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Ricorso proposto il 9 settembre 2011 - Francia / Commissione

(Causa T-479/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues, B. Beaupère-Manokha e J. Gstalter, agenti )

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede al Tribunale l'annullamento della decisione della Commissione europea 29 giugno 2011, C(2011) 4483 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 35/2008 concesso dalla Francia all'ente pubblico a carattere industriale e commerciale "Institut Français du Pétrole".

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca tre motivi:

Primo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la Commissione non avrebbe adeguatamente dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato. Infatti, la ricorrente ritiene che, al fine di concludere per l'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione non abbia osservato le norme che disciplinano la prova in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda sia l'onere della prova che il livello di prova richiesto.

Secondo motivo, suddiviso in quattro parti, vertenti su errori di fatto e di diritto in quanto la Commissione ha ritenuto che esista una garanzia implicita illimitata a favore dell'Institut Français du Pétrole. La ricorrente deduce che:

dall'esame del diritto francese non si può dedurre l'esistenza di un principio di garanzia dei debiti dell'Institut Français du Pétrole da parte dello Stato;

l'inapplicabilità all'Institut Français du Pétrole delle procedure di diritto comune in materia di risanamento e fallimento non significherebbe che i creditori di un siffatto ente si troverebbero in una situazione più favorevole rispetto ai creditori di un'impresa soggetta al diritto commerciale;

i meccanismi che consentono di fare scaturire la responsabilità dello Stato non possono essere equiparati ad un meccanismo di garanzia illimitata e

l'eventuale mantenimento di taluni crediti connessi agli obblighi di servizio pubblico dell'Institut Français du Pétrole sarebbe senza alcun collegamento con lo status dell'ente.

Terzo motivo, suddiviso in due parti, vertenti su una violazione della nozione di vantaggio ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, in quanto:

la Commissione avrebbe concluso erroneamente che l'esistenza di una garanzia, ammettendola dimostrata, creerebbe un vantaggio a favore dell'Institut Français du Pétrole e

in subordine, la Commissione avrebbe violato la nozione di vantaggio quando ha ritenuto che il presunto vantaggio, di cui beneficerebbe l'Institut Français du Pétrole a causa della sua garanzia statutaria, sia stato trasferito alle sue filiali di diritto privato Axens e Prosernat.

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