Language of document : ECLI:EU:T:2010:520

Causa T‑331/09

Novartis AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TOLPOSAN — Marchio internazionale denominativo anteriore TONOPAN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Complementarità dei prodotti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, i professionisti del settore medico prestano un elevato livello di attenzione quando prescrivono farmaci. Per quanto attiene ai consumatori finali, nel caso in cui vengano venduti prodotti farmaceutici senza prescrizione, si deve supporre che tali prodotti interessino i consumatori che si presumono ragionevolmente ben informati, attenti ed avveduti, dal momento che i prodotti in questione incidono sul loro stato di salute, e che detti consumatori abbiano meno probabilità di confondere le varie versioni dei suddetti prodotti. Inoltre, anche qualora vi fosse l’obbligo di prescrizione medica, è probabile che i consumatori presterebbero un elevato livello di attenzione al momento della prescrizione dei prodotti in questione, in quanto si tratta di prodotti farmaceutici. Pertanto i farmaci, che siano o meno venduti su prescrizione medica, possono essere considerati oggetto di un livello di attenzione più elevato da parte dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

(v. punti 23, 26)

2.      Ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere esaminati anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione.

I prodotti come i farmaci sono della stessa natura (prodotti farmaceutici), hanno la stessa finalità o destinazione (trattamento di problemi di salute umana), sono rivolti agli stessi consumatori (professionisti del settore medico e pazienti) e utilizzano gli stessi canali di distribuzione (di norma le farmacie). Tale constatazione deriva dall’appartenenza dei prodotti in questione alla stessa categoria generale di prodotti, i farmaci. Orbene, si tratta di una categoria assai vasta, comprendente prodotti che possono essere differenti. Così, si deve rilevare che l’appartenenza dei farmaci alla stessa categoria generale di prodotti permette di constatare solamente un modesto grado di somiglianza tra tutti i farmaci.

Poiché i fattori considerati supra non consentono di distinguere tra le varie sottocategorie di farmaci, per valutare correttamente la somiglianza tra farmaci occorre esaminare altri fattori. Tali fattori sono in particolare la concorrenzialità e la complementarità dei farmaci nonché la loro finalità e la loro destinazione particolare (trattamento di problemi specifici di salute). Nell’esame di tali fattori, l’indicazione terapeutica di un medicinale riveste importanza decisiva.

Tale peculiarità dei farmaci è già stata presa in considerazione dalla giurisprudenza secondo la quale, dal momento che il consumatore cerca innanzi tutto un prodotto ovvero un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi. La finalità e la destinazione di un prodotto terapeutico figurano nella sua indicazione terapeutica.

Il fatto che i prodotti in questione possano essere utilizzati contemporaneamente dal medesimo consumatore non è sufficiente a qualificarli come complementari. Infatti, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa.

(v. punti 30, 35‑37, 41)

3.      Non sussiste, per il pubblico di riferimento composto dai professionisti del settore medico e dai consumatori finali, austriaci e spagnoli, un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, tra il segno denominativo TOLPOSAN, la cui registrazione in quanto marchio comunitario è chiesta per «farmaci contenenti tolperisone con effetto miorilassante ed i preparati veterinari contenenti tolperisone con effetto miorilassante», rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, ed il segno denominativo TONOPAN, registrato anteriormente come marchio internazionale avente effetto in Austria ed in Spagna per gli «analgesici che alleviano il dolore, in particolare nella terapia delle cefalee e dell’emicrania», rientranti nella medesima classe, poiché, da un lato, i prodotti in questione sono solo leggermente simili ed i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza medio e, dall’altro, il pubblico di riferimento presta un livello di attenzione superiore alla media.

(v. punti 29, 32, 58)