Language of document : ECLI:EU:C:2011:768

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 novembre 2011 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Fauna e flora selvatiche – Impianti minerari di carbone a cielo aperto – Sito “Alto Sil” – Zona di protezione speciale – Sito d’importanza comunitaria – Orso bruno (Ursus arctos) – Gallo cedrone (Tetrao urogallus)»

Nella causa C‑404/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 ottobre 2009,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia nonché dai sigg. F. Castillo de la Torre e J.‑B. Laignelot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore), dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott,

cancelliere: sig. A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

–        avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Fonfría», «Nueva Julia» e «Ladrones», senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione che consentisse di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto esistenti,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), quale modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata»);

–        a partire dal 2000, anno di designazione del sito «Alto Sil» come zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») ai sensi della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), quale modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE (GU L 223, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva “uccelli”»),

–        avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione appropriata dei possibili effetti di tali progetti e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio ad esso connesso per il gallo cedrone (Tetrao urogallus), il quale costituisce una delle ricchezze naturali che hanno determinato la classificazione della ZPS «Alto Sil», vale a dire la mancanza di soluzioni alternative, l’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e la comunicazione alla Commissione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza della Rete Natura 2000, e

–        non avendo adottato le misure necessarie al fine di evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni significative per il gallo cedrone, la cui presenza sul sito è all’origine della designazione della ZPS in questione, causati dagli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia»,

per quanto riguarda la ZPS «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»), in combinato disposto con l’art. 7 della medesima;

–        a partire dal gennaio 1998, non avendo adottato, riguardo all’attività mineraria degli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» e «Nueva Julia», le misure necessarie al fine di salvaguardare il valore ecologico rivestito a livello nazionale dal sito «Alto Sil», proposto come sito di importanza comunitaria (in prosieguo: il «SIC») ai sensi della direttiva «habitat», relativamente al sito proposto «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva in parola, quale interpretata nelle sentenze 13 gennaio 2005, causa C‑117/03, Dragaggi e a., e 14 settembre 2006, causa C‑244/05, Bund Naturschutz in Bayern e a.; (Racc. pag. I‑8445);

–        a decorrere dal dicembre 2004:

–        avendo consentito l’esercizio di attività minerarie a cielo aperto (negli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» e «Nueva Julia») atte ad incidere significativamente sulle ricchezze naturali che hanno determinato la designazione del SIC «Alto Sil», in mancanza di una valutazione appropriata della possibile incidenza di suddetti impianti minerari e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio ad esso connesso per le ricchezze naturali citate, vale a dire la mancanza di soluzioni alternative, la presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e la comunicazione alla Commissione delle misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, e

–        non avendo adottato relativamente ai medesimi progetti, le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, nonché le perturbazioni causati alle specie dagli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Nueva Julia» e «Ampliación de Feixolín»,

relativamente al SIC «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva «habitat».

 Contesto normativo

 La direttiva 85/337 modificata

2        A norma dell’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

3        L’art. 3 della suddetta direttiva dispone quanto segue:

«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

–        l’uomo, la fauna e la flora,

–        il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio,

–        i beni materiali ed il patrimonio culturale,

–        l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino».

4        L’art. 4, n. 1, della direttiva 85/335 modificata precisa che «fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».

5        L’allegato I della direttiva 85/337 modificata contiene l’elenco dei progetti di cui all’art. 4, n. 1. Così, il punto 19 di tale allegato menziona le «Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari».

6        Per quanto riguarda gli altri tipi di progetti, l’art. 4, n. 2, della direttiva modificata, di cui trattasi, prevede quanto segue:

«Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante:

a)      un esame del progetto caso per caso,

o

b)      soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

(...)»

7        Per i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva in parola, il punto 13 dell’allegato II della medesima menziona «modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente».

8        L’art. 5 della direttiva 85/337 modificata così recita:

«1.      Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell’allegato IV, qualora:

a)      gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

b)      gli Stati membri ritengano che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

(...)

3.      Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

–        una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

–        una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

–        i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

–        una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;

–        una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini.

(...)»

9        L’allegato IV della direttiva 85/337 modificata precisa le informazioni che devono essere fornite in virtù dell’art. 5, n. 1, di tale direttiva:

«1.      Descrizione del progetto, comprese in particolare:

–        una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

–        una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

–        una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto.

2.      Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.

3.      Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.

4.      Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:

–        dovuti all’esistenza del progetto,

–        dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali,

–        dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti,

      e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5.      Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.

6.      Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

7.      Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti».

10      Per quanto riguarda la nozione di «descrizione», di cui al punto 4 di suddetto allegato IV, esso precisa che «[q]uesta descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto».

 La direttiva «uccelli»

11      L’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva «uccelli» prevede che gli Stati membri classifichino come ZPS i territori più idonei alla protezione delle specie d’uccelli di cui all’allegato I della direttiva e degli uccelli migratori.

12      Nell’allegato I della direttiva «uccelli» si fa riferimento, in particolare, al gallo cedrone (Tetrao urogallus).

13      L’art. 4, n. 4, primo periodo, della direttiva «uccelli» specifica la tutela di cui godono le ZPS:

«Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo».

 La direttiva «habitat»

14      Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva «habitat», «per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno [s]tato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito».

15      Il settimo ‘considerando’ di tale direttiva è formulato nei seguenti termini:

«(…) tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva [«uccelli»], dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente».

16      Il decimo ‘considerando’ della direttiva «habitat» prevede che «qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata».

17      L’art. 3 della direttiva «habitat» sancisce quanto segue:

«1.      È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva [“uccelli”]».

2.      Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all’articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

(...)»

18      L’art. 4 di detta direttiva così dispone:

«1.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (...)

L’elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (...)

2.      In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 2) e nell’ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all’articolo 1, lettera c), punto iii) e dell’insieme del territorio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d’accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei [SIC], sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

(...)

L’elenco dei siti selezionati come [SIC] in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21.

(...)

4.      Quando un [SIC] è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile (…).

5.      Non appena un sito è iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4».

19      L’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva «habitat» prevede quanto segue:

«2.      Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

20      L’art. 7 della direttiva «habitat» stabilisce quanto segue:

«Gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva [“uccelli”], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [“uccelli”], qualora essa sia posteriore».

21      L’allegato IV della direttiva «habitat», intitolato «Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa», alla lett. a) menziona la specie orso bruno (Ursus arctos) come specie prioritaria.

 I fatti e la fase precontenziosa

22      Il sito «Alto Sil», situato nella parte nord‑occidentale della regione Castiglia e León, vicino alle regioni Galizia e Asturie, ha un’estensione di oltre 43 000 ettari presso il corso superiore del fiume Sil.

23      Nel gennaio 1998, il Regno di Spagna ha proposto tale sito come SIC ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva «habitat».

24      Con effetto dal 1° gennaio 2000, tale Stato membro ha inoltre designato lo stesso sito come ZPS ai sensi della direttiva «uccelli», a causa della presenza su quest’ultimo di varie specie di uccelli menzionate nell’allegato I di predetta direttiva, tra cui una popolazione riproduttrice della specie gallo cedrone.

25      Il 7 dicembre 2004 la Commissione, con decisione 2004/813/CE che adotta, a norma della direttiva 92/43, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1), ha incluso il sito «Alto Sil» in tale elenco con il codice ES 0000210.

26      Il formulario informativo standard relativo a tale sito, trasmesso dal Regno di Spagna alla Commissione al momento della proposta di tale sito come SIC, menziona inter alia la presenza di 10‑15 esemplari di orso bruno e di 42‑47 esemplari maschi della sottospecie cantabrica del gallo cedrone (Tetrao urogallus cantabricus).

27      Tale formulario menziona inoltre, in particolare, i seguenti tipi di habitat:

–        4030 – Lande europee secche (50% della superficie del sito),

–        4090 – Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose (6% della superficie del sito),

–        6160 – Terreni erbosi silicei oro-iberici di Festuca indigesta (1% della superficie del sito),

–        8230 – Rocce silicee con vegetazione pioniera di Sedo-Scleranthion o di Sedo albi-Veronicion dillenii (13% della superficie del sito) e

–        9230 – Querceti galizio-portoghesi di Quercus robur e Quercus pyrenaica (6% della superficie del sito).

28      Viene parimenti indicato che la popolazione della specie gallo cedrone presente sul sito è di importanza regionale (50% degli esemplari maschi della comunità autonoma di Castiglia e León) e nazionale (2% degli esemplari maschi presenti sul territorio spagnolo).

29      Sempre secondo il medesimo formulario, la vulnerabilità del sito «è fondamentalmente dovuta agli impianti minerari a cielo aperto».

30      Nel 2001, la Commissione è stata informata dell’esistenza di varie miniere di carbone a cielo aperto, gestite dall’impresa Minero Siderúrgica de Ponferrada SA, attualmente denominata «Coto Minero Cantábrico SA», situate all’interno o nelle immediate vicinanze del sito «Alto Sil».

31      Dagli atti emerge che gli impianti minerari a cielo aperto, interessati dal presente procedimento, possono essere suddivisi in due gruppi.

32      Il primo gruppo di impianti si trova a nord del fiume Sil e del comune di Villablino (in prosieguo: congiuntamente, le «miniere del nord»). Essi sono tutti situati all’interno del SIC «Alto Sil».

33      Si tratta anzitutto della miniera a cielo aperto denominata «Feixolín», autorizzata il 1 °gennaio 1986 per una superficie di 95,86 ettari e che è stata operativa tra il 2000 e il 2008. Attualmente essa è in via di «rinaturalizzazione».

