Language of document : ECLI:EU:T:2004:37

Cause riunite T-64/01 e T-65/01

Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH e Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co.

contro

Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

«Organizzazione comune dei mercati — Banane — Importazione dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Quantitativo di riferimento — Regolamenti (CE) n. 1924/95 e n. 2362/98 — Ricorso per risarcimento danni»

Massime della sentenza

1.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore che tutela i singoli — Istituzione che non dispone di alcun margine discrezionale — Sufficienza di una semplice trasgressione del diritto comunitario)

(Art. 288, secondo comma, CE)

2.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Instaurazione e ripartizione — Misure transitorie adottate a seguito dell’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia — Regolamento n. 1924/95 — Applicazione unicamente nell’ambito del regime stabilito dal regolamento n. 1442/93 — Applicazione sino all’abolizione di quest’ultimo regolamento

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93; regolamenti (CEE) della Commissione n. 1442/93, (CE) n. 1924/95, art. 6, e n. 2362/98]

3.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Instaurazione e ripartizione — Attribuzione dei diritti a titoli di importazione — Determinazione dei criteri — Principio di tutela del legittimo affidamento — Violazione — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 404/93; regolamento della Commissione n. 1442/93)

4.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Instaurazione e ripartizione — Regolamento n. 2362/98 — Presa in considerazione delle importazioni «effettivamente» realizzate nel corso di un periodo di riferimento anteriore alla sua pubblicazione — Violazione del principio di certezza del diritto — Insussistenza

(Regolamenti della Commissione n. 1442/93 e n. 2362/98)

5.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Regolamenti — Procedura di elaborazione — Distinzione tra regolamenti di base e regolamenti di esecuzione — Autorizzazione conferita dal Consiglio alla Commissione in termini generali — Legittimità

[Trattato CE, art. 155, quarto trattino (divenuto art. 211, quarto trattino, CE); regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 19, n. 1]

6.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Atto lecito — Danno reale, nesso di causalità e danno anormale e speciale — Carattere cumulativo

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      La sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità ex art. 288, secondo comma, CE presuppone che ricorra un insieme di condizioni, e cioè: l’illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento censurato e il danno lamentato.

Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, si esige che sia accertata una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Quanto alla condizione secondo cui la violazione dev’essere sufficientemente caratterizzata, il criterio decisivo per considerarla soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.

(v. punti 70-71)

2.      L’art. 6 del regolamento n. 1924/95, relativo a misure transitorie per l’applicazione del regime del contingente tariffario per l’importazione di banane in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, che stabiliva la maniera in cui dovevano essere fissati i diritti di tutti gli operatori che avevano approvvigionato tali nuovi Stati membri per tutta la durata dell’anno 1995 al momento di determinare i quantitativi di riferimento per qualsiasi periodo che includesse tale anno 1995, poteva applicarsi solo nell’ambito del regime del 1993 istituito dal regolamento n. 1442/93, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità, al quale la detta disposizione rinviava, e ciò soltanto per il periodo in cui era in vigore, cioè sino al 31 dicembre 1998. Ciò è in particolare corroborato dalla finalità del detto art. 6 consistente nel garantire che, in esito alle misure transitorie adottate in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri, i quantitativi di riferimento di tutti gli operatori, compresi quelli che avevano rifornito tali ultimi Stati nel 1995, siano esattamente determinati secondo i medesimi criteri. Tale finalità non aveva più alcun senso dopo che tale regime del 1993 era stato abolito e sostituito, dal 1° gennaio 1999, da un nuovo regime istituito dal regolamento n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità.

(v. punti 79-80)

3.      Disponendo le istituzioni comunitarie di un potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della loro politica, gli operatori economici non possono fare legittimo affidamento sul mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata con provvedimenti adottati da tali istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale. Ciò vale particolarmente in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento ai mutamenti della situazione economica.

