Language of document : ECLI:EU:C:2013:735

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

14 novembre 2013 (*)

«Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 16, paragrafo 1 – Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un’agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro – Prestatore di servizi utilizzato dall’agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore – Diritto del consumatore d’intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un’azione contro le due imprese»

Nella causa C‑478/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Feldkirch (Austria), con decisione del 20 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2012, nel procedimento

Armin Maletic,

Marianne Maletic

contro

lastminute.com GmbH,

TUI Österreich GmbH,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da C.G. Fernlund, presidente di sezione, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la TUI Österreich GmbH, da E. Reinitzer, Rechtsanwalt;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e S. Nunes de Almeida, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da W. Bogensberger e A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra Maletic (in prosieguo: i «coniugi Maletic»), da un lato, e la lastminute.com GmbH (in prosieguo: la «lastminute.com») e la TUI Österreich GmbH (in prosieguo: la «TUI»), dall’altro, avente ad oggetto il pagamento di un importo pari a EUR 1 201,38, oltre interessi ed altre spese, a motivo della prenotazione da parte dei ricorrenti nel procedimento principale presso la lastminute.com di un viaggio «tutto compreso» organizzato dalla TUI.

 Contesto normativo

3        I considerando 2, da 11 a 13 e 15 del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(2)      Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(…)

(11)      Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13)      Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(…)

(15)      Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera “pendente”. Ai fini del presente regolamento tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo».

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5        A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, le «persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6        L’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento dispone che, in materia contrattuale, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

7        Ai sensi dell’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, questa stessa persona può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

8        L’articolo 15, paragrafi 1, lettera c), e 3, di tale regolamento così recita:

«1.      Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(…)

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

(…)

3.      La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».

9        L’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore».

10      L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001 è formulato nei termini seguenti:

«Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      I coniugi Maletic risiedono a Bludesch (Austria), comune sito nell’ambito di competenza del Bezirksgericht Bludenz (Tribunale cantonale di Bludenz). Il 30 dicembre 2011 prenotavano e pagavano, a titolo privato, accedendo al sito Internet della lastminute.com, un viaggio «tutto compreso» in Egitto al prezzo di EUR 1 858 per il periodo dal 10 al 24 gennaio 2012. Sul proprio sito Internet, la lastminute.com, società con sede a Monaco (Germania), rivelava la propria qualità di agente di viaggi e precisava che il viaggio sarebbe stato organizzato dalla TUI, società con sede a Vienna (Austria).

12      La prenotazione effettuata dai ricorrenti nel procedimento principale riguardava l’hotel Jaz Makadi Golf & Spa, sito a Hurghada (Egitto). Tale prenotazione veniva confermata dalla lastminute.com, che la trasmetteva alla TUI. In seguito, i coniugi Maletic ricevevano una «conferma/fattura» datata 5 gennaio 2012 da parte della TUI che, pur riportando i dati del viaggio prenotato presso la lastminute.com, menzionava il nome di un altro hotel, ovvero il Jaz Makadi Star Resort Spa, sito a Hurghada.

13      Soltanto al loro arrivo a Hurghada i ricorrenti nel procedimento principale si accorgevano dell’errore riguardante l’hotel e versavano un supplemento di prezzo pari ad EUR 1 036 per poter soggiornare presso l’hotel inizialmente prenotato sul sito Internet della lastminute.com.

14      Il 13 aprile 2012, al fine di recuperare il supplemento di prezzo in tal modo versato ed essere risarciti per gli inconvenienti subiti durante le loro vacanze, i ricorrenti nel procedimento principale proponevano ricorso dinanzi al Bezirksgericht Bludenz diretto alla condanna in solido della lastminute.com e della TUI a corrispondere loro la somma di EUR 1 201,38, oltre interessi e spese.

15      Il Bezirksgericht Bludenz limitava il suo esame alla verifica della sua competenza a conoscere del ricorso e, con ordinanza del 4 luglio 2011, lo respingeva nella parte in cui riguardava la TUI, in quanto territorialmente incompetente. Secondo tale giudice, il regolamento n. 44/2001 non era applicabile alla controversia tra i ricorrenti nel procedimento principale e la TUI, dato che la fattispecie era puramente interna. Esso dichiarava che, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, il giudice competente era quello del foro del domicilio del convenuto, ovvero il giudice competente di Vienna e non quello di Bludenz.

16      Tale giudice considerava invece che, quanto alla lastminute.com, società, questa, con sede in Germania, il requisito di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, relativo all’attività diretta verso l’Austria, fosse soddisfatto. Di conseguenza, si riteneva competente a statuire nel merito della controversia. A tale riguardo, l’ordinanza passava in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione da parte della lastminute.com.

17      I ricorrenti nel procedimento principale proponevano appello («Rekurs») avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che la loro prenotazione sarebbe stata fin dall’inizio indissolubilmente legata, quale negozio giuridico unitario, alla lastminute.com, nelle vesti di dettagliante, e alla TUI, nelle vesti di organizzatore. Trattandosi di un viaggio «tutto compreso», il combinato disposto degli articoli 15, paragrafo 3, e 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 era il fondamento giuridico per la competenza del giudice adito, e ciò anche per quanto riguarda la TUI.