34      Fa anche parte di tale complesso delle miniere del nord la miniera a cielo aperto denominata «Ampliación de Feixolín», il cui progetto di sfruttamento copre una superficie complessiva di 93,9 ettari.

35      Per quanto riguarda tale miniera, il 9 novembre 2009 le autorità spagnole hanno pronunciato una sanzione e disposto una serie di misure in quanto il suo sfruttamento aveva già avuto luogo su 35,24 ettari, pur non essendo stata ancora autorizzata la predetta miniera.

36      Lo sfruttamento della medesima su una parte della superficie del progetto di sfruttamento minerario, ossia 39,62 ettari, è stato tuttavia autorizzato l’11 giugno 2009. Il 7 ottobre 2009 sono state disposte misure al fine di limitare e di compensare gli effetti di tale sfruttamento sull’ambiente.

37      La terza miniera del Nord è denominata «Fonfría». Essa ricopre 350 ettari ed è stata autorizzata il 21 luglio 1999. L’estrazione di carbone su tale sito ha avuto luogo a partire dal gennaio 2001 e ha preso fine nel dicembre 2010.

38      A sud del fiume Sil e a sudovest del comune di Villaseca de Laciana, si trovano le altre miniere di carbone a cielo aperto che sono oggetto del presente procedimento (in prosieguo: congiuntamente, le «miniere del Sud»).

39      Si tratta anzitutto del complesso di miniere denominate «Salguero-Prégame-Valdesegadas», che si estende su 196 ettari. Tali miniere sono state autorizzate tra il 1984 e il 2002. La maggior parte di esse non sono più sfruttate dal 2002. Attualmente esse sono oggetto di un’ampia «rinaturalizzazione».

40      Va poi menzionata la miniera denominata «Nueva Julia», autorizzata il 16 settembre 2003 per una superficie complessiva di 405 ettari e che viene sfruttata dal 2006.

41      Infine, la miniera cosiddetta «Ladrones» è stata autorizzata il 24 dicembre 2003 per una superficie complessiva di 117 ettari. Lo sfruttamento di tale miniera non ha ancora avuto inizio.

42      Tali miniere del Sud sono tutte adiacenti le une alle altre. Tra queste miniere solo la miniera «Ladrones» è inclusa nei confini del SIC «Alto Sil», poiché le altre miniere si trovano al confine esterno di suddetto SIC.

43      Ritenendo che, in ordine a suddetti impianti minerari, le autorità spagnole fossero venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza della direttiva 85/337 modificata e della direttiva «habitat», la Commissione, previo esame delle informazioni trasmesse dalle suddette autorità, il 18 luglio 2003 ha inviato una lettera di diffida al Regno di Spagna.

44      Reputando, in particolare, che nella valutazione dell’impatto ambientale non fossero stati presi sufficientemente in considerazione le possibili perturbazioni causate all’orso bruno nonché gli effetti cumulativi degli impianti, la Commissione, previo esame delle osservazioni presentate dal Regno di Spagna in merito alla lettera di diffida, il 22 dicembre 2004 ha inviato un parere motivato a tale Stato membro.

45      In risposta a tale parere, il Regno di Spagna ha presentato, tra l’altro, una relazione nella quale vengono esaminati gli effetti dei diversi progetti e in cui vengono proposte misure a tutela del sito (in prosieguo: la «relazione del 2005»).

46      Al fine, segnatamente, di tenere conto delle citate sentenze Dragaggi e a. nonché Bund Naturschutz in Bayern e a., il 29 febbraio 2008, la Commissione ha trasmesso al Regno di Spagna una lettera di diffida complementare.

47      Con lettera 7 maggio 2008, il Regno di Spagna ha risposto invocando, in particolare, la mancanza di significative perturbazioni per l’ambiente imputabili agli impianti minerari a cielo aperto, comunicando altresì la sua intenzione di elaborare un piano strategico che consenta di rendere compatibile la prosecuzione dell’attività mineraria a cielo aperto, all’interno della zona «Alto Sil», con il regime di tutela delle ricchezze naturali, sancito dal diritto comunitario.

48      Il 1° dicembre 2008 la Commissione ha emesso un parere motivato complementare in cui ribadiva le censure formulate nella sua lettera di diffida complementare e invitava il Regno di Spagna a conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla ricezione di quest’ultimo.

49      Reputando, alla luce segnatamente delle osservazioni e dei documenti forniti dal Regno di Spagna in risposta al summenzionato parere motivato complementare, che la situazione rimanesse insoddisfacente, la Commissione ha proposto il seguente ricorso.

 Sulla domanda volta all’adozione di una misura istruttoria e, in subordine, alla riapertura della fase orale

50      Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 15 luglio 2011, il Regno di Spagna ha chiesto alla Corte di ordinare una misura istruttoria ai sensi dell’art. 60 del regolamento di procedura della Corte e, in subordine, di procedere alla riapertura della fase orale, in applicazione dell’art. 61 di tale regolamento.

51      A sostegno della sua domanda, il Regno di Spagna fa valere che, contrariamente a quanto considerato dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, dal fascicolo non emergerebbe, come peraltro già indicato da tale Stato membro nel controricorso e nella controreplica, che le miniere di carbone a cielo aperto «Ampliación de Feixolín» e «Ladrones» sono già state oggetto di attività di sfruttamento minerario.

52      Secondo il Regno di Spagna si tratterebbe di premesse fattuali inesatte su cui poggerebbe l’analisi dell’avvocato generale.

53      Il Regno di Spagna chiede alla Corte di potere produrre nuove prove relative alla situazione di fatto degli impianti minerari a cielo aperto «Ampliación de Feixolín» e «Ladrones» e, in subordine, di procedere alla riapertura della fase orale.

54      A tal riguardo, va constatato, in primo luogo, che dal fascicolo e in particolare dalla tabella intitolata «Impianti attivi», che figura a pagina 50 della relazione del 2005, emerge che la miniera a cielo aperto «Ampliación de Feixolín» era stata senz’altro oggetto di talune attività di sfruttamento minerario, che avevano portato alla distruzione di habitat e, in particolare, di 19,9 ettari dell’habitat 9230 – querceti galizio-portoghesi di Quercus robur e Quercus pyrenaica. Sebbene dal fascicolo si evinca che, con una decisione intervenuta il 9 novembre 2009, è stato ingiunto al gestore di tale miniera di cessare lo sfruttamento della medesima e che esso è stato sanzionato per avervi proceduto senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione in tal senso, rimane nondimeno il fatto che tale sfruttamento ha avuto effettivamente luogo su una superficie di 35, 24 ettari. Ciò viene d’altronde confermato da una relazione concernente una visita del sito, prodotta dal Regno di Spagna in allegato alla sua memoria di controreplica, la quale conferma che, sebbene non sembra che abbiano avuto luogo su tale sito attività di estrazione di carbone, altre attività hanno ivi condotto alla distruzione della vegetazione.

55      In secondo luogo, diversamente da quanto sostenuto dal Regno di Spagna, dalle conclusioni dell’avvocato generale non emerge che esse siano fondate sulla premessa che la miniera a cielo aperto «Ladrones» sia già stata sfruttata. Al contrario, le censure formulate dalla Commissione in merito a tale miniera, esaminate dall’avvocato generale, riguardano le carenze di cui sarebbe viziata la valutazione dell’impatto ambientale del progetto di sfruttamento minerario. Contrariamente ad altre censure, tali censure riguardano, di conseguenza, la procedura di autorizzazione di tale miniera e non eventuali attività di sfruttamento minerario sul sito di tale miniera, realizzate posteriormente alla sua autorizzazione.

56      Pertanto, non è necessario ordinare la misura istruttoria richiesta dal Regno di Spagna.

57      Per quanto riguarda la domanda, formulata in subordine, diretta alla riapertura della fase orale, occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su istanza delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto tra le parti (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 2008, causa C‑210/06, Cartesio, Racc. pag. I‑9641, punto 46, e 26 maggio 2011, causa C‑306/08, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4541, punto 60).

58      Per contro, né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il suo regolamento di procedura prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v., in particolare, sentenza Commissione/Spagna, cit., punto 61).

59      La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre, nella specie, di tutti gli elementi necessari per decidere la controversia ad essa sottoposta e che questa non debba essere esaminata con riguardo ad argomenti non dibattuti dinanzi ad essa. Conseguentemente, non vi è motivo per disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

 Sul ricorso

 Sulla prima censura, vertente sull’inosservanza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337 modificata, per quanto riguarda le valutazioni dell’impatto ambientale dei progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto «Fonfría», «Nueva Julia» e «Ladrones»

 Argomenti delle parti

60      Con la sua prima censura, la Commissione sostiene che le valutazioni dell’impatto ambientale, relative agli impianti «Fonfría», «Nueva Julia» e «Ladrones», presentavano notevoli lacune, sicché si tratterebbe di valutazioni inadeguate e non conformi alla direttiva 85/337 modificata.

61      A tal riguardo, la Commissione si riferisce al punto 4 dell’allegato IV di tale direttiva e in particolare ad una nota relativa alla nozione di «descrizione» contenuta in detto punto, che implica che i progetti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva in parola debbano essere accompagnati da una descrizione dei loro effetti importanti sull’ambiente, che esponga i loro «effetti diretti, indiretti e cumulativi, a breve, medio e lungo termine (...) permanenti o temporanei».

