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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 febbraio 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Status delle Chiese e delle associazioni o comunità religiose negli Stati membri in base al diritto dell’Unione – Articolo 17, paragrafo 1, TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Restrizioni – Giustificazione – Proporzionalità – Sovvenzioni per un istituto scolastico privato – Richiesta presentata da un’associazione religiosa stabilita in un altro Stato membro – Istituto riconosciuto da tale associazione come scuola confessionale»

Nella causa C‑372/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), con decisione del 1° giugno 2021, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2021, nel procedimento

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR

contro

Bildungsdirektion für Vorarlberg,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra (relatore), N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR, da M. Krömer e P. Krömer, Rechtsanwälte;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e F. Werni, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da T. Machovičová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da L. Armati, M. Mataija e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 17 e 56 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR (Chiesa libera avventista del settimo giorno in Germania; in prosieguo: la «Chiesa avventista tedesca») e la Bildungsdirektion für Vorarlberg (direzione dell’istruzione del Vorarlberg, Austria) (in prosieguo: l’«autorità competente») avente ad oggetto una sovvenzione richiesta per un istituto scolastico privato che detta Chiesa riconosce e sostiene in quanto scuola confessionale.

 LAnerkennungsG

3        L’articolo 1 del Gesetz betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften (legge relativa al riconoscimento giuridico delle associazioni religiose), del 20 maggio 1874 (RGBl., 68/1874; in prosieguo: l’«AnerkennungsG»), prevede quanto segue:

«I membri di una confessione religiosa non legalmente riconosciuta in precedenza ottengono lo status di associazione religiosa alle seguenti condizioni:

1.      nella loro dottrina religiosa, nelle loro cerimonie, nei loro statuti e nella denominazione da essi adottata nessun elemento deve essere illegale o contrario alla morale;

2.      è garantita l’istituzione e l’esistenza di almeno una comunità di culto fondata in conformità ai requisiti di cui alla presente legge».

Il BekGG

4        L’articolo 11 del Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften [legge federale sulla personalità giuridica delle comunità confessionali (BGBl. I, 19/1998), come pubblicata nel BGBl. I, 78/2011 (in prosieguo: il «BekGG»)], intitolato «Requisiti aggiuntivi per il riconoscimento di una comunità confessionale conformemente all’AnerkennungsG», così dispone:

«Ai fini del riconoscimento, una comunità confessionale deve soddisfare, oltre ai requisiti previsti nell’[AnerkennungsG], le condizioni che seguono.

1.      La comunità confessionale deve:

a)      esistere in Austria da almeno 20 anni, dei quali dieci in forma organizzata e almeno cinque come comunità confessionale dotata di personalità giuridica ai sensi della presente legge; o

b)      essere integrata sotto il profilo organizzativo e dottrinale in un’associazione religiosa attiva a livello internazionale che esiste da almeno 100 anni ed essere già attiva in Austria in forma organizzata da almeno dieci anni; o

c)      essere integrata sotto il profilo organizzativo e dottrinale in un’associazione religiosa attiva a livello internazionale che esiste da almeno 200 anni e

d)      riunire un numero di membri pari almeno al due per mille della popolazione austriaca, come determinata nell’ultimo censimento. Se la comunità confessionale non è in grado di fornire tale prova sulla base dei dati del censimento, essa è tenuta a fornirla in qualsiasi altra forma idonea.

(...)

3.      La comunità confessionale deve essere rispettosa nei confronti della società e dello Stato.

4.      Essa non deve causare perturbazioni illecite nei rapporti con le Chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute e con altre comunità religiose esistenti».

 Il PrivSchG

5        Ai sensi dell’articolo 17 del Bundesgesetz über das Privatschulwesen (Privatschulgesetz) (legge federale sulle scuole private), del 25 luglio 1962 (BGBl., 244/1962), come modificata (BGBl. I, 35/2019) (in prosieguo: il «PrivSchG»), relativo al diritto delle scuole private confessionali ad ottenere sovvenzioni:

«(1)      Le Chiese e le associazioni religiose legalmente riconosciute beneficiano di sovvenzioni per la remunerazione del personale delle scuole private confessionali riconosciute, in conformità con le seguenti disposizioni.

