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Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 – K. Chrysostomides & Co. e a. / Consiglio e a.

(Causa T-680/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC (Nicosia, Cipro) e altri 50 ricorrenti (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Unione europea rappresentata dalla Commissione europea, Eurogruppo rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea, Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre ad interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza della Corte;

condannare i convenuti alle spese.

In alternativa, in via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che l’Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;

determinare la procedura da seguire per stimare il danno risarcibile effettivamente subìto dai ricorrenti;

condannare i convenuti alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti (51 in totale) sono depositanti e/o azionisti della Bank of Cyprus Public Company Ltd e/o della Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. Essi chiedono il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 268, 340, paragrafo 2, e 340, paragrafo 3, TFUE, che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, per il danno subìto a seguito dei provvedimenti, adottati dalle istituzioni convenute, che hanno imposto un regime di bail-in alla Repubblica di Cipro.

I ricorrenti sostengono che le istituzioni convenute hanno adottato un regime di bail-in per la Repubblica di Cipro che ha condotto direttamente alla perdita dei depositi e delle azioni dei ricorrenti. A parere di questi ultimi, le misure di bail-in adottate dalla Repubblica di Cipro sono state introdotte al solo scopo di dare attuazione a provvedimenti adottati dai convenuti ed erano altresì approvate dalle istituzioni convenute.

I ricorrenti affermano che il regime di bail-in viola il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. I ricorrenti fanno inoltre valere che il regime di bail-in viola i principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione.