Language of document : ECLI:EU:T:2007:27

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

31 gennaio 2007

Causa T‑236/05

Willem Aldershoff

contro

Commissione delle Comunità europee

«Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Errore manifesto di valutazione – Carenza di motivazione – Diritto di essere sentiti»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per l’esercizio di valutazione 2003.

Decisione: Il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente, sig. Willem Aldershoff, per l’esercizio 2003 è annullato. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Quando, nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla Commissione, la commissione paritetica di valutazione menziona circostanze specifiche tali da rimettere in questione la validità o la fondatezza dell’apprezzamento iniziale del valutatore o del vidimatore, il valutatore d’appello è tenuto a emettere un parere motivato, vale a dire contenente elementi tali da rispondere in maniera sufficiente a circostanze specifiche, e non può essere sgravato da tale obbligo facendo un semplice rinvio implicito alla motivazione iniziale del rapporto di evoluzione della carriera. Tale possibilità avrebbe la conseguenza di privare di effetto utile tutta la procedura dinanzi alla commissione paritetica di valutazione.

(v. punti 59 e 61)

2.      Tenuto conto del fatto che i valutatori godono della più ampia discrezionalità in relazione ai giudizi formulati sul lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare, spetta al funzionario che chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera provare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

Un errore del genere esiste per quanto riguarda la valutazione del rendimento di un capo unità operata con riferimento a obiettivi assegnati sulla base di un aumento di organici alla fine non confermato, qualora tali obiettivi non siano stati ridimensionati una volta apparso che non si sarebbe proceduto alle assunzioni enunciate.

(v. punti 83, 90 e 92)

Riferimento: Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punto 79)