istruttorie e la condanna alle spese.

37      Infine, va ricordato che il Tribunale ha deciso di statuire sull’impugnazione con sentenza e non con ordinanza.

38      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, dal punto di vista giuridico, la controversia rivestiva una certa importanza.

39      In terzo luogo, alla luce della natura della decisione controversa, con la quale il sig. Marcuccio è stato posto in invalidità, degli effetti di una tale decisione, della sentenza impugnata, con cui detta decisione era stata annullata, e della domanda di risarcimento, gli interessi economici coinvolti non possono essere considerati poco rilevanti.

40      In quarto luogo, per quanto riguarda la mole di lavoro che il procedimento contenzioso può aver causato alla Commissione, occorre ricordare come quest’ultima reclami, nella fattispecie, un importo di EUR 3 750 corrispondente alla somma forfettaria pattuita con il suo avvocato esterno per assisterla nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257).

41      In tale contesto, occorre ricordare che il giudice dell’Unione è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (ordinanza del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑311/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:682, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

42      Si deve altresì ricordare che il carattere forfettario del compenso non influisce sulla valutazione del Tribunale riguardo all’importo ripetibile a titolo di spese, atteso che il giudice può fondarsi su criteri giurisprudenziali consolidati e sulle precise indicazioni che le parti gli devono fornire. La mancanza di tali informazioni, pur non impedendo al Tribunale di determinare, con equo apprezzamento, l’importo delle spese ripetibili, lo pone però nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente rigorosa per quanto riguarda la ripetizione delle spese richiesta dall’autore della domanda (ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2013:506, punto 39).

43      Secondo le indicazioni della Commissione, il suo avvocato esterno ha valutato ex post il numero complessivo delle ore di lavoro da lui prestate in 14,45, fatturate a EUR 250 l’ora e dedicate, segnatamente, all’analisi della sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, EU:F:2008:132), alla redazione dell’impugnazione, all’esame della comparsa di risposta seguita da un’impugnazione incidentale, alla preparazione della difesa orale e alla partecipazione all’udienza del 19 gennaio 2011, nonché alla negoziazione del contratto di assistenza con il servizio giuridico della Commissione. Essa fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 l’importo delle spese generali collegate alla causa in questione.

44      La tariffa oraria dell’avvocato esterno della Commissione non appare sproporzionata rispetto alle tariffe praticate nelle cause rientranti in questa materia e nella fase del procedimento qui considerata.

45      Quanto al numero di ore fatturate dall’avvocato esterno, in considerazione di quanto sopra esposto e alla luce dell’analisi dei criteri pertinenti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, segnatamente del carattere non trascurabile dell’importanza giuridica della controversia e degli interessi economici in gioco, tale numero risulta appropriato.

46      Per quanto riguarda gli esborsi dell’avvocato, sebbene non sia stata fornita alcuna prova documentale riguardante le spese amministrative sostenute da quest’ultimo, occorre constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dell’importo richiesto, tali esborsi appaiono congrui.

47      Pertanto, occorre fissare l’importo delle spese ripetibili per quanto riguarda gli onorari, le spese, gli oneri e i costi sostenuti dall’avvocato della Commissione in EUR 3 750.

48      Di conseguenza, in considerazione delle spese di missione dell’agente della Commissione per partecipare all’udienza del 19 gennaio 2011, di importo pari a EUR 204,13, si procederà a un’equa valutazione delle spese ripetibili fissandone l’ammontare complessivo a EUR 3 954,13.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

49      La Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Marcuccio a versarle interessi moratori sull’importo delle spese da rimborsare, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

50      A questo proposito, occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 170, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P‑DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

51      Secondo costante giurisprudenza, la domanda di aumentare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo intercorrente tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso di queste ultime (v. ordinanza dell’11 gennaio 2016, Marcuccio/Commissione, T‑238/11 P-DEP, non pubblicata, EU:T:2016:13, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

52      Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1), il tasso d’interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione, T‑366/10 P-DEP, EU:T:2014:63, punto 69).

53      Di conseguenza, occorre prevedere che l’importo delle spese ripetibili sia produttivo, a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza, di interessi moratori al tasso calcolato sulla base del tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile durante il periodo interessato, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

54      Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’importo complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione presso il sig. Marcuccio per la causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257), ammonta a EUR 3 954,13, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che il sig. Luigi Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T20/09 P, EU:T:2011:257), è fissato in EUR 3 954,13.


2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

Lussemburgo, 20 giugno 2018

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Lingua processuale: l’italiano.