62      Essa ne deduce che, nella specie, le valutazioni dell’impatto ambientale dei progetti di sfruttamento delle miniere interessate dovevano contenere un’analisi degli effetti cumulativi significativi che la vicinanza di più miniere a cielo aperto, sfruttate contemporaneamente nella valle di Laciana, potevano avere. Orbene, la relazione del 2005 confermerebbe che una siffatta analisi non è stata operata preliminarmente all’autorizzazione dei tre impianti di cui trattasi.

63      Per giunta, la Commissione rileva le seguenti carenze specifiche nelle valutazioni dell’impatto ambientale relative alle tre miniere che sono oggetto di tale censura:

–        per quanto riguarda l’impianto «Fonfría», nulla nella valutazione iniziale indicherebbe che sia stata effettuata la valutazione delle possibili perturbazioni per il gallo cedrone, sebbene le autorità non ignorassero la presenza di tale specie su un’arena di canto ubicata in prossimità della zona di estrazione della miniera. Inoltre, la relazione del 2005 affermerebbe, senza ulteriori spiegazioni, che tale impianto si trova all’interno del piano di ripopolamento dell’orso bruno;

–        mentre l’impianto «Ladrones» sarebbe molto vicino ai siti di accoppiamento del gallo cedrone, giustificando la designazione di una zona critica nel piano di ripopolamento di tale specie, nessun elemento indicherebbe che tale presenza sia stata presa in considerazione nella valutazione iniziale relativa a tale impianto. Per quanto riguarda l’orso bruno, tale valutazione si limiterebbe a rilevare che l’impianto si trova all’interno del piano di ripopolamento di tale specie, ma che per essa non ci saranno perturbazioni significative, poiché l’estrazione mineraria «non pregiudica nessuna zona critica e non comporta alcun effetto barriera tra le varie subpopolazioni», e

–        per quanto riguarda l’impianto «Nueva Julia», la valutazione non conteneva alcuna informazione sulle due specie più problematiche, ossia il gallo cedrone e l’orso bruno. Gli effetti di tale impianto, situato all’esterno del SIC, sarebbero manifestamente atti a farsi sentire a più chilometri di distanza e potrebbero dunque incidere sugli habitat e sulle specie all’interno del SIC. Orbene, non sembrerebbe che tale eventualità sia stata presa in considerazione.

64      Il Regno di Spagna sostiene anzitutto, per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «descrizione», di cui al punto 4 dell’allegato IV della direttiva 85/337 modificata, che l’impiego del condizionale, nella nota relativa a tale punto, in merito al fatto che «[q]uesta descrizione dovrebbe riguardare», suggerisce che la descrizione richiesta non deve necessariamente menzionare gli effetti cumulativi dei vari progetti sull’ambiente, ma che è soltanto auspicabile che essa contenga una siffatta descrizione. La formulazione usata in altre versioni linguistiche di tale direttiva confermerebbe tale interpretazione.

65      Per giunta, secondo tale Stato membro, una siffatta descrizione degli effetti cumulativi nel caso di specie non sarebbe necessaria, poiché le miniere di cui trattasi sono state autorizzate in momenti molto diversi e le aree del SIC su cui incidono sono altresì diverse.

66      Ad ogni modo, la relazione del 2005 conterrebbe una valutazione dettagliata dei possibili effetti di ciascun impianto in questione e dei possibili effetti cumulativi che questi potrebbero produrre congiuntamente ad altri impianti.

67      Per quanto riguarda l’impianto «Fonfría», detta relazione del 2005 concluderebbe, in seguito ad una descrizione degli effetti cumulativi, per la mancanza di qualsiasi perturbazione significativa nel SIC delle specie protette.

68      Ciò varrebbe anche per l’impianto «Nueva Julia». Per quanto riguarda l’orso bruno, nella relazione del 2005, in seguito ad una valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente delle miniere e dei progetti di cui trattasi, si sarebbe giunti alla conclusione che nessuna zona critica o zona di collegamento sarebbe perturbata, sicché l’effetto di tale progetto su tale specie non sarebbe significativo.

69      Per quanto riguarda le specie di uccelli protette grazie alla ZPS e, pertanto, al SIC «Alto Sil», il Regno di Spagna sostiene che nessuna specie è stata significativamente perturbata. Per quanto riguarda l’impianto «Ladrones», nella relazione del 2005 si sarebbe giunti alla conclusione che non sussiste un impatto significativo sull’habitat 4020, individuato come habitat prioritario del gallo cedrone nel piano di ripopolamento di tale specie.

 Giudizio della Corte

70      Per quanto riguarda, in primo luogo, la prima censura della Commissione in merito al progetto di sfruttamento della miniera di carbone a cielo aperto «Fonfría», occorre rilevare che, in forza dell’art. 3, n. 2, della direttiva 97/11, le disposizioni della direttiva 85/337, nella sua versione anteriore alle modifiche introdotte dalla direttiva 97/11, continuano ad applicarsi alle domande di autorizzazione inoltrate prima della fine del termine fissato al n. 1 del suddetto art. 3, ossia anteriormente al 14 marzo 1999.

71      Orbene, dagli atti emerge che la domanda di autorizzazione del progetto minerario «Fonfría» è stata inoltrata l’11 marzo 1998.

72      La Corte non può dunque accogliere la domanda della Commissione di dichiarare un’infrazione alle disposizioni della direttiva 85/337 modificata, per quanto riguarda tale progetto.

73      Peraltro, la censura della Commissione riguardante tale progetto non può essere intesa come volta ad accertare una violazione della direttiva 85/337, nella sua versione anteriore alle modifiche introdotte dalla direttiva 97/11.

74      Ciò è tanto più vero in quanto talune modifiche introdotte dalla direttiva 97/11 sono direttamente pertinenti per valutare la fondatezza di tale censura. Ciò vale in particolare per l’inserimento, al punto 19 dell’allegato I della direttiva 85/337, della menzione degli impianti minerari a cielo aperto con una superficie superiore a 25 ettari, la quale implica che esse devono imperativamente essere oggetto di una valutazione a norma dell’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337 modificata, soltanto se esse riguardano le domande di autorizzazione introdotte dopo il 14 marzo 1999.

75      Pertanto, la prima censura deve essere respinta per quanto riguarda l’impianto «Fonfría».

76      Va esaminata, in secondo luogo, la questione se, nella specie, le valutazioni dell’impatto ambientale, operate in applicazione della direttiva 85/337 modificata, dei progetti relativi agli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» siano inadeguate, come sostenuto dalla Commissione, poiché esse non includono un’analisi degli effetti cumulativi sull’ambiente che possono essere prodotti da tali progetti e da altri impianti, quali le miniere di carbone a cielo aperto in funzione o la cui messa in funzione sia autorizzata o stia per essere autorizzata.

77      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, dall’impiego del condizionale nella nota relativa al punto 4 dell’allegato IV della direttiva 85/337 modificata, in merito al fatto che «[q]uesta descrizione dovrebbe riguardare (...), eventualmente gli effetti (...) cumulativi (...) del progetto», non si può dedurre che la valutazione dell’impatto ambientale non debba necessariamente riguardare gli effetti cumulativi dei vari progetti sull’ambiente, ma che una siffatta analisi è soltanto auspicabile.

78      La portata di tale obbligo di valutazione dell’impatto ambientale deriva dall’art. 3 della direttiva 85/337 modificata, ai termini del quale la valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli artt. 4‑11 della direttiva in parola, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sull’uomo, sulla fauna e sulla flora, sul suolo, sull’acqua, sull’aria, sul clima e sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale, nonché l’interazione tra questi fattori.

79      Tenuto conto dell’ambito di applicazione esteso e dell’obiettivo molto ampio della direttiva 85/337 modificata, che emergono dagli art. 1, n. 2, 2, nn. 1, e 3 di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punti 30 nonché 31), la mera circostanza che possa sussistere un’incertezza in ordine al senso esatto dell’impiego del condizionale nell’espressione «q]uesta descrizione dovrebbe riguardare», usata in una nota relativa al punto 4, dell’allegato IV, della direttiva 85/337 modificata, e anche se la medesima si rinviene pure in altre versioni linguistiche di tale direttiva, non può indurre a non adottare un’interpretazione ampia dell’art. 3 della medesima.

80      Pertanto, tale articolo deve essere inteso nel senso che, poiché la valutazione degli effetti sull’ambiente deve, in particolare, individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti indiretti di un progetto, tale valutazione deve anche includere un’analisi degli effetti cumulativi sull’ambiente che tale progetto può produrre se viene considerato congiuntamente ad altri progetti, in quanto una siffatta analisi è necessaria per garantire che la valutazione comprenda l’esame di tutti gli effetti notevoli sull’ambiente, prodotti dal progetto di cui trattasi.

81      Il Regno di Spagna fa valere che, nel caso concreto, una siffatta valutazione cumulativa non era necessaria in quanto le miniere di cui trattasi sono distanti le une dalle altre e sono state autorizzate in momenti molto diversi.

82      Tuttavia, dal fascicolo non emerge che ciò sia il caso per quanto riguarda, in particolare, i progetti «Nueva Julia» e «Ladrones», giacché tali miniere del sud sono situate in prossimità l’una dell’altra e le relative procedure di autorizzazione sono state condotte parallelamente.

83      Inoltre, sebbene, come sostenuto dal Regno di Spagna, la relazione del 2005 doveva contenere una siffatta analisi cumulativa, tale relazione non può rimediare alla mancanza di tale analisi nell’ambito della valutazione iniziale, poiché l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata richiede che la valutazione sia preliminare all’autorizzazione del progetto.

