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Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2014 – Sina Bank / Consiglio

(Causa T-67/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Ricorso di annullamento – Atti non suscettibili di ricorso – Irricevibilità – Diritti della difesa »)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati. )

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e D. Gicheva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), nella parte in cui essa ha mantenuto, dopo riesame, l’inserimento del nome della ricorrente nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, p. 11), nella parte in cui esso ha mantenuto, dopo riesame, l’inserimento del nome della ricorrente nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (JO L 281, p. 1), e, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 nonché dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, nei limiti in cui tali disposizioni riguardano la ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto proposto dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne, nella parte in cui tende all’annullamento dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e in quanto irricevibile nella parte in cui tende all’annullamento dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011 che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nei limiti in cui tali atti hanno mantenuto, dopo riesame, l’inserimento del nome della Sina Bank, rispettivamente, nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, che modifica la decisione 2010/413, e, nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, sono annullati.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà i quattro quinti delle proprie spese e delle spese della Sina Bank.

4)    La Sina Bank sopporterà un quinto delle proprie spese e delle spese del Consiglio.

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1 GU C 109 del 14.4.2012.