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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 luglio 2021 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(CausaC-791/19) 1

(Inadempimento di uno Stato – Regime disciplinare applicabile ai giudici – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Illeciti disciplinari derivanti dal contenuto di decisioni giudiziarie – Giudici disciplinari indipendenti e costituiti per legge – Rispetto del termine ragionevole e dei diritti della difesa nei procedimenti disciplinari – Articolo 267 TFUE – Limitazione del diritto e dell’obbligo dei giudici nazionali di sottoporre domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente K. Banks, S.L. Kalėda e H. Krämer, successivamente K. Banks, S.L. Kalėda e P.J.O. Van Nuffel, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska e A. Gołaszewska, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, M. Jacobs e L. Van den Broeck, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente M. Wolff, M. Jespersen e J. Nymann-Lindegren, successivamente M. Wolff e J. Nymann-Lindegren, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: M. Pere e H. Leppo, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: C. Meyer-Seitz, H. Shev, A. Falk, J. Lundberg e H. Eklinder, agenti)

Dispositivo

La Repubblica di Polonia,

– non garantendo l’indipendenza e l’imparzialità dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), competente a riesaminare le decisioni adottate nei procedimenti disciplinari a carico dei giudici [articolo 3, punto 5, articolo 27 e articolo 73, paragrafo 1, dell’ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017, nella versione consolidata quale pubblicata nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizione 825), in combinato disposto con l’articolo 9a dell’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (legge sul Consiglio nazionale della magistratura), del 12 maggio 2011, quale modificata dall’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifiche della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi), dell’8 dicembre 2017],

– consentendo di qualificare il contenuto delle decisioni giudiziarie come illecito disciplinare riguardante i giudici degli organi giurisdizionali ordinari [articolo 107, paragrafo 1, dell’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, nella versione risultante dalle modifiche successive pubblicate nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizioni 52, 55, 60, 125, 1469 e 1495), e articolo 97, paragrafi 1 e 3, della legge sulla Corte suprema, nella versione consolidata quale pubblicata nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizione 825)],

– conferendo al presidente dell’Izba Dyscyplinarna (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema) il potere discrezionale di designare il tribunale disciplinare di primo grado competente nei procedimenti a carico dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari [articolo 110, paragrafo 3, e articolo 114, paragrafo 7, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nella versione risultante dalle modifiche successive pubblicate nel Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej del 2019 (posizioni 52, 55, 60, 125, 1469 e 1495)] e, pertanto, non garantendo che i procedimenti disciplinari siano esaminati da un giudice «costituito per legge», e

– non garantendo che i procedimenti disciplinari a carico dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari siano esaminati entro un termine ragionevole (articolo 112b, paragrafo 5, seconda frase, di tale legge), nonché prevedendo che le attività connesse alla nomina di un difensore e all’espletamento da parte di quest’ultimo dell’attività difensiva non sospendano il corso del procedimento disciplinare (articolo 113a di detta legge) e che il procedimento dinanzi al tribunale disciplinare prosegua nonostante l’assenza giustificata del giudice sottoposto a procedimento, informato al riguardo, o del suo difensore (articolo 115a, paragrafo 3, della medesima legge), e, pertanto, non garantendo il rispetto dei diritti della difesa dei giudici sottoposti a procedimento degli organi giurisdizionali ordinari,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

La Repubblica di Polonia, consentendo che il diritto degli organi giurisdizionali di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sia limitato dalla possibilità che venga avviato un procedimento disciplinare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 267, commi secondo e terzo, TFUE.

La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative al procedimento sommario.

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si fanno carico delle proprie spese.

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1 GU C 413 del 9.12.2019.