Language of document : ECLI:EU:T:2008:395

Causa T‑20/03

Kahla/Thüringen Porzellan GmbH

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Aiuto esistente o aiuto nuovo — Impresa in difficoltà — Principio della certezza del diritto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Criterio dell’investitore privato — Compatibilità con il mercato comune — Presupposti»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla Commissione — Aiuto individuale presentato come rientrante nell’ambito dell’approvazione

(Artt. 87 CE e 88 CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misura che persegue uno scopo sociale

(Art. 87, n. 1, CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Contributi finanziari concessi dalle pubbliche autorità ad un’impresa

(Art. 87, n. 1, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Applicazione del criterio dell’investitore privato

(Art. 87, n. 1, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Possibilità di adottare orientamenti

(Art. 87, n. 3, CE; comunicazione della Commissione 94/C 368/05)

1.      Una volta che un regime generale di aiuti sia stato approvato dalla Commissione, le misure individuali di esecuzione non debbono esserle notificate salvo il caso in cui nella decisione di approvazione siano state formulate dalla Commissione alcune riserve al riguardo. Infatti, poiché gli aiuti individuali costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale di aiuti, gli elementi che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione per valutarli coinciderebbero con quelli che essa ha applicato in occasione dell’esame del regime generale. È pertanto inutile sottoporre gli aiuti individuali all’esame della Commissione. Per contro, se le misure individuali non sono rientranti nei regimi generali invocati, esse costituiscono aiuti nuovi, la cui compatibilità con il mercato comune deve essere sottoposta all’esame della Commissione.

Una decisione della Commissione che statuisce sulla conformità di un aiuto con un regime generale di aiuti approvato rientra nell’esercizio del suo obbligo di vigilanza sull’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza l’esame da parte della Commissione della conformità di un aiuto con tale regime non costituisce un’iniziativa che eccede l’ambito delle sue competenze. Pertanto, la valutazione della Commissione non può essere limitata da quella delle autorità nazionali che hanno concesso l’aiuto.

(v. punti 92, 94-95)

2.      Un intervento della pubblica amministrazione inteso a liberare un’impresa dagli oneri che rappresentano un costo inerente alla sua attività economica, quali i costi salariali, si configura come un vantaggio economico ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Orbene, il carattere sociale di interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell’art. 87 CE.

(v. punti 194, 197)

3.      Per stabilire se l’intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un’impresa possa costituire un aiuto di Stato, si deve valutare se, in analoghe circostanze, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle dell’investitore pubblico avrebbe potuto essere indotto a realizzare un’operazione di siffatta importanza. A questo proposito, il comportamento dell’investitore privato, cui deve essere comparato l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve, quantomeno, corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, ed essere guidato da prospettive di redditività a più lungo termine. Inoltre, il confronto tra i comportamenti degli investitori pubblici e privati deve essere effettuato con riferimento all’atteggiamento che avrebbe avuto, all’atto dell’operazione di cui trattasi, un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili e delle evoluzioni in tale momento prevedibili.

Anche se nulla osta a che vengano prese in considerazione da parte delle pubbliche autorità politiche di carattere sociale, regionale e settoriale, il loro apporto di capitali dev’essere valutato alla luce del criterio dell’investitore privato, prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale.

Se l’esistenza di un aiuto può essere esclusa nel caso in cui l’intervento della pubblica amministrazione avviene parallelamente a un significativo intervento dell’operatore privato in condizioni analoghe, l’esistenza di un aiuto non può tuttavia essere esclusa quando gli investimenti privati nella stessa impresa sono effettuati solo dopo la concessione di fondi pubblici.

(v. punti 236-238, 242, 254)

4.      La valutazione, da parte della Commissione, della questione se una misura risponda al criterio dell’operatore privato in economia di mercato implica una valutazione economica complessa. Orbene, la Commissione, quando adotta un atto che comporti una siffatta valutazione, dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale e il sindacato giurisdizionale, anche se esso è, in linea di principio, completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, si limita a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’insussistenza di errori di diritto, l’esattezza materiale dei fatti considerati, l’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’assenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella dell’autore della decisione.

(v. punto 239)

5.      L’art. 87, n. 3, CE conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale al fine di autorizzare gli aiuti di Stato in deroga al divieto generale del n. 1 del detto articolo, in quanto la valutazione, in tal caso, della compatibilità o della incompatibilità di un aiuto con il mercato comune solleva problemi che implicano la presa in considerazione e la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse. Poiché il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sul piano economico, a quella dell’autore della decisione, il sindacato del Tribunale deve, in quest’ambito, limitarsi a verificare il rispetto delle norme relative alla procedura e alla motivazione, l’esattezza materiale dei fatti nonché l’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

Peraltro, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato e le valutazioni complesse operate dalla Commissione debbono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui questa disponeva al momento in cui le ha effettuate.

Inoltre, la Commissione può imporsi linee direttrici per l’esercizio del proprio potere discrezionale con atti quali gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nella misura in cui tali atti contengano regole indicative sull’orientamento che tale istituzione deve seguire e non si discostino dalle norme del Trattato.

Pertanto, un aiuto concesso a un’impresa in difficoltà non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune per il semplice fatto che sono state previste misure di ristrutturazione, anche laddove tale ristrutturazione sia stata effettuata con successo. Per consentire alla Commissione di valutare se gli aiuti concessi siano atti ad incentivare le imprese beneficiarie ad adottare un comportamento idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo contemplato all’art. 87, n. 3, lett. c), CE, è necessario verificare che il piano di ristrutturazione soddisfi il complesso delle condizioni materiali previste dai suddetti orientamenti.

(v. punti 268-270, 280)