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SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Articolo 23, lettera c) – Sospensione dell’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo – Circostanze eccezionali – Nozione»

Nella causa C‑393/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione del 23 giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2021, nel procedimento promosso da

Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH

con l’intervento di:

Arik Air Limited,

Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON),

antstolis Marekas Petrovskis,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH, da F. Heemann, Rechtsanwalt, e A. Juškys, advokatas;

–        per l’Arik Air Limited, da L. Augytė-Kamarauskienė, advokatė;

–        per l’Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON), da A. Banys, A. Ivanauskaitė e K. Švirinas, advokatai;

–        per il governo lituano, da K. Dieninis, V. Kazlauskaitė-Švenčionienė e E. Kurelaitytė, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S.L. Kalėda e S. Noë, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15), nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la compagnia aerea Arik Air Limited e la Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (in prosieguo: la «Lufthansa»), in merito ad una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione avviato nei confronti dell’Arik Air sulla base di un titolo esecutivo europeo rilasciato da un giudice tedesco a favore della Lufthansa.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 805/2004

3        I considerando 8, 18 e 20 del regolamento n. 805/2004 sono del seguente tenore:

«(8)      Nelle sue conclusioni di Tampere, il Consiglio Europeo ha ritenuto che l’accesso all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria dovrebbe essere reso più celere e semplice, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione. La decisione giudiziaria certificata titolo esecutivo europeo dal giudice d’origine dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata pronunciata nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione (...).

(...)

(18)      La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione.

(...)

(20)      Il creditore dovrebbe poter scegliere tra la presentazione della domanda per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo ed il sistema di riconoscimento e esecuzione previsto dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] o da altri atti comunitari».

4        Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto»:

«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».

5        A norma dell’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Abolizione dell’exequatur»:

«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».

6        L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo», al suo paragrafo 1, lettera a), e al suo paragrafo 2, così dispone:

«1.      Una decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata, su istanza presentata in qualunque momento al giudice di origine, come titolo esecutivo europeo se:

a)      la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine, e

(...)

2.      Allorché una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo non è più esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, viene rilasciato, su istanza presentata in qualunque momento al giudice d’origine, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività utilizzando il modello di cui all’allegato IV».

7        L’articolo 10 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo europeo», ai suoi paragrafi 1 e 2, prevede quanto segue:

«1.      Il certificato di titolo esecutivo europeo, su istanza presentata al giudice d’origine, viene

a)      rettificato se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato;

b)      revocato se risulta manifestamente concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

2.      La legislazione dello Stato membro d’origine si applica alla rettifica e alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo».

8        L’articolo 11 di tale regolamento, intitolato «Effetto del certificato di titolo esecutivo europeo», è così formulato:

«Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione giudiziaria».

9        L’articolo 18 del regolamento in parola, intitolato «Sanatoria dell’inosservanza delle norme minime», recita:

«1.      L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli da 13 a 17 è sanata e la decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo se:

a)      la decisione è stata notificata al debitore secondo le norme di cui agli articoli 13 o 14; e

b)      il debitore ha avuto la possibilità di ricorrere contro la decisione per mezzo di un riesame completo ed è stato debitamente informato con la decisione o con un atto ad essa contestuale delle norme procedurali per proporre tale ricorso, compreso il nome e l’indirizzo dell’istituzione alla quale deve essere proposto e, se del caso, il termine previsto; e

c)      il debitore non ha impugnato la decisione di cui trattasi conformemente ai relativi requisiti procedurali.

2.      L’inosservanza, nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine, dei requisiti procedurali di cui agli articoli 13 o 14 è sanata se il comportamento del debitore nel corso del procedimento giudiziario dimostra che questi ha ricevuto il documento da notificare personalmente ed in tempo utile per potersi difendere».

10      L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Procedimento di esecuzione», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Fatte salve le disposizioni del presente capo, i procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

Una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione».

11      L’articolo 21 del regolamento n. 805/2004, intitolato «Rifiuto dell’esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      Su richiesta del debitore l’esecuzione è rifiutata dal giudice competente dello Stato membro dell’esecuzione se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a)      la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, e

b)      la decisione anteriore sia stata pronunciata nello Stato membro dell’esecuzione o soddisfi le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione, e

c)      il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d’origine.