84      In terzo luogo, va esaminato se, come sostenuto dalla Commissione, gli effetti possibili e specifici dei progetti relativi alle miniere di carbone a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» sul gallo cedrone e sull’orso bruno non siano stati adeguatamente esaminati nelle valutazioni dell’impatto ambientale relative a tali progetti.

85      Per quanto riguarda, anzitutto, il progetto relativo alla miniera «Nueva Julia», la valutazione dell’impatto ambientale del 25 agosto 2003 si riferisce soltanto all’impatto di tale progetto su certi anfibi. Tale valutazione non contiene alcun indizio che abbia avuto effettivamente luogo una valutazione in ordine agli effetti di detti progetti sull’orso bruno e sul gallo cedrone.

86      Orbene, un’analisi degli effetti di tale progetto sulle specie citate si imponeva, da un lato, in quanto le autorità spagnole non potevano ignorare la presenza di tali specie sul territorio del sito «Alto Sil». Infatti, nel 1998, il Regno di Spagna aveva proposto la classificazione del sito «Alto Sil» come SIC a causa, in particolare, della presenza su tale sito di queste due specie e, con effetto a partire dal 2000, questo stesso Stato membro aveva classificato tale sito come ZPS per la presenza su quest’ultimo del gallo cedrone.

87      D’altra parte, benché tale impianto si trovi all’esterno del SIC, è pacifico che esso è immediatamente adiacente a tale sito, sicché è possibile che abbia effetti sul medesimo.

88      La necessità di una siffatta analisi s’imponeva a fortiori in quanto, nel formulario informativo standard relativo al sito «Alto Sil», trasmesso dal Regno di Spagna alla Commissione al momento della proposta di classificare tale sito come SIC, tale Stato membro aveva rilevato che la vulnerabilità di detto sito era dovuta fondamentalmente agli impianti minerari a cielo aperto.

89      Per quanto riguarda, poi, il progetto relativo alla miniera di carbone a cielo aperto «Ladrones», si deve constatare che nella dichiarazione sull’impatto ambientale del 9 ottobre 2003 si menziona la presenza dell’orso bruno sul sito «Alto Sil» proposto come SIC, ma si conclude che l’impianto provoca soltanto una debole perdita di habitat favorevole a tale specie, non incide su alcuna zona critica della specie e non crea nessun «effetto barriera» tra le varie subpopolazioni, come emergerebbe da una relazione del 5 giugno 2001.

90      A tal riguardo, è giocoforza constatare che, per quanto riguarda l’orso bruno, la Commissione non ha prodotto alcun documento che possa mettere in dubbio l’adeguatezza di tale valutazione dell’impatto ambientale del progetto.

91      Quanto al gallo cedrone, in tale dichiarazione sull’impatto ambientale viene menzionato che un rappresentante di un’associazione di difesa ambientale aveva segnatamente rilevato il possibile impatto del progetto su tale specie, che tale affermazione era contestata dal promotore e che essa è stata esaminata e valutata in modo soddisfacente. Tuttavia, né da tale dichiarazione né da altri documenti prodotti dal Regno di Spagna si evince che la valutazione degli effetti del progetto sul gallo cedrone sia stata realmente effettuata. Orbene, per le ragioni già esposte ai punti 86 e 88 della presente sentenza, un’analisi degli effetti di tale progetto sulla specie citata era manifestamente necessaria.

92      Di conseguenza, l’inadeguatezza di tale valutazione deve essere constatata per quanto riguarda il gallo cedrone.

93      Infine, le carenze così riscontrate nelle valutazioni dell’impatto ambientale, relative ai progetti di sfruttamento minerario «Nueva Julia» e «Ladrones», non possono essere considerate compensate nella relazione del 2005, poiché, come già ricordato al punto 83 della presente sentenza, l’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337 modificata richiede che la valutazione sia preliminare all’autorizzazione del progetto.

94      Di conseguenza, la prima censura deve essere accolta nella parte in cui è diretta a fare accertare una violazione degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337 modificata, in ordine alle valutazioni dell’impatto ambientale relative ai progetti di sfruttamento minerario a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones», salvo per quanto concerne l’orso bruno, relativamente a quest’ultimo progetto.

 Sulla seconda censura, vertente sull’inosservanza dell’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva «habitat» per quanto riguarda il gallo cedrone, quale protetto sin dalla classificazione, a partire dal 2000, del sito «Alto Sil» come ZPS

 Sul primo capo della seconda censura

–       Argomenti delle parti

95      La Commissione fa valere che, avendo autorizzato gli impianti «Nueva Julia» e «Ladrones», il Regno di Spagna ha violato l’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva «habitat», tenuto conto della protezione di cui beneficia il gallo cedrone sin dalla classificazione del sito «Alto Sil» come ZPS, a partire dal 2000.

96      Il Regno di Spagna sostiene che le valutazioni dei progetti relativi ai summenzionati impianti contengono una valutazione sufficiente degli eventuali effetti di tali progetti sulla specie di cui trattasi.

–       Giudizio della Corte

97      Dall’art. 7 della direttiva «habitat» emerge che l’art. 6, nn. 2‑4, di questa direttiva si sostituisce all’art. 4, n. 4, primo periodo, della direttiva «uccelli» a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva «habitat» o dalla data della classificazione operata da uno Stato membro ai sensi della direttiva «uccelli», qualora quest’ultima data sia successiva (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 2007, causa C‑418/04, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑10947, punto 173).

98      Nel caso di specie, la censura riguardante la valutazione degli effetti dei progetti «Nueva Julia» e «Ladrones» sulle specie protette grazie alla ZPS «Alto Sil», in particolare sul gallo cedrone, deve dunque essere esaminata alla luce delle disposizioni di cui all’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva «habitat» per quanto riguarda questi progetti, per i quali è pacifico che le rispettive domande di autorizzazione sono state inoltrate dopo la classificazione del sito «Alto Sil» come ZPS.

99      In virtù dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», un’opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell’approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti (v., in particolare, sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 243).

100    Una valutazione effettuata ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» non può essere considerata appropriata se essa contiene lacune ed è priva di rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla ZPS in questione (v., in tal senso, sentenza 20 settembre 2007, causa C‑304/05, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7495, punto 69).

101    Nella presente fattispecie, la protezione del gallo cedrone costituisce chiaramente un obiettivo di conservazione che ha condotto il Regno di Spagna a classificare come ZPS il sito «Alto Sil» a partire dal 2000.

102    Inoltre, va ricordato che, al momento della proposta di classificare tale sito come SIC, formulata nel 1998, le autorità nazionali avevano evidenziato che la popolazione del gallo cedrone, presente su tale sito, era di rilevanza regionale e anche nazionale e che la vulnerabilità dello stesso sito era fondamentalmente dovuta agli impianti minerari a cielo aperto.

103    Orbene, come già constatato nell’ambito della trattazione della prima censura relativa alla direttiva 85/337 modificata, in particolare ai punti 76‑93 della presente sentenza, le valutazioni dell’impatto ambientale, operate prima dell’approvazione dei progetti relativi agli impianti «Nueva Julia» e «Ladrones», non contengono alcuna analisi degli eventuali effetti cumulativi dei vari impianti sul gallo cedrone, mentre invece, nel caso concreto, una siffatta analisi era necessaria. Del pari, tali valutazioni non contengono neppure indicazioni sufficienti che consentano di verificare se gli effetti di tali impianti sulla popolazione del gallo cedrone, presente nella ZPS «Alto Sil», siano state effettivamente esaminate.

104    Inoltre, la relazione del 2005 non può sanare dette carenze, atteso che è stata elaborata dopo l’autorizzazione dei detti progetti e non può dunque essere considerata come rilevante nell’ambito dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 72).

105    Ne deriva che le valutazioni dei progetti relativi agli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» non possono essere considerate appropriate, poiché sono caratterizzate da lacune e dall’assenza di rilievi e di conclusioni completi, precisi e definitivi, tali da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in ordine agli effetti di tali progetti sulla ZPS «Alto Sil», in particolare sulla popolazione del gallo cedrone, la cui conservazione costituisce uno degli obiettivi di tale zona.

106    Pertanto, non si può considerare che, prima dell’autorizzazione di tali impianti, siano stati individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o del progetto medesimo che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito «Alto Sil».

107    Ciò posto, da suddette valutazioni non emerge che le autorità nazionali competenti potevano avere acquisito la certezza che tali impianti sarebbero stati privi di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito di cui trattasi.

108    Ne consegue che le autorizzazioni di detti progetti non erano conformi all’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat».

109    Al Regno di Spagna, che invoca l’importanza delle attività minerarie per l’economia locale, va ricordato che, se tale considerazione può costituire un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, a norma dell’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat», tale disposizione può applicarsi soltanto dopo che gli effetti di un piano o di un progetto siano stati analizzati conformemente all’art. 6, n. 3, della direttiva in parola. Infatti, la conoscenza di tali effetti, con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione, costituisce un presupposto imprescindibile ai fini dell’applicazione del detto art. 6, n. 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L’esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e della questione se sussistano alternative meno dannose richiede, infatti, una ponderazione del pregiudizio che deriverebbe al sito dal piano o dal progetto previsti. Inoltre, il pregiudizio del sito dev’essere identificato con precisione, al fine di stabilire il tipo delle eventuali misure compensative (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 83).