(2)      Per scuole private confessionali s’intendono le scuole mantenute da Chiese e associazioni religiose legalmente riconosciute e dalle loro istituzioni, nonché le scuole mantenute da associazioni, fondazioni e fondi che sono riconosciute come scuole confessionali dall’autorità superiore ecclesiastica competente (dell’associazione religiosa interessata)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        La Chiesa avventista tedesca, che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in Germania, non beneficia dello status di Chiesa riconosciuta in forza del diritto austriaco.

7        A partire dall’anno scolastico 2016/2017, tale Chiesa ha riconosciuto come scuola confessionale un istituto scolastico sito in Austria, gestito da un’associazione riconosciuta alla quale essa fornisce il suo sostegno sotto forma, in particolare, di sovvenzioni, di fornitura di materiale pedagogico e di formazione continua del personale docente. Detta Chiesa ha presentato all’autorità competente una richiesta di sovvenzione per la retribuzione del personale di tale istituto, sulla base dell’articolo 17 del PrivSchG, avvalendosi dell’articolo 56 TFUE, al fine di beneficiare del trattamento riservato alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute in forza del diritto austriaco.

8        Con decisione del 3 settembre 2019, l’autorità competente ha respinto tale richiesta sulla base dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del PrivSchG, che essa considera applicabile soltanto alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute in forza del diritto austriaco. Avverso tale decisione, la Chiesa avventista tedesca ha quindi presentato un ricorso, che è stato respinto dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) con sentenza del 26 febbraio 2020.

9        Detto giudice ritiene che il diritto dell’Unione non imponga alla Repubblica d’Austria di riconoscere una Chiesa o un’associazione religiosa precedentemente riconosciuta in un altro Stato membro. Di conseguenza, il fatto che una siffatta Chiesa o associazione religiosa riconosca come scuola confessionale un istituto scolastico privato, stabilito in Austria, non consente a tale Chiesa o società di avvalersi dell’articolo 17 del PrivSchG al fine di ottenere, per tale istituto, sovvenzioni dirette a remunerare il suo personale.

10      Avverso tale sentenza la Chiesa avventista tedesca ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) ordinario dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria).

11      Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, detto giudice indica che le Chiese e le associazioni religiose riconosciute segnatamente sulla base dell’AnerkennungsG e del BekGG sono persone giuridiche di diritto pubblico che godono di diritti speciali e sono incaricate di missioni, in particolare in materia di insegnamento, mediante le quali esse partecipano alla vita pubblica nazionale. Detto giudice precisa che l’articolo 17 del PrivSchG riserva unicamente a queste Chiese e associazioni religiose il beneficio di sovvenzioni per gli istituti scolastici privati da esse riconosciuti quali scuole confessionali.

12      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se la situazione di cui al procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

13      A tal riguardo, esso ricorda, da un lato, che, conformemente all’articolo 17 TFUE, la concessione di sovvenzioni alle scuole private confessionali di Chiese e di associazioni religiose riconosciute da uno Stato membro rientra unicamente nell’ambito delle relazioni tra tale Stato membro e dette Chiese e associazioni religiose e che l’Unione deve restare neutrale nei confronti di queste relazioni. La Corte avrebbe tuttavia giudicato, ai punti da 30 a 33 della sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation (C‑193/17, EU:C:2019:43), che tale articolo 17 TFUE non implica che una differenza di trattamento instaurata da una normativa nazionale in tale settore sia esclusa dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

14      Dall’altro lato il giudice del rinvio considera che, alla luce della giurisprudenza della Corte, in particolare della sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 105), l’istituto scolastico privato di cui trattasi nel procedimento principale, finanziato essenzialmente mediante fondi privati, esercita un’attività economica consistente in una prestazione di servizi. Tuttavia, poiché tale scuola è gestita da un’associazione registrata in Austria, tale prestazione di servizi non presenterebbe carattere transfrontaliero, a meno di tener conto del fatto che la richiesta di sovvenzione per detta scuola è stata presentata da una Chiesa stabilita e riconosciuta in Germania.