2.      In nessun caso la decisione o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell’esecuzione».

12      Ai sensi dell’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Sospensione o limitazione dell’esecuzione»:

«Se il debitore ha

–        impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19, o

–        chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10,

il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore,

a)      limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi, o

b)      subordinare l’esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l’importo, o

c)      in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione».

 Regolamento n. 1215/2012

13      L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così dispone:

«La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».

14      L’articolo 44 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.      Quando si chiede il rigetto dell’esecuzione di una decisione a norma della sezione 3, sottosezione 2, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto può, su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione:

a)      limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti cautelari;

b)      subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia da esso determinata; o

c)      sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione.

2.      Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Il 14 giugno 2019, l’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld, Germania) ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’Arik Air ai fini del recupero di un credito di EUR 2 292 993,32 a favore della Lufthansa. Sulla base di tale ingiunzione, detto giudice ha emesso, il 24 ottobre 2019, un titolo esecutivo europeo e, il 2 dicembre 2019, un certificato di titolo esecutivo europeo.

16      Un ufficiale giudiziario operante in Lituania (in prosieguo: l’«ufficiale giudiziario») è stato adito dalla Lufthansa affinché eseguisse il suddetto titolo esecutivo conformemente a tale certificato.

17      L’Arik Air ha presentato dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 805/2004, una domanda diretta alla revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e alla cessazione del recupero forzato del credito, con la motivazione che gli atti processuali le sarebbero stati notificati irregolarmente dall’Amtsgericht Hünfeld (Tribunale circoscrizionale di Hünfeld), con conseguente inosservanza del termine di cui disponeva per proporre opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa da tale giudice.

18      L’Arik Air ha altresì presentato all’ufficiale giudiziario, in Lituania, una domanda di sospensione del procedimento esecutivo fino a quando il giudice tedesco, adito del resto in tal senso, non si fosse pronunciato in via definitiva sulla domanda di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo e di cessazione dell’esecuzione forzata. Detto ufficiale giudiziario ha respinto tale domanda di sospensione, ritenendo che la normativa nazionale pertinente non prevedesse la possibilità di chiedere una sospensione fondata, come nel caso di specie, sul fatto che un giudice dello Stato membro d’origine è stato investito di un ricorso avverso la decisione da eseguire.

19      Con ordinanza del 9 aprile 2020, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno) ha subordinato la sospensione dell’esecuzione del titolo esecutivo europeo, del 24 ottobre 2019, al deposito da parte dell’Arik Air di una garanzia dell’importo di EUR 2 000 000. Tale giudice ha fatto valere che, in mancanza del pagamento di tale garanzia, la domanda di sospensione del suddetto titolo non poteva essere accolta in quanto l’Arik Air non aveva dimostrato che detto titolo era stato rilasciato illegittimamente, né che i termini per proporre opposizione erano stati superati senza sua colpa.

20      L’Arik Air ha proposto dinanzi al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas, Lituania) un ricorso avverso la decisione dell’ufficiale giudiziario di rifiutare la sospensione di tale procedimento esecutivo. Con ordinanza dell’11 giugno 2020, il suddetto organo giurisdizionale ha respinto il ricorso.

21      Con ordinanza del 25 settembre 2020, il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas, Lituania), pronunciandosi sull’appello interposto dall’Arik Air, ha annullato l’ordinanza del Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas), dell’11 giugno 2020, e ha deciso di sospendere il procedimento esecutivo di cui trattasi in attesa della decisione definitiva del giudice tedesco sulle istanze dell’Arik Air. Il Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas) ha ritenuto che, tenuto conto del rischio di danno sproporzionato che poteva derivare dal procedimento di esecuzione avviato nei confronti dell’Arik Air, la proposizione di un ricorso avverso il certificato di titolo esecutivo europeo dinanzi al giudice dello Stato membro d’origine costituisse una base sufficiente per sospendere tale procedimento. Esso ha altresì considerato, contrariamente al Kauno apylinkės teismas (Tribunale distrettuale di Kaunas), che, in mancanza di informazioni a conferma dell’avvenuto versamento della garanzia fissata dal giudice tedesco in tale fase del procedimento, non sussistesse alcun motivo per ritenere che spettasse a quest’ultimo giudice decidere di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di sospensione degli atti di esecuzione.