110    Orbene, dalle considerazioni che precedono risulta che le autorità nazionali non disponevano di tali dati nel momento in cui è stato deciso di concedere le autorizzazioni di cui trattasi. Ne consegue che tali autorizzazioni non possono essere fondate sull’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat».

111    Pertanto, tali autorizzazioni non erano conformi all’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat».

112    Conseguentemente, il primo capo della seconda censura dev’essere considerato fondato.

 Sul secondo capo della seconda censura

–       Argomenti delle parti

113    La Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato l’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», in quanto tale Stato membro non avrebbe adottato le misure necessarie per impedire che lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto «Feixolín», «Fonfría», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia», dopo il gennaio 2000, data a partire dalla quale la classificazione come ZPS del sito «Alto Sil» è divenuta effettiva, pregiudichi tale sito e, in particolare, la specie gallo cedrone protetta grazie alla suddetta ZPS.

114    Essa si riferisce al piano di ripopolamento del gallo cedrone cantabrico, approvato con decreto 15 gennaio 2009, n. 4, della Junta de Castilla y León (BOC y L n. 13, pag. 1540). Quest’ultimo constata che, nel corso del 1982, la popolazione del gallo cedrone cantabrico comprendeva ancora all’incirca 1 000 esemplari e che la percentuale di occupazione dei siti di accoppiamento ammontava all’85%. Nel 2002, tale popolazione non superava tuttavia più di 500‑600 esemplari, ripartiti su due versanti di una catena montuosa e la percentuale di occupazione dei siti di accoppiamento era del 45%. Durante tale periodo ventennale, la metà della popolazione in questione si trovava nella comunità autonoma di Castiglia e León. In base al piano di ripopolamento summenzionato, nel 2005, la popolazione presente in tale comunità autonoma era composta approssimativamente da 164 esemplari adulti e rischiava di estinguersi entro una ventina di anni.

115    La Commissione sostiene, in particolare, che talune arene di canto del gallo cedrone si trovano in prossimità degli impianti minerari di cui trattasi. Ciò vale per l’arena di canto cosiddetta «Robledo El Chano», situata nei pressi dell’impianto «Fonfría» e ancora occupata durante il 1999.

116    Per quanto riguarda la relazione del 2005, la Commissione sostiene, in particolare, che non è coerente la conclusione secondo cui l’incidenza degli impianti minerari a cielo aperto sul gallo cedrone deve essere considerata come non significativa. Infatti, tale relazione confermerebbe il rischio di effetti «sovralocali» che possono essere prodotti da impianti minerari, nonché l’esclusione della possibilità, pur sempre importante per la conservazione della specie, che un habitat abbandonato possa di nuovo essere utilizzato qualora la sua qualità lo permetta.

117    Essa fa anche valere che da taluni studi scientifici emerge che la frammentazione delle enclave forestali, a disposizione del gallo cedrone nella zona «Alto Sil», è stata manifestamente aggravata dalla possibilità di un «effetto barriera», provocato dalla messa in funzione simultanea e ininterrotta di più impianti minerari.

118    Il Regno di Spagna ammette che il gallo cedrone cantabrico ha conosciuto un notevole declino, ma rileva che le popolazioni che hanno subito la più forte riduzione nella regione Castiglia e León sono quelle che si trovano nelle zone soggette ai più elevati livelli di protezione, quali i parchi naturali, mentre la popolazione del gallo cedrone presente sul sito «Alto Sil» sarebbe la più importante della regione e avrebbe conosciuto soltanto un lieve declino. Sarebbe d’altronde significativo che il declino della specie su tale sito sia stato senz’altro maggiore nelle zone distanti dal bacino minerario.

119    Il Regno di Spagna sostiene inoltre che, nelle zone segnate dagli impianti minerari a cielo aperto, interessati dalla presente censura, la presenza del gallo cedrone risale a molto tempo fa ed è marginale. In tali zone, ci sarebbe soltanto un’arena di canto conosciuta, ossia quella del «Robledo El Chano» che, conformemente alla strategia nazionale per la conservazione della specie, fa parte di una zona critica per la salvaguardia del gallo cedrone cantabrico. Tuttavia, tale arena di canto sarebbe stata abbandonata sin dalla fine degli anni 80 e, di conseguenza, non avrebbe potuto essere pregiudicata dallo sfruttamento di «Fonfría».

–       Giudizio della Corte

120    In primo luogo, va esaminato se l’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» sia applicabile alle attività inerenti allo sfruttamento delle miniere a cielo aperto «Feixolín», «Fonfría», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia» che hanno avuto luogo successivamente alla classificazione del sito «Alto Sil» come ZPS, effettiva a partire dal 2000.

121    A tal riguardo, per quanto concerne anzitutto l’impianto «Nueva Julia», essendo stato accertato, nell’ambito del primo capo della seconda censura, che l’autorizzazione per tale impianto è stata rilasciata in modo non conforme all’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», dalla giurisprudenza emerge che una violazione del n. 2 di detto articolo può essere accertata se risultino dimostrati il degrado di un habitat ovvero perturbazioni che colpiscono le specie per le quali la zona in questione è stata designata (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 94).

122    Inoltre, per quanto riguarda l’impianto «Ampliación de Feixolín», giova ricordare come il fatto che un piano o un progetto sia stato autorizzato secondo la procedura di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», rende superflua, per quanto riguarda l’intervento sul sito protetto menzionato da detto piano o progetto, un’applicazione concomitante della norma di protezione generale di cui al n. 2 del medesimo articolo (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto 250).

123    Ne consegue che, nei limiti in cui lo sfruttamento della miniera «Ampliación de Feixolín», criticata dalla Commissione, abbia avuto luogo in un momento in cui esso non era stato ancora autorizzato, come rilevato al punto 35 della presente sentenza, esso può costituire una violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat».

124    Infine, va rilevato che l’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» si applica alle miniere a cielo aperto «Feixolín», «Fonfría» e «Salguero-Prégame-Valdesegadas», nonostante la circostanza che il loro sfruttamento fosse stato autorizzato prima che diventasse applicabile al sito «Alto Sil» il regime di tutela previsto dalla direttiva «habitat», a causa della sua classificazione come ZPS.

125    Infatti, la Corte ha già statuito che, sebbene siffatti progetti non siano soggetti alle prescrizioni inerenti al procedimento di valutazione preliminare degli effetti del progetto sul sito interessato, sancite dalla direttiva «habitat», la loro esecuzione ricade comunque nel disposto dell’art. 6, n. 2, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza 14 gennaio 2010, causa C‑226/08, Stadt Papenburg, Racc. pag. I‑131, punti 48 e 49).

126    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura secondo cui, in ordine alle attività inerenti allo sfruttamento delle miniere a cielo aperto interessate, il Regno di Spagna non ha rispettato l’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», si deve ricordare che un’attività è conforme a tale disposizione soltanto se viene garantito che essa non provochi alcuna perturbazione atta ad incidere in modo significativo sugli obiettivi perseguiti dalla direttiva, in particolare sugli obiettivi di conservazione della medesima (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 2010, causa C‑241/08, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1697, punto 32).

127    Inoltre, in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», lo status giuridico di protezione delle ZPS deve garantire che in esse siano evitati il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione significativa delle specie per cui dette zone sono state designate (v., in particolare, sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑535/07, Commissione/Austria, Racc. pag. I-9483, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

128    Ne deriva che la presente censura è fondata unicamente se la Commissione dimostra adeguatamente che il Regno di Spagna non ha adottato le misure di tutela opportune, consistenti nell’evitare che le attività inerenti allo sfruttamento delle miniere «Feixolín», «Fonfría», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia», sempreché abbiano avuto luogo dopo la classificazione del sito «Alto Sil» come ZPS a decorrere dal 2000, non provochino degrado degli habitat del gallo cedrone, nonché perturbazioni di tali specie atte a generare effetti significativi alla luce dello scopo di tale direttiva, consistente nel garantire la conservazione della predetta specie.

129    A tal riguardo, va esaminato, in primo luogo, se le miniere di cui trattasi occupino superfici costituenti habitat appropriati per il gallo cedrone, ma che non possono più essere utilizzati da tale specie durante lo sfruttamento di dette miniere, o addririttura durante la loro successiva rinaturalizzazione.

130    La Commissione sostiene che ciò avviene in particolare per quanto riguarda l’habitat 9230, costituito da querceti galizio-portoghesi di Quercus robur e Quercus pyrenaica.

131    A tale proposito, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 81 e 82 delle sue conclusioni, la Commissione ha fornito la prova della distruzione di tale habitat dopo la classificazione del sito «Alto Sil» come ZPS soltanto per quanto riguarda la miniera «Fonfría». Dalla relazione del 2005 emerge che, nell’ambito di tale sfruttamento, realizzato a partire dal 2001, è stata effettivamente distrutta una superficie di 17,92 ettari del tipo di habitat 9230.

132    Il Regno di Spagna sostiene che tale perdita di habitat è priva d’importanza per la conservazione della specie gallo cedrone in quanto la zona in questione non comprenderebbe alcun’arena di canto.

133    Tale argomento non può essere accolto in quanto, anche ammettendo che tale zona non sia utilizzabile come arena di canto, non è escluso che possa essere utilizzata da tale specie come habitat per altri scopi, segnatamente come aree di soggiorno o di svernamento.

134    Inoltre, se tale impianto non si fosse trovato in tale zona, non si potrebbe escludere che, in seguito a misure adottate dalle autorità a tal fine, tale zona avrebbe potuto essere usata come arena di canto.