15      Detto giudice si chiede, inoltre, se la Chiesa avventista tedesca possa avvalersi della libertà di prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE, al fine di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle scuole private confessionali di Chiese o di associazioni religiose riconosciute dalla legge in Austria, le cui attività di insegnamento sono, essenzialmente, finanziate da fondi pubblici e che, di conseguenza, non possono essere qualificate come «attività economiche», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto precedente della presente sentenza.

16      Infine, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale che vieta alla Chiesa avventista tedesca di beneficiare – contrariamente alle Chiese e alle associazioni religiose riconosciute in Austria – di sovvenzioni per una scuola privata situata in tale Stato membro costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi, garantita dall’articolo 56 TFUE. Tale giudice sottolinea che una siffatta normativa nazionale, mirando a completare il sistema scolastico pubblico mediante scuole private confessionali di Chiese o di associazioni religiose sufficientemente rappresentate in Austria al fine di consentire ai genitori di scegliere più agevolmente l’istruzione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose, persegue un obiettivo legittimo. Esso ritiene altresì che tale normativa possa essere considerata idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo senza andare al di là di quanto necessario per conseguirlo.

17      In tali circostanze, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, alla luce dell’articolo 17 TFUE, rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e, in particolare, dell’articolo 56 TFUE, una situazione in cui un’associazione religiosa riconosciuta e stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea chieda, in un altro Stato membro, sovvenzioni a favore di una scuola privata da essa riconosciuta come confessionale e che viene gestita in tale altro Stato membro da un’associazione registrata in detto Stato membro conformemente al diritto dello stesso.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che prevede, come condizione per la sovvenzione di scuole private confessionali, che il richiedente sia riconosciuto come Chiesa o associazione religiosa dal diritto nazionale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

18      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che ha l’effetto di sottrarre all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione una situazione in cui una Chiesa, un’associazione o una comunità religiosa che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in uno Stato membro e che riconosce e sostiene in un altro Stato membro, come scuola confessionale, un istituto scolastico privato chieda per tale istituto la concessione di una sovvenzione riservata a Chiese, ad associazioni e a comunità religiose riconosciute in forza del diritto di tale altro Stato membro.

19      A tal riguardo, occorre ricordare, in primo luogo, che, sebbene l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE esprima la neutralità dell’Unione nei confronti dell’organizzazione, da parte degli Stati membri, dei loro rapporti con le Chiese e le associazioni o comunità religiose (sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 58, nonché del 13 gennaio 2022, MIUR e Ufficio scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, punto 50), tale disposizione non può essere invocata per sottrarre, in via generale, all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione l’attività delle Chiese o delle associazioni e comunità religiose qualora essa consista nella prestazione di servizi dietro remunerazione su un determinato mercato (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punti 43 e 47).

20      In secondo luogo, i corsi impartiti da istituti di insegnamento finanziati, essenzialmente, mediante fondi privati non provenienti dal prestatore dei servizi stesso costituiscono servizi, posto che lo scopo perseguito da tali scuole consiste nell’offrire servizi di questo tipo in cambio di una remunerazione (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 1993, Wirth, C‑109/92, EU:C:1993:916, punto 17, nonché del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 105).

21      Viceversa, i corsi impartiti da un istituto scolastico rientrante in un sistema d’istruzione pubblica, finanziati, interamente o principalmente, mediante fondi pubblici, non costituiscono un’attività economica. Infatti, lo Stato membro, istituendo e mantenendo un tale sistema d’istruzione pubblica non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo in favore dei propri cittadini (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 1993, Wirth, C‑109/92, EU:C:1993:916, punto 15, nonché dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C‑76/05, EU:C:2007:492, punto 39).

22      Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’istituto scolastico austriaco riconosciuto e sostenuto dalla Chiesa avventista tedesca come scuola confessionale è un istituto privato i cui corsi impartiti sono ampiamente finanziati da fondi privati, cosicché, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, tale istituto deve essere considerato come esercente un’attività economica, ai sensi della giurisprudenza citata.

23      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostengono il governo austriaco e la Commissione europea, il fatto che la sovvenzione richiesta, una volta concessa, permetta di considerare la scuola privata interessata come una scuola finanziata da fondi pubblici che, in quanto tale, non esercita più un’attività economica, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 20 e 21 della presente sentenza, è irrilevante al fine di determinare se la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Infatti, l’unica circostanza rilevante è che la scuola privata per la quale è richiesta la sovvenzione possa essere considerata come esercente un’attività economica alla data in cui tale richiesta è presentata (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2007, Schwarz e Gootjes-Schwarz, C‑76/05, EU:C:2007:492, punto 44).

24      Peraltro, contrariamente a quanto sostiene il governo austriaco, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale è diversa da una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro. Nel caso di specie, infatti, la Chiesa avventista tedesca chiede alle autorità austriache una sovvenzione per una scuola sita in Austria, che essa riconosce e sostiene in quanto scuola confessionale. Tale elemento transfrontaliero implica quindi che, in linea di principio, trovano applicazione le norme del diritto dell’Unione relative alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47).

25      Alla luce dei suesposti motivi, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non ha l’effetto di sottrarre all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione una situazione in cui una Chiesa, un’associazione o una comunità religiosa che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in uno Stato membro e che riconosce e sostiene in un altro Stato membro, in quanto scuola confessionale, un istituto scolastico privato chieda per tale istituto la concessione di una sovvenzione riservata a Chiese, ad associazioni e a comunità religiose riconosciute in forza del diritto di tale altro Stato membro.

 Sulla seconda questione

26      Occorre ricordare, in via preliminare, che la scuola per la quale la Chiesa avventista tedesca richiede una sovvenzione si trova in Austria ed è gestita da un’associazione registrata in tale Stato membro, che assicura una presenza stabile e continuativa nel territorio di quest’ultimo. Pertanto, una situazione di questo tipo rientra nella libertà di stabilimento, garantita dall’articolo 49 TFUE, e non nella libera prestazione di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2010, Stoß e a., C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07, EU:C:2010:504, punto 59).

27      In tali circostanze, la seconda questione sollevata dal giudice del rinvio deve essere intesa come diretta, in sostanza, a sapere se l’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, destinate a istituti scolastici privati riconosciuti come scuole confessionali, alla condizione che la Chiesa o l’associazione religiosa richiedente la sovvenzione per un tale istituto sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale Chiesa o associazione religiosa sia riconosciuta ai sensi del diritto del suo Stato membro di origine.

28      L’articolo 49, primo comma, TFUE dispone che, nell’ambito delle disposizioni contenute nel capo 2 del titolo IV della terza parte del Trattato FUE, sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. Tale disposizione osta, dunque, a qualsiasi misura nazionale che vieti, ostacoli o renda meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, CaixaBank France, C‑442/02, EU:C:2004:586, punto 11, nonché del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 61).

29      Il principio del divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, applicabile in questo settore, vieta non soltanto le discriminazioni palesi, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, attraverso l’applicazione di altri criteri distintivi, conduca di fatto allo stesso risultato. Non è quindi escluso che criteri quali il luogo di origine o la residenza di un cittadino di uno Stato membro possano, a seconda delle circostanze, produrre gli stessi effetti pratici di una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 1974, Sotgiu, 152/73, EU:C:1974:13, punto 11, e del 20 gennaio 2011, Commissione/Grecia, C‑155/09, EU:C:2011:22, punto 45).

30      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la richiesta di sovvenzione di cui all’articolo 17 del PrivSchG è riservata alle Chiese o alle associazioni religiose riconosciute dalla legge austriaca, ossia quelle che soddisfano le condizioni previste all’articolo 1 dell’AnerkennungsG e all’articolo 11 del BekGG.

31      Poiché tali condizioni richiedono, in generale, una presenza, di durata variabile, delle Chiese o delle associazioni religiose in Austria, nonché un numero di membri pari almeno al due per mille della popolazione dell’Austria, esse possono essere soddisfatte più agevolmente dalle Chiese o dalle associazioni religiose stabilite in Austria. Dette condizioni sono quindi tali da svantaggiare le Chiese e le associazioni religiose stabilite in altri Stati membri che riconoscono e sostengono, in quanto scuole confessionali, istituti scolastici privati situati in Austria. Infatti, tali Chiese e tali associazioni religiose non possono beneficiare di sovvenzioni a favore degli istituti di cui trattasi ai fini del pagamento dello stipendio del personale docente necessario all’attuazione dei programmi didattici di dette scuole.