22      La Lufthansa ha adito il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), giudice del rinvio, con un ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas) del 25 settembre 2020.

23      Tale giudice si interroga, anzitutto, sulla portata, sulle condizioni di applicazione e sull’ampiezza del controllo operato dai giudici o dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione ai sensi dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004.

24      A tal riguardo, secondo detto giudice dalla formulazione stessa di tale articolo risulta che il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione dispone di un margine di discrezionalità per quanto riguarda la possibilità di disporre la sospensione del procedimento di esecuzione e si chiede quale sia l’ampiezza di tale margine. Esso osserva, da un lato, che le espressioni «impugnato» e «anche», contenute in detto articolo, presuppongono che siano ricompresi tutti i mezzi di ricorso nello Stato membro d’origine, condizione che sembra soddisfatta nel caso di specie e, dall’altro, che la portata della nozione di «circostanze eccezionali» dovrebbe ricevere un’interpretazione uniforme negli Stati membri.

25      Il giudice del rinvio precisa che, sebbene, nel caso di specie, procedimenti giudiziari siano pendenti dinanzi ai giudici dello Stato membro d’origine, le parti nel procedimento principale non concordano sul significato, sulla portata e sulle prospettive di successo di tali procedimenti. Così, mentre l’Arik Air sostiene di esercitare un diritto di ricorso, la Lufthansa contesta che tale parte disponga di un siffatto diritto e afferma che essa cerca unicamente di ritardare il procedimento di esecuzione. Pertanto, tale giudice si interroga in merito alla portata del controllo del procedimento che si svolge nello Stato membro d’origine al quale deve eventualmente procedere.

26      Detto giudice si chiede, poi, tenuto conto dell’utilizzo della congiunzione «o» che figura tra le diverse misure previste dall’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, che il giudice o l’autorità competente nello Stato membro dell’esecuzione può adottare al fine di sospendere o limitare l’esecuzione, se sia possibile applicare contestualmente diverse delle menzionate misure.

27      Infine, il giudice del rinvio osserva che, in applicazione del regolamento n. 1215/2012, una decisione di sospensione dell’esecutività adottata nello Stato membro d’origine dovrebbe produrre i suoi effetti nello Stato membro dell’esecuzione conformemente all’obbligo generale di riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, definito all’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia, un obbligo distinto di sospendere il procedimento di esecuzione sarebbe altresì menzionato all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento in parola. Per contro, il regolamento n. 805/2004 non preciserebbe se la sospensione dell’esecutività di una decisione giurisdizionale nello Stato membro d’origine debba condurre a sospendere automaticamente l’esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro o se a tal fine sia necessaria una decisione delle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione. Occorrerebbe pertanto chiedersi se un regime analogo a quello previsto dal regolamento n. 1215/2012 debba applicarsi nell’ambito del regolamento n. 805/2004.

28      In tale contesto, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Come debba essere interpretata, alla luce degli obiettivi del regolamento n. 805/2004, in particolare l’obiettivo di rendere più celere e semplice l’esecuzione delle decisioni giudiziarie degli Stati membri e di garantire l’effettiva tutela del diritto a un equo processo, la nozione di “circostanze eccezionali” di cui all’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quale sia il potere discrezionale di cui dispongono le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione nell’interpretare [tale] nozione (...).

2)      Se circostanze come quelle della presente fattispecie, relative a un procedimento giudiziario nello Stato d’origine in cui si statuisce su una questione riguardante l’annullamento della decisione giudiziaria sulla base della quale è stato rilasciato un titolo esecutivo europeo, debbano essere considerate rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004. Quali siano i criteri secondo i quali valutare la procedura di impugnazione nello Stato membro d’origine e quanto debba essere ampia la valutazione del procedimento che ha luogo nello Stato membro d’origine e che viene svolta dalle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione.

