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Ricorso proposto il 10 febbraio 2012 - Hemmati / Consiglio

(Causa T-68/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdolnaser Hemmati (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti B. Mettetal e C. Wucher-North)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il punto 7 della tabella A dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 modificato come indicato nell'allegato al regolamento di esecuzione n. 1245/2011 del Consiglio2, per quanto riguarda il ricorrente;

annullare il punto 7 della tabella A dell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio modificato come indicato nell'allegato alla decisione 2011/783/PESC del Consiglio, per quanto riguarda il ricorrente;

annullare l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 attuato dal regolamento n. 1245/2011, per quanto riguarda il ricorrente;

annullare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC modificato dalla decisione 2011/783/PESC, per quanto riguarda il ricorrente;

annullare la lettera - decisione del 5 dicembre 2011; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato gli obblighi procedurali di fornire un'adeguata motivazione a sostegno dell'iscrizione del ricorrente nel regolamento n. 1245/2011 e nella decisione 2011/783/PESC impugnati.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, anche nell'ipotesi in cui la Corte dichiari che la motivazione fornita dal Consiglio è adeguata, il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, dal momento che il ricorrente non è legato agli interessi della "Daftar" e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici "del regime" né al suo asserito programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui alla decisione 2010/413/PESC, modificata dalla decisione 2011/783/PESC, non sono soddisfatti nei confronti del ricorrente, sicché il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha nemmeno applicato correttamente il criterio rilevante.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la designazione del ricorrente viola i suoi diritti di proprietà ed il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11)

2 - Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71)