135    A tal riguardo, si deve ricordare che la tutela delle ZPS non deve limitarsi a misure volte ad ovviare ai danni ed alle perturbazioni esterne causati dall’uomo, ma deve anche comprendere, in funzione della situazione di fatto, misure positive per la conservazione e il miglioramento dello stato del sito (sentenza 14 ottobre 2010, Commissione/Austria, cit., punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

136    La Commissione sostiene, in secondo luogo, che gli impianti minerari di cui trattasi sono, a causa del rumore e delle vibrazioni da essi prodotti e percepiti all’interno della ZPS «Alto Sil», atti a perturbare in modo significativo la popolazione del gallo cedrone protetta grazie alla ZPS in esame.

137    A tal riguardo, dal fascicolo emerge che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, tenuto conto delle distanze relativamente limitate tra più aree critiche per il gallo cedrone e le miniere a cielo aperto di cui trattasi, rumore e vibrazioni provocate da tali impianti possono essere percepiti in tali aree.

138    Ne consegue che tali effetti nocivi possono provocare perturbazioni atte a pregiudicare in modo significativo gli obiettivi della direttiva in esame, in particolare gli obiettivi di conservazione del gallo cedrone.

139    Ciò vale a fortiori in quanto è pacifico che il gallo cedrone è una specie sensibile e particolarmente esigente per quanto riguarda la tranquillità e la qualità dei suoi habitat. Dagli atti emerge, inoltre, che il grado di isolamento e di tranquillità, necessario a tale specie, costituisce un fattore di primissimo ordine, in quanto ha un’incidenza considerevole sulle capacità riproduttive della medesima specie.

140    Il Regno di Spagna nutre dubbi al riguardo, obiettando che il declino delle popolazioni della summenzionata specie, ivi compreso sul sito «Alto Sil», è parimenti riscontrata al di fuori del bacino minerario ed è ivi ancora più marcato. Ciò sarebbe confermato dalla relazione del 2005, che indica che non sussiste alcun nesso di causa ed effetto tra l’esistenza degli impianti minerari e l’abbandono dei siti d’accoppiamento del gallo cedrone cantabrico, ove quest’ultimo fenomeno è più importante nelle zone che si trovano al di là di quelle contigue agli impianti.

141    Tuttavia, tale circostanza da sola non impedisce che detti effetti nocivi, prodotti all’interno della ZPS dagli impianti minerari interessati, possono avere avuto effetti significativi su tale specie, anche se il declino della predetta specie è stato eventualmente ancora più importante per popolazioni relativamente distanti da tali impianti.

142    Al fine di accertare una violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», la Commissione non è inoltre tenuta a provare un nesso di causa ed effetto tra un impianto minerario e una perturbazione significativa causata al gallo cedrone. Tenuto conto del fatto che il n. 2, dell’art. 6, della direttiva «habitat» e il n. 3 di tale articolo sono volti ad assicurare lo stesso livello di tutela, è sufficiente che la Commissione dimostri l’esistenza di una probabilità o di un rischio che tale impianto provochi perturbazioni significative per tale specie (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 2010, Commissione/Francia, cit., punto 32, nonché 21 luglio 2011, causa C‑2/10, Azienda Agro-Zootecnica Franchini e Eolica di Altamura, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41).

143    Ad ogni modo, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 90‑92 delle sue conclusioni, dagli atti di causa emerge che l’abbandono dell’arena di canto «Robledo El Chano», ancora occupata dal gallo cedrone nel 1999, deriva dallo sfruttamento della miniera a cielo aperto «Fonfría» a partire dal 2001.

144    Tale constatazione conferma che lo sfruttamento delle miniere di cui trattasi, in particolare il rumore e le vibrazione prodotti, può provocare una significativa perturbazione per tale specie.

145    Pertanto, occorre considerare che le attività inerenti allo sfruttamento delle miniere a cielo aperto «Feixolín», «Fonfría», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia» sono contrarie all’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» a causa del rumore e delle vibrazioni da esse prodotti e che sono atti a pregiudicare in modo significativo la conservazione del gallo cedrone.

146    La Commissione sostiene, in terzo luogo, che gli impianti minerari a cielo aperto contribuiscono all’isolamento di subpopolazioni del gallo cedrone, poiché essi sbarrano i corridoi di collegamento verso altre popolazioni. Essa si riferisce alla relazione del dicembre 2004 relativa agli effetti delle attività minerarie sul gallo cedrone cantabrico del dicembre 2004, elaborato per il Ministero dell’Ambiente da coordinatori della strategia per la conservazione del gallo cedrone cantabrico in Spagna.

147    A tal riguardo, va rilevato che tale perizia, predisposta da esperti riconosciuti in materia di gallo cedrone cantabrico dal Ministero nazionale dell’Ambiente, nonché dal Ministero dell’Ambiente della comunità autonoma di Castiglia e León, conclude che sussiste un rischio che gli impianti in corso di esecuzione, tra cui le miniere «Feixolín» e «Fonfría», unitamente a progetti la cui esecuzione è imminente, quale la miniera «Ampliación de Feixolín», creino una barriera continua in direzione est-ovest per il gallo cedrone e possano condurre all’isolamento di subpopolazioni di tale specie e, a lungo termine, alla scomparsa di subpopolazioni presenti a sud di tale barriera.

148    Poiché il Regno di Spagna non produce elementi di prova che confutano le conclusioni di tale relazione, dal valore scientifico incontestato, occorre ritenere che gli impianti «Feixolín», «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín» siano atti a produrre un «effetto barriera» idoneo a contribuire alla frammentazione dell’habitat del gallo cedrone e all’isolamento di talune subpopolazioni di tali specie.

149    Si pone tuttavia la questione se le violazioni, in tal modo accertate, dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» possono essere addebitate al Regno di Spagna in ordine alla miniera a cielo aperto «Ampliación de Feixolín».

150    Infatti, contrariamente alle altre miniere oggetto di tale censura, la miniera a cielo aperto «Ampliación de Feixolín» non era autorizzata al momento in cui le attività di sfruttamento minerario, criticate dalla Commissione, hanno avuto luogo. Inoltre, le autorità hanno sanzionato il gestore di tale miniera per aver sfruttato quest’ultima senza avere ottenuto un’autorizzazione preliminare e gli hanno ingiunto di cessare tale sfruttamento.

151    Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 105 delle sue conclusioni, benché le autorità fossero informate dello sfruttamento effettivo di tale miniera almeno dal 2005, dal fascicolo emerge che esse hanno vietato quest’ultimo soltanto nel novembre 2009, in seguito ad un’ispezione effettuata nel settembre dello stesso anno.

152    Pertanto, lasciando perdurare per almeno quattro anni una situazione che ha causato perturbazioni significative nella ZPS «Alto Sil», il Regno di Spagna non ha adottato tempestivamente le misure necessarie per fare cessare tali perturbazioni. Di conseguenza, le violazioni accertate dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» possono essere addebitate al Regno di Spagna in ordine alla miniera a cielo aperto «Ampliación de Feixolín».

153    Infine, si pone ancora la questione se le violazioni così accertate dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» possano essere giustificate a causa dell’importanza delle attività minerarie per l’economia locale, di cui fa menzione il Regno di Spagna.

154    Un siffatto motivo può invero essere invocato da uno Stato membro a norma del procedimento di cui all’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat». Se ricorrono i presupposti previsti da tale disposizione, la sua applicazione può condurre all’autorizzazione di attività che, come già ricordato al punto 122 della presente sentenza, non possano essere valutate alla luce del n. 2 di questo stesso articolo.

155    Tuttavia, come emerge dalla giurisprudenza ricordata al punto 125 della presente sentenza, le procedure di valutazione preliminare previste dalla direttiva «habitat» non si applicano a progetti quali i progetti «Feixolín» e «Fonfría», poiché non sono stati autorizzati prima che il regime di tutela previsto dalla direttiva «habitat» divenga applicabile al sito «Alto Sil», a causa della sua classificazione come ZPS.

156    Per quanto riguarda tali progetti, non può essere escluso che uno Stato membro, per analogia con il procedimento derogatorio previsto dall’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat», invochi, in un procedimento di diritto nazionale di valutazione dell’impatto ambientale di un piano o di un progetto atto a pregiudicare in modo significativo gli interessi inerenti alla conservazione di un sito, un motivo di interesse pubblico e possa, se sostanzialmente ricorrono i presupposti prescritti da tale disposizione, autorizzare un’attività che conseguentemente non sarebbe più vietata dal n. 2 di tale articolo.

157    Tuttavia, come già rammentato al punto 109 della presente sentenza, al fine di poter verificare se le condizioni previste dall’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat» siano riunite, gli effetti del piano o del progetto devono essere stati analizzati preliminarmente, conformemente all’art. 6, n. 3, di tale direttiva.

158    Orbene, dagli atti emerge che, in sede di valutazione degli effetti sull’ambiente dei progetti «Feixolín» e «Fonfría», effettuate nell’ambito del procedimento di autorizzazione di diritto nazionale, le perturbazioni significative che tali progetti possono causare al gallo cedrone e che sono state rilevate ai punti 131, 145 e 148 della presente sentenza, non hanno potuto essere analizzate, in quanto il Regno di Spagna non le aveva individuate e ne contestava perfino l’esistenza, anche nel procedimento dinanzi alla Corte.

159    Ciò premesso, sembra che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di diritto nazionale, le condizioni previste dall’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat» non abbiano potuto essere verificate.

