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Ricorso proposto il 15 settembre 2009 - Pucci International / UAMI - El Corte Inglés (Emidio Tucci)

(Causa T-357/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Emilio Pucci International BV (Baarn, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti M. Boletto, E. Gavuzzi, G. Lazzeretti and P. Roncaglia,)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: El Corte Inglés, SA Madrdi, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 giugno 2009, nei procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2, laddove accordava la registrazione di cui alla domanda di marchio comunitario n. 3 679 594 "Emidio Tucci" per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21, 22, 23, 26-45;

Condannare il convenuto al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento;

Condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "Emidio Tucci", per prodotti e servizi delle classi 1-45.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario del marchio figurativo "Emilio Pucci" per prodotti e servizi delle classi 18 e 24; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo "EMILIO PUCCI" per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 18, 21, 24, 25 e 33; registrazione di marchio italiano del marchio denominativo "EMILIO PUCCI" per prodotti delle classi 9, 12, 18, 20, 26, 27 e 34; registrazione di marchio italiano del marchio figurativo "Emilio Pucci" per prodotti delle classi 14, 18, 24 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell'appello relativamente ai procedimenti R 770/2008-2 e R 826/2008-2; rigetto dell'appello per il resto.

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che le menzionate disposizioni non erano applicabili relativamente ai prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario interessato per le classi 1, 2, 4-17, 19, 20, 21 (parzialmente), 22, 23 e 26-45.

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