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Causa T143/22

(pubblicazione per estratto)

OP

contro

Parlamento europeo

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2023

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di reversibilità – Diniego di concessione – Coniuge superstite – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Articolo 80, primo comma, dello Statuto – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto – Pensione di orfano – Diniego di concessione – Nozione di “figlio a carico” – Errore di diritto»

1.      Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Pensione di orfano – Beneficiario – Figlio a carico – Nozione – Presupposto – Necessità di riconoscimento, da parte dell’amministrazione, dello status di figlio a carico prima del decesso del funzionario – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 80, commi 1 e 3, e allegato VII, artt. 2, 3 e 5; regime applicabile agli altri agenti, art. 37)

(v. punti 86‑100)

2.      Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Azione volta a ottenere il versamento di una pensione di orfano – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

(v. punti 106‑109)

3.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza di annullamento di una decisione di non riconoscimento di un figlio a carico di un funzionario defunto – Domanda di riconoscimento del diritto del figlio a una pensione di orfano – Carattere prematuro della domanda

(Art. 266 TFUE)

(v. punti 111, 112)


Sintesi

A, figlio maggiorenne di B, ex funzionario del Parlamento europeo, è colpito da disabilità. In seguito al decesso di B, la ricorrente, madre di A, ha presentato al Parlamento una domanda volta ad ottenere una pensione di orfano per suo figlio.

Tale domanda è stata respinta con decisione del Parlamento (in prosieguo: la «decisione controversa») con la motivazione che, al momento del decesso, B non aveva figli riconosciuti come a suo carico da tale istituzione. Il Parlamento ha fatto riferimento all’articolo 80 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e ha ritenuto che un figlio non potesse essere riconosciuto come figlio a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, né beneficiare a tale titolo di una pensione di orfano, senza che una domanda a tal fine fosse stata presentata all’amministrazione dal funzionario interessato e senza che quest’ultima avesse verificato il rispetto delle relative condizioni.

Adito dalla ricorrente, il Tribunale annulla la decisione controversa e affronta, per la prima volta globalmente, le condizioni sostanziali e procedurali necessarie al fine di beneficiare di una pensione di orfano in virtù dell’articolo 80 dello Statuto.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale inizia dalla constatazione che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 80, primo comma, dello Statuto presentano divergenze. Infatti, mentre alcune di loro, tra cui la versione francese, utilizzano la formulazione «figli riconosciuti a (...) carico», le altre versioni linguistiche non utilizzano il termine «riconosciuti». Pertanto, il Tribunale procede all’interpretazione di tale articolo tenendo conto allo stesso tempo della finalità di tale disposizione e del contesto nel quale essa si inserisce.

Per quanto riguarda la definizione dei beneficiari di una pensione di orfano, vale a dire i figli a carico del funzionario defunto, l’articolo 80, primo comma, dello Statuto rinvia all’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto nel suo complesso. Il figlio a carico, ai sensi del paragrafo 2, di quest’ultimo articolo, che si tratti del figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, dà diritto al versamento dell’assegno per figli a carico qualora sia effettivamente mantenuto dal funzionario e soddisfi, in aggiunta, una delle condizioni elencate ai paragrafi 3 e 5 di detto articolo. È quindi necessario che egli abbia un’età inferiore ai 18 anni, o abbia un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e riceva una formazione scolastica o professionale, o ancora sia colpito da infermità o da malattia grave che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento. In ciascuno di questi tre casi, lo Statuto non conferisce all’amministrazione alcun potere discrezionale di concedere o rifiutare di concedere la pensione di orfano in questione, ma le conferisce una competenza vincolata nel senso che essa è tenuta a concedere tale pensione se constata che le condizioni sono soddisfatte e a non concederla in caso contrario.

Così, il diritto ad una pensione di orfano in un caso come quello del figlio della ricorrente è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni. Le prime due condizioni sono di ordine materiale, nel senso che il figlio in questione deve essere colpito da una malattia grave o da un’infermità che gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento ed essere stato effettivamente mantenuto dal funzionario defunto. La terza condizione è di ordine temporale, nel senso che detto figlio deve essere stato a carico del funzionario defunto al momento del decesso di quest’ultimo.

È vero che l’assegno per figli a carico è concesso d’ufficio nel caso di un figlio di età inferiore a 18 anni, ma, negli altri casi, esso è concesso su domanda del funzionario interessato. Tuttavia, tale domanda ha l’unica funzione di consentire all’amministrazione di verificare se le condizioni materiali e temporali di cui sopra siano soddisfatte e di concedere, in tal caso, un assegno per figli a carico. Il requisito secondo cui il riconoscimento da parte dell’amministrazione avrebbe dovuto intervenire prima del decesso, che non è imposto dall’articolo 80 dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 2 dell’allegato VII, costituisce una condizione supplementare che non può essere seguita a tal fine.

Solo un’applicazione combinata di tali disposizioni, che tenga conto dell’economia generale della normativa riguardante la pensione di orfano nonché della situazione particolare in cui si trova la persona interessata, vale a dire il figlio colpito da una malattia grave o da un’infermità, è conforme all’obiettivo sociale perseguito dal versamento di una pensione di orfano a favore di tale figlio, che è impossibilitato a provvedere al proprio sostentamento.

Pertanto, l’espressione «al momento del decesso» utilizzata all’articolo 80, primo comma, dello Statuto deve essere intesa nel senso che si riferisce alla data in cui occorre collocarsi per valutare se il figlio del funzionario defunto soddisfi le condizioni di cui all’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto, e non alla data in cui una decisione al riguardo deve essere stata adottata dall’amministrazione. Ciò significa che, nella misura in cui le condizioni materiali di figlio a carico erano soddisfatte prima del decesso del funzionario, non è necessario che le formalità amministrative per beneficiare di un assegno per figli a carico siano state espletate prima del decesso.