3)      Quale sia l’oggetto della valutazione in sede di decisione sull’applicazione della nozione di “circostanze eccezionali” di cui all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004: se si debba valutare l’impatto delle rispettive circostanze della controversia nel caso in cui la decisione giudiziaria dello Stato d’origine sia impugnata nello Stato d’origine; se si debba analizzare l’eventuale utilità o pregiudizio della corrispondente misura specificata all’articolo 23 [di tale] regolamento, o se si debbano analizzare la capacità economica del debitore di soddisfare la decisione giudiziaria o altre circostanze.

4)       Se, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, sia possibile applicare simultaneamente più misure fra quelle menzionate in tale articolo. In caso di risposta affermativa a tale questione, su quali criteri debbono fondarsi le autorità competenti dello Stato dell’esecuzione per statuire sulla fondatezza e sulla proporzionalità dell’applicazione di più di una di tali misure.

5)      Se il regime giuridico di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba applicarsi a una decisione giudiziaria dello Stato d’origine relativa alla sospensione (o all’annullamento) dell’esecutività o se sia applicabile un regime giuridico analogo a quello previsto all’articolo 44, paragrafo 2, di tale regolamento».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni dalla prima alla terza

29      Con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio, in sostanza, chiede alla Corte di interpretare la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004 e, in particolare, se e in quale misura le circostanze connesse al procedimento giurisdizionale diretto, nello Stato membro d’origine, contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo siano rilevanti ai fini della determinazione della portata di tale nozione.

30      In forza dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, se il debitore ha impugnato una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, anche con domanda di riesame ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento, o ha chiesto la rettifica o la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell’articolo 10 del regolamento sopra citato, il giudice o l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione può, su istanza del debitore, in circostanze eccezionali, sospendere il procedimento di esecuzione.

31      Si deve osservare che tale disposizione non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato e la portata da attribuire alla nozione di «circostanze eccezionali», di modo che, alla luce delle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve essere considerata come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e deve essere interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

32      Il fatto che l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 rinvii alla legge dello Stato membro dell’esecuzione per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione non può inficiare tale constatazione. Infatti, al pari di quanto rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, tale rinvio non pregiudica le disposizioni del capo IV di tale regolamento e, in particolare, l’articolo 23 dello stesso, che stabilisce le condizioni per una limitazione o una sospensione del procedimento di esecuzione nel caso in cui un ricorso o una domanda siano stati proposti dal debitore nello Stato membro d’origine.

33      Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, ai fini dell’interpretazione della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, occorre tenere conto non soltanto della formulazione di tale disposizione, ma anche del contesto in cui si colloca e degli obiettivi che persegue l’atto di cui fa parte (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2019, BGL BNP Paribas, C‑548/18, EU:C:2019:848, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, dai termini stessi di tale disposizione, in particolare dall’uso del verbo «potere» e dall’aggettivo «eccezionali», risulta che, pur lasciando ai giudici o alle autorità dello Stato membro dell’esecuzione un margine di discrezionalità nella valutazione della necessità di sospendere l’esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, il legislatore dell’Unione ha inteso inquadrare tale facoltà mediante la constatazione dell’esistenza di circostanze che esso ha qualificato come «eccezionali», sicché tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente (v., per analogia, sentenza del 22 ottobre 2015, Thomas Cook Belgium, C‑245/14, EU:C:2015:715, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

35      Ciò premesso, dall’impiego, da parte del legislatore dell’Unione, della nozione di «circostanze eccezionali» si deve dedurre che quest’ultimo non ha inteso limitare la portata dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004 alle sole situazioni di forza maggiore, che risultano, in linea generale, da eventi imprevedibili ed ineluttabili dovuti a una causa estranea al debitore.

36      Tenuto conto di tali elementi testuali, si deve ritenere che detta facoltà di sospendere il procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo debba essere riservata ai casi in cui la prosecuzione dell’esecuzione esporrebbe il debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave il cui risarcimento sarebbe impossibile o estremamente difficile in caso di esito positivo del ricorso o della domanda proposta dal medesimo nello Stato membro d’origine.

37      Inoltre, dalla lettura dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004 risulta che l’esistenza di un procedimento giurisdizionale avviato dal debitore nello Stato membro d’origine al fine di contestare una decisione certificata come titolo esecutivo europeo oppure al fine di chiedere la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo europeo costituisce una condizione preliminare per l’esame, da parte del giudice o dell’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione, dell’esistenza di circostanze eccezionali al fine di sospendere eventualmente l’esecuzione di tale titolo.

38      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, occorre osservare che, nell’impianto sistematico di tale regolamento, l’abolizione dell’exequatur, prevista al suo articolo 5, si basa su una netta ripartizione delle competenze tra i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro dell’esecuzione, unitamente a requisiti da osservare sia nell’ambito del procedimento che conduce all’adozione di una decisione relativa a un credito non contestato sia al momento dell’esecuzione di tale decisione. Detta ripartizione delle competenze deriva dal fatto che il credito e il titolo esecutivo europeo che lo accerta sono stabiliti in base al diritto dello Stato membro d’origine, mentre il procedimento di esecuzione è disciplinato, conformemente all’articolo 20 di detto regolamento, dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

39      Pertanto, nello Stato membro d’origine, la certificazione di una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato come titolo esecutivo europeo è soggetta al rispetto delle norme minime previste dal capo III del regolamento n. 805/2004. A tal riguardo, in applicazione dell’articolo 18 del regolamento sopra citato, l’inosservanza di tali norme può essere sanata unicamente dinanzi ai giudici o alle autorità di tale Stato.

40      Quanto ai giudici o alle autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione, nell’ambito della competenza loro conferita dall’articolo 20 del regolamento n. 805/2004, essi sono legittimati a esaminare l’esistenza di elementi che giustifichino il rifiuto di esecuzione, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento in parola, oppure la limitazione o la sospensione dell’esecuzione, conformemente all’articolo 23 di detto regolamento.

41      Tuttavia, nessuna contestazione vertente sulla decisione emessa nello Stato membro d’origine o sulla sua certificazione come titolo esecutivo europeo può essere sottoposta alla valutazione di tali giudici o autorità. Infatti, come risulta dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, letto alla luce del considerando 18 di quest’ultimo, la fiducia reciproca tra Stati membri nell’amministrazione della giustizia in ciascuno di essi deve comportare che qualsiasi giudice di uno Stato membro possa considerare soddisfatte tutte le condizioni per la certificazione come titolo esecutivo europeo, sicché la decisione relativa a un credito non contestato o la sua certificazione non può in alcun caso essere oggetto di un riesame nel merito nello Stato membro dell’esecuzione.

42      Risulta quindi dall’impianto sistematico del regolamento n. 805/2004 che i giudici o le autorità competenti dello Stato membro dell’esecuzione non sono competenti ad esaminare, né direttamente né indirettamente nell’ambito di una domanda di sospensione del procedimento di esecuzione, una siffatta decisione emessa nello Stato membro d’origine o la sua certificazione come titolo esecutivo europeo.

43      Tenuto conto di siffatta ripartizione delle competenze tra i giudici e le autorità dello Stato membro d’origine e quelle dello Stato membro di esecuzione, operata dal regolamento n. 805/2004, i giudici o le autorità dello Stato membro dell’esecuzione dispongono di un margine di discrezionalità limitato per quanto riguarda la valutazione delle circostanze in base alle quali è possibile accogliere una domanda di sospensione dell’esecuzione. Pertanto, in sede di esame di una siffatta domanda e al fine di accertare il carattere eccezionale delle circostanze invocate a sostegno di quest’ultima dal debitore, detti giudici o autorità devono limitarsi, dopo aver accertato l’esistenza di un ricorso o di una domanda nello Stato membro d’origine, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 805/2004, a ponderare gli interessi in gioco, ossia l’interesse del creditore, consistente nel procedere ad un’esecuzione immediata della decisione relativa al suo credito, e quello del debitore, consistente nell’evitare danni particolarmente gravi e irreparabili o difficilmente riparabili, al fine di individuare il giusto equilibrio perseguito da detto articolo. Nell’ambito di tale esame, è escluso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, che detti giudici o autorità procedano ad una qualsivoglia valutazione, anche prima facie, della fondatezza del ricorso o della domanda proposti dal debitore nello Stato membro di origine.