Poiché la determinazione dei criteri di attribuzione dei titoli di importazione rientra nella scelta dei mezzi necessari alla realizzazione della politica delle istituzioni comunitarie in materia di organizzazione comune dei mercati bananieri, queste ultime dispongono al riguardo di un potere discrezionale. Di conseguenza, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nel mantenimento dei criteri di attribuzione previsti dal vecchio regime comunitario per determinare il loro quantitativo di riferimento.

(v. punti 83-84)

4.      Se il principio di certezza del diritto osta a che il punto di partenza della portata nel tempo di un atto comunitario sia fissato ad una data anteriore alla sua pubblicazione, esso non osta al contrario a che il medesimo atto tenga conto, per l’attuazione di un regime applicabile dopo la sua pubblicazione, di taluni fatti anteriori a quest’ultima.

Nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati della banana, il regolamento n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93, con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, che era stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 31 ottobre 1998 e aveva per oggetto l’instaurazione di un nuovo regime d’importazione di banane nella Comunità a partire dal 1° gennaio 1999, si applicava solo alle importazioni di banane che sarebbero state effettuate a decorrere da quest’ultima data. Il fatto che il detto regolamento prenda in considerazione, per determinare il quantitativo di riferimento da attribuire agli operatori nell’ambito del regime del 1999 istituito da questo stesso regolamento, le importazioni «effettivamente» realizzate nel corso di un periodo di riferimento anteriore e che preveda talune regole al fine di provare l’effettività di tali importazioni non aveva alcun impatto su una situazione già acquisita prima della pubblicazione di tale regolamento e segnatamente non implicherebbe affatto che si rimettano in questione i quantitativi di riferimento fissati nell’ambito del vecchio regime del 1993 istituito dal regolamento n. 1442/93.

(v. punti 90-91)

5.      A tenore dell’art. 155, quarto trattino, del Trattato (divenuto art. 211, quarto trattino, CE), la Commissione, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l’attuazione delle norme da esso stabilite. Dal contesto del Trattato nel quale tale articolo dev’essere considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione dev’essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente e attentamente l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuirle ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’organizzazione di mercato. In tal senso, in materia agricola, la Commissione è autorizzata ad adottare tutte le misure d’applicazione necessarie o utili per l’attuazione dei regolamenti di base, purché esse non siano contrastanti con tali regolamenti o con la normativa di applicazione del Consiglio.

Inoltre occorre operare una distinzione tra le norme che, presentando un carattere essenziale per la materia di cui trattano, devono essere riservate alla competenza del Consiglio e quelle che, essendone solo l’esecuzione, possono costituire oggetto di una delega alla Commissione. Possono essere qualificate come essenziali solo le disposizioni dirette ad attuare i fondamentali orientamenti della politica comunitaria. A questo proposito basta una norma di autorizzazione redatta in termini generali. Infatti il Consiglio, una volta fissata in un regolamento base la disciplina essenziale della materia di cui trattasi, può delegare alla Commissione il potere generale di adottarne le modalità di attuazione senza dover precisare gli elementi essenziali delle competenze delegate.

Nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati della banana, l’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98, che autorizza la Commissione ad adottare le modalità di gestione dei contingenti tariffari e delle importazioni di banane tradizionali ACP, soddisfa i principi posti in precedenza. In particolare, prevedendo in tale disposizione che «[l]a gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”»), il Consiglio ha descritto in maniera sufficiente gli elementi essenziali della competenza di esecuzione conferita alla Commissione.

(v. punti 118-120)

6.      Nell’ipotesi di ammissione in diritto comunitario del principio della responsabilità extracontrattuale della Comunità derivante da atto lecito, questa presupporrebbe, in ogni caso, che siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, ossia l’effettività del danno asseritamente subito, il nesso di causalità tra esso e l’atto imputato alle istituzioni comunitarie, nonché il carattere anomalo e speciale di tale danno. Un danno è «speciale» quando riguarda una categoria particolare di operatori economici in maniera sproporzionata rispetto agli altri operatori e «anormale» quando supera i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore di cui trattasi, senza che l’atto normativo che si trova all’origine del danno fatto valere sia giustificato da un interesse economico generale.

(v. punti 150-151)