32      Di conseguenza, fatte salve le verifiche di competenza del giudice del rinvio, si deve considerare che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento.

33      Tuttavia, una siffatta restrizione può essere ammessa a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da un obiettivo espressamente previsto all’articolo 52, paragrafo 1, TFUE oppure da una ragione imperativa di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essa sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 65).

34      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di una giustificazione alla restrizione di cui trattasi, l’esposizione della motivazione del PrivSchG, citata dal giudice del rinvio, indica che le scuole private confessionali completano il sistema scolastico pubblico, che è interconfessionale, consentendo ai genitori di scegliere più agevolmente l’istruzione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose.

35      Inoltre, dalla motivazione della modifica del BekGG, per quanto riguarda i criteri che presiedono al riconoscimento delle Chiese e delle associazioni religiose ai sensi dell’AnerkennungsG, risulta che quelle riconosciute dalla legge austriaca beneficiano di un aiuto pubblico materiale, in particolare nei settori della salute e dell’istruzione, in quanto contribuiscono al benessere delle persone. Infatti, il conseguimento dello status di Chiesa o di associazione religiosa riconosciuta in forza del diritto austriaco comporta taluni obblighi, tra i quali figura quello di dispensare un insegnamento religioso.

36      Il giudice del rinvio, al pari del governo austriaco, ritiene che tale normativa, completando il sistema scolastico pubblico interconfessionale mediante scuole private confessionali, consenta effettivamente ai genitori di scegliere l’istruzione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose e persegua quindi un obiettivo legittimo. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, un siffatto obiettivo, che si ricollega a quello consistente nel garantire un livello elevato di istruzione, che la Corte ha qualificato come «motivo imperativo di interesse generale» (sentenze del 13 novembre 2003, Neri, C‑153/02, EU:C:2003:614, punto 46, e del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C‑386/04, EU:C:2006:568, punto 45), è idoneo a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.

37      In tali circostanze, come risulta dal punto 33 della presente sentenza, occorre esaminare, in secondo luogo, se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sia, da un lato, idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo da essa perseguito e, dall’altro, non ecceda quanto necessario per conseguirlo.

38      Spetta, in ultima analisi, al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare la normativa nazionale applicabile, stabilire se ed entro quali limiti essa soddisfi tali requisiti. Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire a tale giudice una risposta utile, che gli permetta di statuire, è competente a fornirgli indicazioni tratte dagli atti come pure dalle osservazioni scritte di cui dispone (sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a., C‑391/20, EU:C:2022:638, punti 72 e 73).

39      Nel caso di specie, per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi a perseguire, in modo coerente e sistematico, l’obiettivo legittimo di cui trattasi, risulta dalla motivazione della modifica del BekGG che il riconoscimento delle Chiese e delle associazioni religiose, ai sensi dell’AnerkennungsG, presuppone che queste ultime abbiano una certa dimensione affinché le loro azioni non si limitino ai loro membri. Si assume che, quando il numero minimo di membri di una Chiesa o di un’associazione religiosa previsto da tale normativa è raggiunto, la portata degli effetti positivi delle sue azioni, in particolare in materia di istruzione, travalica l’ambito ristretto della comunità dei membri. Inoltre, la limitazione della concessione delle sovvenzioni pubbliche alle sole scuole confessionali di Chiese e di associazioni religiose riconosciute in forza del diritto austriaco mira a garantire che tali scuole si rivolgano a una parte importante della popolazione che può scegliere tale offerta d’istruzione complementare a quella proposta dalle scuole pubbliche.

40      In tali circostanze, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non risulta inadeguata al fine di consentire ai genitori di scegliere l’educazione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose, nell’ambito di un insegnamento interconfessionale di qualità, obiettivo che, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, è legittimo secondo il diritto dell’Unione.