18      Nel suo controricorso la TUI sosteneva che il Bezirksgericht für Handelssachen Wien fosse esclusivamente competente a conoscere del ricorso promosso nei suoi confronti e che il giudice di primo grado avesse giustamente escluso la sussistenza, nella fattispecie, di un negozio giuridico unitario. Di conseguenza, occorreva fondarsi sull’esistenza di due contratti virtualmente distinti e valutare la questione della competenza giurisdizionale su tale base.

19      Il giudice del rinvio intende sapere se una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, integri una «situazione puramente interna» e, a tal proposito, come occorra interpretare la nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, in una situazione in cui un professionista, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del consumatore, venda servizi di un altro professionista, la cui sede sociale si trova nel territorio di quest’ultimo Stato, qualora un consumatore promuova un procedimento avverso tale «altra parte», dato che detta disposizione gli consente di far valere il proprio diritto dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato.

20      Secondo tale giudice, poiché le norme speciali di competenza previste agli articoli 15 e seguenti del regolamento n. 44/2001 in materia di contratti conclusi dai consumatori mirano a tutelare la parte debole del contratto attribuendo a quest’ultima una facoltà di scelta del foro e limitando la possibilità di stipulare clausole di elezione del foro, detta tutela verrebbe a mancare qualora le pretese del consumatore, derivanti da un unico processo di prenotazione, non potessero essere avanzate contro entrambe le parti del contratto presso il giudice competente di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

21      È in tale contesto che il Landesgericht Feldkirch ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento [n. 44/2001], avente ad oggetto la determinazione della competenza davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore, debba essere interpretato nel senso che, qualora l’altra parte contraente (nella fattispecie l’agente di viaggio con sede all’estero) si avvalga di una controparte contrattuale (nel caso in esame l’operatore turistico ubicato nel territorio nazionale), detto articolo possa applicarsi, relativamente ad azioni intentate nei confronti di entrambe le parti, anche alla parte del contratto avente sede nel territorio nazionale».

 Sulla questione pregiudiziale

22      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.

23      La TUI contesta l’applicazione del regolamento n. 44/2001 nei suoi confronti e considera che le circostanze del procedimento principale presentino le caratteristiche di una situazione puramente interna, con la conseguenza che soltanto le disposizioni del diritto nazionale relative alla competenza giurisdizionale per territorio sono applicabili.

24      Al contrario, è pacifico che il regolamento n. 44/2001 è applicabile nei confronti della lastminute.com e che il giudice del domicilio dei coniugi Maletic è competente a statuire nel merito della controversia per quanto riguarda tale società.

25      Si deve pertanto esaminare se, nelle circostanze del procedimento principale, il regolamento n. 44/2001 sia applicabile ad una controparte contrattuale quale la TUI e se sussista un elemento di estraneità idoneo a giustificare tale applicazione.

26      A tal proposito, per quanto riguarda la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni di adesione successive (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la Corte ha già dichiarato che l’applicazione delle norme sulla competenza di tale Convenzione presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità e il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve necessariamente derivare, per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 2 della Convenzione di Bruxelles (divenuto articolo 2 del regolamento n. 44/2001), dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della medesima (v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2005, Owusu, C‑281/02, Racc. pag. I‑1383, punti 25 e 26).

27      Occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 sostituisce la Convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del citato regolamento, quando le disposizioni di tali atti comunitari possono essere qualificate come equivalenti (sentenza del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, Racc. pag. I‑4107, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

28      Se, come precisato al punto 26 della presente sentenza, il carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi non deve necessariamente derivare dall’implicazione di più Stati contraenti, in ragione del merito della controversia o del rispettivo domicilio delle parti della medesima, si deve rilevare, al pari della Commissione e del governo portoghese, che il regolamento n. 44/2001 è applicabile a fortiori alle circostanze del procedimento principale, dato che l’elemento di estraneità è presente non solo per quanto riguarda la lastminute.com, il che è pacifico, ma altresì per quanto riguarda la TUI.

29      Infatti, anche supponendo che un’operazione unica, come quella che ha condotto i coniugi Maletic a prenotare e pagare il loro viaggio «tutto compreso» sul sito Internet della lastminute.com, possa dividersi in due rapporti contrattuali distinti con l’agenzia di viaggi online lastminute.com, da un lato, e l’organizzatore di viaggi TUI, dall’altro, quest’ultimo rapporto contrattuale non può essere qualificato come «puramente interno», poiché era indissolubilmente legato al primo rapporto contrattuale, essendo realizzato mediante l’intermediazione di detta agenzia di viaggi situata in un altro Stato membro.

30      Inoltre, devono essere presi in considerazione gli obiettivi di cui ai considerando 13 e 15 del regolamento n. 44/2001, riguardanti rispettivamente la tutela del consumatore quale «parte più debole» del contratto nonché la riduzione «al minimo [del]la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli [al fine di evitare che] vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili».

31      Tali obiettivi ostano a una soluzione che consenta azioni parallele intentate dai coniugi Maletic, sia a Bludenz sia a Vienna, mediante procedimenti connessi, contro due operatori coinvolti nella prenotazione e nello svolgimento del viaggio «tutto compreso» di cui trattasi nel procedimento principale.

32      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La nozione di «altra parte del contratto» di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell’operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.