Language of document : ECLI:EU:T:2004:262

Causa T‑290/02

Associazione Consorzi Tessili (Ascontex)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Fondo europeo di sviluppo regionale — Iniziativa comunitaria per le piccole e medie imprese — Organizzazione di saloni della committenza “IBEX” — Soppressione e domanda di rimborso di un contributo finanziario — Regolamento (CEE) n. 4253/88 — Art. 24 — Ricorso di annullamento»

Massime della sentenza

1.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Procedimento di soppressione di un contributo finanziario — Obblighi della Commissione — Obbligo di richiedere allo Stato membro interessato o alle autorità da quest’ultimo designate di presentare osservazioni entro un certo termine — Insussistenza nel caso specifico del cumulo tra lo status di autorità designata e quello di beneficiario del contributo finanziario

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, artt. 14, n. 1, 21, n. 1, e 24, n. 1]

2.      Diritto comunitario — Principi — Proporzionalità — Soppressione integrale del contributo finanziario per mancata organizzazione di un salone internazionale nel settore tessile e dell’abbigliamento — Violazione — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24)

1.      Nell’ipotesi in cui il beneficiario di un contributo finanziario comunitario si sia visto riconoscere lo status di «autorità designata» ai sensi dell’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, la Commissione non ha l’obbligo di consultare lo Stato membro interessato prima di adottare la decisione recante soppressione del detto contributo, atteso che tale disposizione le attribuisce la scelta, nella prospettiva di sopprimere il contributo di cui trattasi, di chiedere allo Stato membro interessato oppure alle autorità da quest’ultimo designate di presentare osservazioni entro un certo termine.

Questa conclusione non è contraddetta dallo status di associazione di diritto privato della parte ricorrente. Nulla, infatti, nel regolamento n. 4253/88 vieta agli Stati membri di incaricare una persona di diritto privato, in particolare quella che propone la realizzazione del progetto sottoposto alla Commissione in vista di un finanziamento comunitario, dei compiti consistenti nell’esame delle domande di contributo e nell’incasso dei pagamenti ai sensi dell’art. 14, n. 1, e dell’art. 21, n. 1, del detto regolamento. Ciò vale a maggior ragione allorché il progetto finanziario di cui trattasi incide solo marginalmente sugli interessi pubblici dello Stato cui appartiene il destinatario dei fondi comunitari.

(v. punti 39, 46-47)

2.      La Commissione non infrange il principio di proporzionalità allorché, dopo aver constatato che un progetto relativo all’organizzazione di un salone internazionale nel settore tessile e dell’abbigliamento, proposto dal beneficiario di un contributo finanziario, non è stato realizzato alle date previste, essa decide, conformemente all’art. 24 del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, di sopprimere integralmente il contributo finanziario concesso e di recuperare l’anticipo versato.

Infatti, tenuto conto della circostanza che l’obbligo di esecuzione materiale del detto progetto costituiva l’impegno essenziale del beneficiario del contributo finanziario e, pertanto, condizionava l’attribuzione dello stesso, il detto beneficiario ha perduto qualunque diritto al contributo finanziario di cui trattasi, in quanto il salone progettato non è mai stato realizzato, neppure parzialmente. Un finanziamento parziale da parte della Commissione sarebbe stato possibile, a rigore, unicamente nell’ipotesi di una realizzazione parziale del progetto.

(v. punti 59-60, 67-68)