Language of document : ECLI:EU:T:2016:41





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2016 –
Austria / Commissione

(causa T‑427/12)

«Aiuti di Stato – Settore bancario – Aiuto attuato dalla Germania e dall’Austria a favore della Bayerische Landesbank nell’ambito della sua ristrutturazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni – Abrogazione della decisione iniziale redatta in una lingua diversa da quella dello Stato membro – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Decisione che qualifica una misura notificata come aiuto di Stato e la dichiara compatibile con il mercato interno – Inclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 27‑31)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorsi degli Stati membri – Ricorso avverso la decisione della Commissione che qualifica una misura notificata come aiuto di Stato e la dichiara compatibile con il mercato interno – Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire (Art. 263 TFUE) (v. punti 29‑30)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (v. punti 38‑41)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Diritto degli interessati al contraddittorio – Portata – Sindacato giurisdizionale – Valutazione sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione (Artt. 108, § 2, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 45‑55)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 107 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 59‑62)

6.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa – Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 69‑80)

7.                     Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2009/C 195/04) (v. punti 81‑94)

8.                     Politica economica e monetaria – Politica economica – Divieto per l’Unione o uno Stato membro di rispondere o di farsi carico degli impegni assunti da un altro Stato membro – Concessione di un’assistenza finanziaria a uno Stato membro che resta responsabile degli impegni assunti nei confronti dei propri creditori – Assistenza finanziaria che non disincentiva lo Stato membro beneficiario dal condurre una politica di bilancio sana – Ammissibilità (Art. 125 TFUE) (v. punti 100‑101)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della decisione C(2012) 5062 final della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato cui la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria hanno dato esecuzione a favore di Bayerische Landesbank [caso SA.28487 (C 16/09 ex N 254/09)], nonché, a seguito dell’abrogazione di tale decisione da parte dell’articolo 1 della decisione (UE) 2015/657 della Commissione, del 5 febbraio 2013, relativa all’aiuto di Stato cui Germania e Austria hanno dato esecuzione a favore di Bayerische Landesbank [caso SA.28487 (C 16/09 ex N 254/09)] (GU 2015, L 109, pag. 1), domanda di annullamento dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, di quest’ultima decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.