44      In terzo luogo, la necessità di un’interpretazione restrittiva della nozione di «circostanze eccezionali» è avvalorata dall’interpretazione teleologica dell’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004.

45      Infatti, come risulta dal suo articolo 1, in combinato disposto con il considerando 8 di tale regolamento, quest’ultimo mira a garantire la libera circolazione, in particolare, delle decisioni relative ai crediti non contestati, ad accelerare e semplificare la loro esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa la decisione. Alla luce di tale obiettivo, s’impone anche l’interpretazione restrittiva delle condizioni che ostano all’esecuzione immediata di tali decisioni, previste dagli articoli 21 e 23 del regolamento in esame.

46      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza dichiarando che l’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «circostanze eccezionali», ivi contenuta, riguarda una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia proposto, nello Stato membro d’origine, un ricorso contro tale decisione o una domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave il cui risarcimento sarebbe, in caso di annullamento di detta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze inerenti al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d’origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo.

 Sulla quarta questione

47      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che consente l’applicazione contestuale delle misure di limitazione, di costituzione di una garanzia o di sospensione dell’esecuzione previste alle lettere a), b) e c).

48      A tal riguardo, occorre osservare che, sotto il titolo «Sospensione o limitazione dell’esecuzione», l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 elenca le misure che possono essere disposte dal giudice o dall’autorità competente dello Stato membro di esecuzione, su richiesta del debitore, vale a dire la limitazione del procedimento di esecuzione a provvedimenti cautelari, la subordinazione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia o la sospensione dell’esecuzione in circostanze eccezionali.

49      Dalla formulazione di tale articolo si evince che le misure in esso previste sono collegate dalla congiunzione «o» che, in alcune versioni linguistiche, può avere un significato alternativo o cumulativo (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Autoservizi Giordano, C‑513/18, EU:C:2020:59, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). L’utilizzo di tale congiunzione non rivela pertanto l’intenzione del legislatore dell’Unione quanto alla possibilità di un’applicazione contestuale delle misure di cui all’articolo 23 del regolamento n. 805/2004.

50      Per contro, l’impianto sistematico di tale articolo e la portata delle misure da esso previste consentono di ritenere che non sia possibile l’applicazione contestuale, da un lato, della misura di sospensione del procedimento di esecuzione prevista dall’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, e, dall’altro, della misura di limitazione di tale procedimento prevista dallo stesso articolo 23, lettera a), o della misura, prevista da tale articolo 23, lettera b), consistente nell’obbligare il creditore a costituire una garanzia.

51      Infatti, la sospensione del procedimento di esecuzione, disposta su richiesta del debitore conformemente all’articolo 23, lettera c), del regolamento n. 805/2004, osta, alla luce dei suoi effetti immediati sulla prosecuzione di tale procedimento, alla possibilità di limitare quest’ultimo a misure cautelari ai sensi dell’articolo 23, lettera a), di tale regolamento. Quanto all’obbligo del creditore di costituire una garanzia, in applicazione dell’articolo 23, lettera b), del regolamento in esame, esso è previsto al fine di poter procedere immediatamente all’esecuzione del credito in questione, il che esclude logicamente l’applicazione contestuale della misura di sospensione dell’esecuzione.

52      Tuttavia, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, non è escluso che il giudice o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione possa imporre al creditore di fornire una garanzia quale condizione per l’attuazione delle misure di esecuzione a carattere esclusivamente cautelare.

53      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 23 del regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che consente l’applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una garanzia da esso previste alle lettere a) e b), ma non l’applicazione contestuale di una di queste due misure con quella di sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera c).

 Sulla quinta questione

54      La quinta questione, che riguarda l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, verte sugli effetti di una decisione emessa nello Stato membro d’origine, che dispone la sospensione dell’esecutività di una decisione, relativa a un credito non contestato certificata come titolo esecutivo europeo, sul procedimento di esecuzione di quest’ultima decisione, avviato nello Stato membro dell’esecuzione.