41      Per quanto riguarda la questione se tale normativa non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo, occorre ricordare che l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE impone all’Unione europea di rispettare e di non pregiudicare lo status delle Chiese e delle associazioni o delle comunità religiose all’interno degli Stati membri, esprimendo l’articolo 17 TFUE la neutralità dell’Unione nei confronti dell’organizzazione, da parte di tali Stati membri, dei loro rapporti con queste ultime (sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 58, nonché del 13 gennaio 2022, MIUR e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C‑282/19, EU:C:2022:3, punto 50). Pertanto, in situazioni come quelle di cui al procedimento principale, l’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE non può essere interpretato nel senso che impone a uno Stato membro di riconoscere lo status di cui beneficiano dette Chiese, associazioni o comunità religiose in forza del diritto di altri Stati membri.

42      Per quanto riguarda l’ottenimento dello status di Chiesa o di associazione religiosa riconosciuta in forza del diritto austriaco, l’articolo 11 del BekGG stabilisce tre condizioni alternative. In primo luogo, può beneficiare di tale status una chiesa o un’associazione religiosa presente sul territorio austriaco da almeno 20 anni. In secondo luogo, può beneficiare di tale status, anche senza previa presenza nel territorio austriaco, la Chiesa o l’associazione religiosa che sia integrata sotto il profilo organizzativo e dottrinale in seno ad un’associazione religiosa attiva a livello internazionale esistente da almeno 200 anni. In terzo luogo, se una siffatta associazione opera a livello internazionale da almeno 100 anni, essa deve operare in Austria in una forma organizzata da almeno dieci anni affinché la Chiesa o l’associazione religiosa ad essa integrata sotto il profilo organizzativo e dottrinale possa beneficiare dello status in questione.

43      Siffatte alternative, che mirano a ricomprendere le ipotesi in cui il riconoscimento di una Chiesa o di un’associazione religiosa può contribuire al carattere interconfessionale del sistema di istruzione nazionale, non sembrano eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo, delineato al punto 36 della presente sentenza, consistente nel permettere ai genitori di scegliere l’istruzione dei loro figli in funzione delle loro convinzioni religiose.

44      Inoltre, per quanto riguarda la condizione relativa alla rappresentatività, all’interno della popolazione nazionale, della Chiesa o dell’associazione religiosa che chiede di essere riconosciuta in forza del diritto austriaco, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), seconda frase, del BeKGG prevede che, qualora non sia possibile apportare la prova che esse riuniscono un numero di membri pari almeno al due per mille della popolazione dell’Austria a partire dai dati dell’ultimo censimento, tale prova può essere fornita in qualsiasi altra forma appropriata. Una simile disposizione, nella misura in cui non si limita a prevedere un unico mezzo di prova, attesta altresì la volontà del legislatore austriaco di non eccedere quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale.

45      Alla luce della motivazione che precede, alla seconda questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, destinate a istituti scolastici privati riconosciuti come scuole confessionali, alla condizione che la Chiesa o l’associazione religiosa richiedente la sovvenzione per un tale istituto sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale Chiesa o associazione religiosa sia riconosciuta ai sensi del diritto del suo Stato membro di origine.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 17, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non ha l’effetto di sottrarre all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione una situazione in cui una Chiesa, un’associazione o una comunità religiosa che dispone dello status di persona giuridica di diritto pubblico in uno Stato membro e che riconosce e sostiene in un altro Stato membro, in quanto scuola confessionale, un istituto scolastico privato chieda per tale istituto la concessione di una sovvenzione riservata a Chiese, ad associazioni e a comunità religiose riconosciute in base al diritto di tale altro Stato membro.

2)      L’articolo 49 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di sovvenzioni pubbliche, destinate a istituti scolastici privati riconosciuti come scuole confessionali, alla condizione che la Chiesa o l’associazione religiosa richiedente la sovvenzione per un tale istituto sia riconosciuta in forza del diritto dello Stato membro interessato, anche nel caso in cui tale Chiesa o associazione religiosa sia riconosciuta ai sensi del diritto del suo Stato membro di origine.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.