160    Pertanto, le violazioni accertate dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» non possono essere giustificate a causa dell’importanza delle attività minerarie per l’economia locale.

 Sulla terza censura, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti, in forza della direttiva «habitat», dalla proposta del sito «Alto Sil» come SIC, per quanto riguarda lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto «Fonfría», «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas» e «Nueva Julia»

–       Argomenti delle parti

161    Con la sua terza censura, la Commissione addebita al Regno di Spagna di non aver adottato, a partire dal gennaio 1998, le misure necessarie, nell’ambito dell’estrazione di carbone nelle miniere «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» e «Nueva Julia», per preservare l’interesse ecologico nazionale che presentava il sito proposto «Alto Sil», in particolare nei confronti dell’orso bruno, e di non avere quindi rispettato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva «habitat», come precisati nelle citate sentenze Dragaggi e a., nonché Bund Naturschutz in Bayern e a.

162    Il Regno di Spagna replica di aver rispettato tali obblighi e rileva al riguardo che, in base ai dati ufficiali di censimento, la popolazione dell’orso bruno, in particolare nella subpopolazione occidentale in cui rientra il sito «Alto Sil», ha conosciuto una notevole crescita nel corso degli ultimi dieci anni.

–       Giudizio della Corte

163    In forza della direttiva «habitat», gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto riguarda i siti che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritarie e che sono selezionati al fine della loro iscrizione nell’elenco comunitario, opportune misure di protezione finalizzate a mantenere le caratteristiche di detti siti. Gli Stati membri non possono pertanto autorizzare interventi che potrebbero compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche degli stessi. Ciò avviene in particolare quando un intervento rischia di comportare la scomparsa di specie prioritarie presenti nei siti interessati (sentenza 20 maggio 2010, causa C‑308/08, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4281, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

164    Nel caso di specie, non viene contestato che l’orso bruno sia una specie prioritaria presente sul sito «Alto Sil» e che la sua conservazione fosse un obiettivo perseguito dal Regno di Spagna al momento della proposta di classificazione di tale sito come SIC.

165    Si pone dunque la questione se, come sostenuto dalla Commissione, le attività inerenti allo sfruttamento delle miniere a cielo aperto «Fonfría», «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas» e «Nueva Julia», nei limiti in cui hanno avuto luogo nel periodo di tutela provvisoria tra il gennaio 1998, quando è stato proposto di classificare tale sito come SIC, e il dicembre 2004, mese in cui detto sito è stato effettivamente classificato come SIC, possono essere considerate come interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di tale sito e, per quanto riguarda in particolare la specie prioritaria dell’orso bruno, che rischiano di comportare la scomparsa di tale specie sul predetto sito.

166    A tal riguardo, dagli atti, in particolare dai documenti ai quali si riferisce l’avvocato generale al paragrafo 130 delle sue conclusioni, emerge che gli impianti minerari situati a nord del fiume Sil, segnatamente «Fonfría» e «Feixolín», hanno provocato perturbazioni per l’orso bruno, avendo soprattutto creato o aggravato un «effetto barriera», che rischia di impedire o di rendere molto più difficile l’accesso al corridoio di Leitariegos, allorché quest’ultimo costituisce una zona di passaggio nord-sud di grande importanza per la popolazione occidentale dell’orso bruno cantabrico, di cui fa parte la subpopolazione dell’orso bruno presente sul sito «Alto Sil».

167    Tuttavia, visti gli elementi di prova prodotti dalla Commissione, non si può considerare che tale «effetto barriera» abbia gravemente compromesso le caratteristiche ecologiche del predetto sito per quanto riguarda segnatamente lo stato di conservazione dell’orso bruno.

168    Invero, come sostenuto dal Regno di Spagna, senza essere contraddetto dalla Commissione, tra il 1998 e il 2004, l’evoluzione demografica della popolazione occidentale dell’orso bruno cantabrico, di cui fa parte la subpopolazione presente sul sito «Alto Sil», rivela una tendenza chiaramente positiva.

169    Sebbene, come confermano gli atti, tra il 1982 e il 1995 tale popolazione sia regredita in misura del 4‑5% all’anno, essa ha da allora conosciuto una crescita annua ed interrotta del 7,5%, facendola passare da un totale stimato di 50‑65 esemplari, all’inizio degli anni novanta, ad un totale approssimativo di 100‑130 esemplari nel 2008. Essa è attualmente considerata come costituente una popolazione minacciata, ma vitale. Per contro, secondo lo studio, la popolazione orientale dell’orso bruno cantabrico rimane precaria a causa soprattutto del suo isolamento rispetto alla popolazione occidentale. Essa non è ancora riuscita a ristabilirsi ad un livello considerato vitale, poiché il numero di individui appartenenti a tale popolazione, durante tale periodo, era aumentato soltanto da un totale stimato di 20‑25 esemplari ad un totale di 30.

170    Da tali considerazioni discende che, tenuto conto degli studi scientifici, presentati alla Corte nell’ambito del presente procedimento, attinenti alla popolazione occidentale dell’orso bruno cantabrico, di cui fa parte la popolazione dell’orso bruno presente sul sito «Alto Sil», non sussistono indizi sufficienti che dimostrino che le attività inerenti allo sfruttamento delle miniere a cielo aperto «Fonfría», «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas» e «Nueva Julia», nei limiti in cui esse hanno avuto luogo tra il gennaio 1998, in cui è stato proposto di classificare tale sito come SIC, e il dicembre 2004, in cui detto sito è stato effettivamente classificato come SIC, rischiavano di compromettere gravemente le caratteristiche ecologiche di tale sito e, per quanto riguarda in particolare la specie prioritaria dell’orso bruno, rischiavano di comportare la scomparsa di tale specie su questo sito.

171    Pertanto, occorre respingere la terza censura.

 Sulla quarta censura, vertente sull’inosservanza, a partire dall’iscrizione nel dicembre 2004 del sito «Alto Sil» come SIC, dell’art. 6, nn.  2‑4, della direttiva «habitat»

 Sul primo capo della quarta censura

172    La Commissione sostiene che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva «habitat», avendo autorizzato i progetti relativi agli impianti minerari a cielo aperto «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» e «Nueva Julia», senza valutare preliminarmente gli effetti che tali impianti potevano avere e, in ogni caso, senza rispettare le condizioni in presenza delle quali tali progetti potrebbero essere realizzati nonostante i loro effetti negativi.

173    A tale proposito, va constatato che gli impianti minerari interessati da tale censura sono stati tutti autorizzati prima del dicembre 2004 e, dunque, prima che il sito «Alto Sil» venisse classificato come SIC.

174    Orbene, come emerge dalla giurisprudenza ricordata al punto 125 della presente sentenza, taluni progetti, autorizzati prima che il regime di tutela previsto dalla direttiva «habitat» diventasse applicabile a un sito, non sono soggetti alle prescrizioni riguardanti il procedimento di valutazione preliminare degli effetti sul sito interessato, sancite dalla direttiva «habitat».

175    Pertanto, l’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva «habitat» non era applicabile ai progetti relativi agli impianti minerari a cielo aperto «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» e «Nueva Julia», sicché la Commissione non può addebitare al Regno di Spagna un’inosservanza di tali disposizioni.

176    Di conseguenza, il primo capo della quarta censura deve essere respinto.

 Sul secondo capo della quarta censura

–       Argomenti delle parti

177    La Commissione addebita al Regno di Spagna di non aver adottato, per quanto riguarda lo sfruttamento posteriore alla classificazione, nel dicembre 2004, del sito «Alto Sil» come SIC delle miniere a cielo aperto «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Nueva Julia» e «Ampliación de Feixolín», i provvedimenti necessari in applicazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat».

178    Essa sostiene che tali impianti hanno distrutto habitat protetti come SIC, tra cui il tipo 9230 – querceti galizio-portoghesi di Quercus robur e Quercus pyrenaica, che rivestirebbe un’importanza particolare per l’orso bruno, poiché viene di frequente usato da tale specie come zona di passaggio.

179    Essa fa anche valere che gli impianti di cui trattasi producono un «effetto barriera», che ha contribuito alla chiusura del corridoio di Leitariegos, che è una zona di passaggio di grande importanza per la popolazione occidentale dell’orso bruno cantabrico, di cui fa parte la subpopolazione dell’orso bruno presente sul sito «Alto Sil», il che avrebbe come conseguenza di frammentare l’habitat di tale popolazione e di isolare alcune delle sue subpopolazioni.

180    «L’effetto barriera», che creerebbero tali impianti, renderebbe altresì ancora più difficili gli scambi tra le popolazioni occidentali e orientali dell’orso bruno cantabrico, il che farebbe perdurare la frammentazione della specie e non consentirebbe alla popolazione orientale di tale specie di ristabilirsi in numero sufficiente per assicurare la sua vitalità.

181    Il Regno di Spagna replica che gli impianti minerari sono situati in zone non boschive, composte prevalentemente da brughiera, in cui gli orsi non sono mai venuti ad allevare i loro cuccioli e ciò non per la presenza di tali impianti, ma piuttosto a causa della mancanza di un habitat favorevole all’allevamento, il che non avrebbe alcun nesso con le possibili perturbazioni che gli impianti potrebbero causare all’allevamento dei cuccioli.

182    La comunità autonoma di Castiglia e León avrebbe inoltre adottato varie misure volte al miglioramento del habitat dell’orso bruno, tra cui il ripristino dell’habitat di quest’ultimo nella zona del corridoio di Leitariegos.

183    Il Regno di Spagna ritiene che, sebbene la parte settentrionale del sito «Alto Sil» sia importante per l’orso bruno, si tratti tuttavia di una zona situata decisamente a nord degli impianti minerari, ad altitudini superiori a 1 800 metri, che è circondata dalle province delle Asturie e di Léon, e in cui gli orsi si alimentano in primavera e in autunno. Questi ultimi non si sposterebbero nella parte meridionale di tale sito in cui si trovano le miniere, essendovi un habitat totalmente diverso.

184    Infine, per quanto riguarda le affermazioni della Commissione relative alle perdite del tipo di habitat 9230 – Querceti galizio-portoghesi di Quercus robur e Quercus pyrenaica, esse rappresenterebbero una superficie di 17,92 ettari per l’impianto «Fonfría» e di 19,90 ettari per l’impianto «Ampliación de Feixolín». Orbene, poiché la superficie complessiva di tale habitat sul sito «Alto Sil» ammonterebbe, secondo gli ultimi studi, a 4 000 ettari, o perfino a 8 000 ettari, e non a 2 600 ettari come era stato indicato inizialmente, al momento della proposta di classificazione del sito come SIC, tali perdite sarebbero relativamente trascurabili.

–       Giudizio della Corte

185    In primo luogo, si deve esaminare l’affermazione della Commissione secondo cui, in violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat», taluni habitat protetti grazie al SIC «Alto Sil» sarebbero stati distrutti dopo la classificazione del sito «Alto Sil» come SIC, nel dicembre 2004.

186    A tale proposito, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 144 e 145 delle sue conclusioni, dagli atti, in particolare dalla tabella degli impianti attivi riportata nella relazione del 2005, emerge che, se lo sfruttamento delle miniere «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín» ha arrecato un siffatto pregiudizio a tale sito, tale pregiudizio è sopraggiunto, per quanto riguarda quest’ultima miniera, dopo il dicembre 2004 e ciò su una superficie di almeno 19 ettari.

187    La Commissione sostiene, in secondo luogo, che nelle zone adiacenti alle miniere di cui trattasi, il rumore e le vibrazioni prodotti dalle attività minerarie hanno provocato significative perturbazioni per l’orso bruno, specie prioritaria protetta grazie alla classificazione come SIC.

188    A tal riguardo, dalla relazione ambientale del 7 novembre 2008 in merito al progetto relativo alla miniera di carbone a cielo aperto nelle montagne d’Orallo (Villablino, Léon) «Feixolín», promossa dall’impresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, prodotta in allegato al ricorso della Commissione, emerge che la perdita di habitat dell’orso bruno cantabrico, causato dall’impianto «Feixolín», è stata importante all’interno di quanto viene chiamato il «corridoio di Leitariegos», che gli orsi si allontanano di 3,5‑5 chilometri dalle zone di impatto del rumore e delle vibrazioni generati dagli impianti minerari e che tale impianto impedirà o renderà molto più difficile l’accesso per l’orso bruno a detto corridoio, allorché quest’ultimo costituisce una via di passaggio nord-sud d’importanza critica per la popolazione di tale specie.

189    Ciò viene confermato dalla relazione del 2005 in cui viene indicato, nell’ambito di un’analisi degli effetti delle miniere del nord, tra cui quelli di «Feixolín» e di «Fonfría», che il corridoio di Leitariegos, di una larghezza di 10 chilometri, è una via di passaggio di grande importanza per la popolazione occidentale di detta specie, che consente, in particolare, la comunicazione tra due subpopolazioni riproduttive molto importanti.

190    Tale relazione afferma che il rischio di degrado e di chiusura di tale corridoio costituisce una delle principali minacce che pesano sul ripopolamento dell’orso bruno cantabrico, in quanto potrebbe discenderne che la popolazione occidentale sia frammentata in due subpopolazioni e anche che la specie sia infine divisa in tre popolazioni.

191    Di conseguenza, i rumori e le vibrazioni prodotti dagli impianti minerari a cielo aperto «Feixolín», «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín», nonché la chiusura del corridoio di Leitariegos, dovuta a tali impianti, costituiscono per il SIC «Alto Sil» perturbazioni rilevanti per la conservazione dell’orso bruno.

192    Poiché le miniere a cielo aperto «Feixolín» e «Fonfría» sono state autorizzate prima che il regime di tutela previsto dalla direttiva «habitat» diventasse applicabile al sito «Alto Sil» a causa della sua classificazione come SIC nel dicembre 2004, si pone la questione se, alla stregua di quanto indicato al punto 156 della presente sentenza per quanto riguarda i pregiudizi subiti dal gallo cedrone a causa degli impianti autorizzati prima che il sito sia stato classificato come ZPS nel 2000, sia possibile giustificare tali perturbazioni mediante un’applicazione analogica dell’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat» nell’ambito del procedimento nazionale, da cui discenderebbe che una violazione del n. 2 di tale articolo non possa essere rimproverata allo Stato membro di cui trattasi.

193    Il Regno di Spagna, fondandosi al riguardo sull’analisi contenuta nella relazione del 2005, invoca a tale fine motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per mantenere gli impianti minerari, ossia la sicurezza dell’approvvigionamento, il mantenimento dell’occupazione e il carattere definitivo delle autorizzazioni, nonché le proposte di misure volte a migliorare l’habitat dell’orso bruno, segnatamente misure di rivegetazione del corridoio di Leitariegos.

194    Tuttavia, dal secondo comma dell’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat» emerge che, qualora il sito in causa sia un sito ospitante un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

195    Ne consegue che, poiché la presente censura riguarda l’orso bruno come specie prioritaria protetta nell’ambito del SIC «Alto Sil» dal 2004 e poiché il Regno di Spagna non ha invocato considerazioni della stessa natura di quelle di cui al secondo comma dell’art. 6, n. 4, della direttiva «habitat», le perturbazioni accertate al punto 191 della presente sentenza non possono essere giustificate a titolo di un procedimento nazionale derogatorio, analogo a quello previsto dalla disposizione in parola.

196    Di conseguenza, il secondo capo della quarta censura deve essere accolto per quanto riguarda le miniere del nord interessate da tale capo, ossia «Feixolín», «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín».

197    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che:

–        avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione che consentisse di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti attinenti gli impianti a cielo aperto esistenti, salvo, per quanto riguarda la miniera «Ladrones», in ordine all’orso bruno,

–        il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva 85/337 modificata,

–        a decorrere dal 2000, anno di designazione della zona «Alto Sil» come ZPS, ai sensi della direttiva «uccelli»,

–        avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione appropriata dei possibili effetti di tali progetti e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio che esso presenta per il gallo cedrone, il quale costituisce una delle ricchezze naturali che hanno determinato la classificazione del sito «Alto Sil» come ZPS, condizioni consistenti nella mancanza di soluzioni alternative, nell’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e nella comunicazione alla Commissione delle misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, e

–        non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni significative per il gallo cedrone, la cui presenza sul sito «Alto Sil» è all’origine della designazione della ZPS in questione, causati dagli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia»;

relativamente alla ZPS «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva «habitat», in combinato disposto con l’art. 7 della medesima, e

–        a decorrere dal dicembre 2004, non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni causati alle specie dagli impianti «Feixolín», «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín», il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda il SIC «Alto Sil», agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva «habitat».

 Sulle spese

198    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

199    Nella specie, occorre tener conto del fatto che talune censure della Commissione non hanno trovato accoglimento.

200    Pertanto, il Regno di Spagna deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese..

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione che consentisse di individuare, descrivere e valutare in modo appropriato gli effetti diretti, indiretti e cumulativi dei progetti attinenti agli impianti a cielo aperto esistenti, salvo, per quanto riguarda la miniera «Ladrones», in ordine all’orso bruno (Ursus arctos), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 5, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.

2)      A decorrere dal 2000, anno di designazione della zona «Alto Sil» come zona di protezione speciale, ai sensi della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, quale modificata dalla direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE,

–        avendo autorizzato gli impianti minerari a cielo aperto «Nueva Julia» e «Ladrones» senza aver subordinato il rilascio delle rispettive autorizzazioni alla realizzazione di una valutazione appropriata dei possibili effetti di tali progetti e, in ogni caso, senza aver rispettato le condizioni in presenza delle quali un progetto può essere realizzato nonostante il rischio che esso presenta per il gallo cedrone (Tetrao urogallus), il quale costituisce una delle ricchezze naturali che hanno determinato la classificazione del sito «Alto Sil» come zona di protezione speciale, condizioni consistenti nella mancanza di soluzioni alternative, nell’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e nella comunicazione alla Commissione europea delle misure compensative necessarie al fine di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000, e

–        non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni significative per il gallo cedrone, la cui presenza sul sito «Alto Sil» è all’origine della designazione della predetta zona di protezione speciale, causati dagli impianti «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» e «Nueva Julia»,

relativamente alla zona di protezione speciale «Alto Sil», il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, nn. 2‑4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima.

3)      A decorrere dal dicembre 2004, non avendo adottato le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat, compresi quelli delle specie, e le perturbazioni causati alle specie dagli impianti «Feixolín», «Fonfría» e «Ampliación de Feixolín», il Regno di Spagna è venuto meno, per quanto riguarda il sito d’importanza comunitaria «Alto Sil», agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 6, n. 2, della direttiva 92/43.

4)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)      Il Regno di Spagna è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.