55      In via preliminare, occorre rilevare che, sebbene dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulti che, alla data in cui è stata adita la Corte, il giudice tedesco competente si era pronunciato, in via definitiva, sulla sospensione dell’esecuzione del titolo esecutivo europeo del 24 ottobre 2019, un procedimento avviato in tal senso era, a tale data, pendente dinanzi a detto giudice, cosicché non si può escludere che venga emessa una decisione di sospensione dell’esecuzione di tale titolo. Pertanto, non risulta evidente che una risposta alla quinta questione non sarebbe utile al giudice del rinvio per statuire sulla controversia di cui è investito. Ne consegue che tale questione è ricevibile.

56      Occorre altresì rilevare che, sebbene formalmente il giudice del rinvio chieda l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, il regolamento n. 805/2004, sulla base del quale il procedimento di esecuzione è stato avviato nel procedimento principale, disciplina esso stesso, al suo articolo 6, paragrafo 2, la fattispecie della sospensione dell’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo.

57      Poiché la Corte è competente a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 50 e giurisprudenza ivi citata), occorre intendere la quinta questione sollevata come riguardante l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 805/2004.

58      Di conseguenza, con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine, il giudice dello Stato membro dell’esecuzione, sulla base di tale decisione, è tenuto a sospendere il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato.

59      A tal riguardo, occorre rilevare che dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004 risulta che la certificazione di una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato come titolo esecutivo europeo è soggetta a diverse condizioni, tra cui quella, stabilita all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, relativa all’esecutività di tale decisione nello Stato membro d’origine.

60      Conformemente all’articolo 11 del regolamento di cui trattasi, il certificato di titolo esecutivo europeo produce i suoi effetti soltanto nei limiti dell’esecutività di detta decisione.

61      Da tali disposizioni risulta che un titolo esecutivo europeo non può produrre effetti giuridici se l’esecutività della decisione così certificata è stata sospesa nello Stato membro d’origine.

62      È in tale contesto che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004 prevede che, se una decisione certificata come titolo esecutivo europeo ha cessato di essere esecutiva o la sua esecutività è stata sospesa o limitata, un certificato che indichi la sospensione o la limitazione dell’esecutività è rilasciato su istanza presentata in qualsiasi momento al giudice d’origine, utilizzando il modulo di cui all’allegato IV di tale regolamento.

63      Di conseguenza, qualora l’esecutività della decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine, il giudice o l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione è tenuto a sospendere il procedimento di esecuzione avviato in tale Stato in caso di presentazione del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004.

64      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 11 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui a tale articolo 6, paragrafo 2, sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, detto giudice è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato.

 Sulle spese

65      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 23, lettera c), del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «circostanze eccezionali», ivi contenuta, riguarda una situazione in cui la prosecuzione del procedimento di esecuzione di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo, qualora il debitore abbia proposto, nello Stato membro d’origine, un ricorso contro tale decisione o una domanda di rettifica o di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo, esporrebbe tale debitore a un rischio reale di danno particolarmente grave il cui risarcimento sarebbe, in caso di annullamento di detta decisione o di rettifica o revoca del certificato di titolo esecutivo, impossibile o estremamente difficile. Tale nozione non rinvia a circostanze inerenti al procedimento giurisdizionale diretto nello Stato membro d’origine contro la decisione certificata come titolo esecutivo europeo o contro il certificato di titolo esecutivo europeo.

2)      L’articolo 23 del regolamento n. 805/2004

deve essere interpretato nel senso che:

esso consente l’applicazione contestuale delle misure di limitazione e di costituzione di una garanzia da esso previste alle lettere a) e b), ma non l’applicazione contestuale di una di queste due misure con quella di sospensione del procedimento di esecuzione di cui alla lettera c).

3)      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 805/2004, in combinato disposto con l’articolo 11 dello stesso,

deve essere interpretato nel senso che:

qualora l’esecutività di una decisione certificata come titolo esecutivo europeo sia stata sospesa nello Stato membro d’origine e il certificato di cui a tale articolo 6, paragrafo 2, sia stato presentato al giudice dello Stato membro dell’esecuzione, detto giudice è tenuto a sospendere, sulla base di tale decisione, il procedimento di esecuzione avviato in quest’ultimo Stato.

Firme


*      Lingua processuale: il lituano.