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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Société des Plantations de Mbanga "SPM" contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 marzo 2005

(Causa T-128/05)

Lingua processuale: il francese

Il 18 marzo 2005 la Société des Plantations de Mbanga "SPM", con sede in Douala (Camerun), rappresentata dall'avv. Pierre Soler Couteaux, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    condannare in solido la Commissione ed il Consiglio a risarcire il danno che la ricorrente ha subito per un importo di EUR 15 163 825, più gli interessi al tasso legale;

-    condannare la Commissione e il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente produce, trasforma e commercializza, nella Repubblica del Camerun e in altri paesi, banane destinate all'esportazione. Per poter commercializzare le sue banane nel territorio della Comunità, essa deve ottenere titoli di importazione dagli operatori importatori in quanto non detiene la qualità di operatore ai sensi della normativa comunitaria e non fa parte di un gruppo europeo o multinazionale.

La ricorrente afferma che gli operatori importatori abusano, a proprio vantaggio, delle disposizioni comunitarie che disciplinano il regime comunitario di importazione delle banane reintroducendo, mediante una fatturazione eccessiva e sproporzionata dei titoli, la riscossione di un dazio all'importazione per le importazioni di banane originarie dei Paesi ACP, di norma soggette a dazio zero.

La ricorrente sostiene che il Consiglio e la Commissione hanno tenuto un comportamento atto a far sorgere la loro responsabilità extracontrattuale poiché hanno omesso di prendere in considerazione una categoria ben distinta di operatori economici nel settore delle banane, vale a dire la categoria di produttori ACP "indipendenti", così definiti perché non sono né operatori, né integrati in grandi gruppi europei o multinazionali, e poiché hanno omesso di adottare i provvedimenti idonei a porre rimedio alle conseguenze che ne derivano, allorché la Commissione dovrebbe evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione.

La ricorrente fa altresì valere una violazione manifesta dei limiti del potere discrezionale del Consiglio e della Commissione, sulla base di cinque motivi vertenti:

-    sull'introduzione di una normativa che favorirebbe le pratiche anticoncorrenziali;

-    sull'assenza di misure volte a ovviare a tali effetti anticoncorrenziali;

-    sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto;

-    sulla violazione del divieto di discriminazione e

-    sulla violazione del principio del libero esercizio delle attività professionali.

La ricorrente lamenta inoltre una violazione, da parte degli operatori, degli artt. 81 CE e 82 CE.

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