Language of document : ECLI:EU:C:2024:63

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 18 gennaio 2024(1)

Causa C766/21 P

Parlamento europeo

contro

Axa Assurances Luxembourg SA,

Bâloise Assurances Luxembourg SA,

La Luxembourgeoise SA,

NationaleNederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

«Impugnazione – Articolo 272 TFUE – Clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Unione europea – Articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale – Convenuto contumace – Sentenza pronunciata in contumacia – Opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia – Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articoli 172 e 176 del regolamento di procedura della Corte di giustizia – Comparsa di risposta a un’impugnazione – Impugnazione incidentale – Errore di interpretazione – Motivazione insufficiente e contradditoria»






I.      Introduzione

1.        I testi che disciplinano la procedura dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea sono simili a un sistema ferroviario. Ogni binario rappresenta un percorso procedurale, mentre i treni che circolano su tali binari simboleggiano le cause che vengono sottoposte a questo giudice. Durante lo svolgimento di una causa, il regolamento di procedura funge da segnalamento ferroviario, assicurando che la causa rimanga sul giusto binario verso la sua destinazione finale.

2.        Tuttavia, come un viaggio in treno, il percorso giudiziario di una causa può incontrare degli snodi. Impugnazioni, impugnazioni incidentali e altri meccanismi possono far cambiare direzione alla causa, offrendo un percorso alternativo per arrivare a destinazione, sempre nel rispetto delle norme procedurali stabilite. In questo senso, proprio come un treno si affida a una rete ferroviaria efficiente, le cause legali dipendono da regole procedurali definite con precisione per garantire una risoluzione equa e corretta.

3.        La causa di cui trattasi include tali considerazioni.

4.        Con la sua impugnazione, il Parlamento europeo chiede alla Corte di annullare parzialmente la sentenza del Tribunale nella causa Parlamento/Axa Assurances Luxembourg e a. (2), con la quale la Corte ha respinto, per la maggior parte, il suo ricorso volto a ottenere il rimborso delle spese connesse ai danni da acqua subiti dall’edificio Konrad Adenauer (in prosieguo: il «KAD») a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) nel maggio del 2016.

5.        Nel contempo, la presente causa riguarda un’impugnazione incidentale, presentata dalla Nationale‑Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV (in prosieguo: la «NN»), una delle convenute in primo grado, volta all’annullamento (di altre parti) della sentenza impugnata, nella misura in cui il Tribunale l’ha condannata, in via contumaciale, a rimborsare al Parlamento una parte delle spese richieste, oltre agli interessi legali di mora.

6.        Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sull’impugnazione incidentale proposta dalla NN. Tuttavia, le particolarità della presente causa offrono alla Corte l’opportunità di fare maggiore chiarezza su alcune specificità dei procedimenti in contumacia, il che è tanto più importante nel caso di specie in quanto il Tribunale, a mio avviso, è incorso in un errore di diritto nell’applicare le norme pertinenti in materia. Di conseguenza, le presenti conclusioni approfondiranno anche tali questioni.

II.    Quadro normativo

A.      Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

7.        L’articolo 41 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») così recita:

«Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. (...)».

8.        Ai sensi dell’articolo 56 dello statuto:

«Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata (...).

L’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. (...)».

B.      Regolamento di procedura della Corte di giustizia

9.        L’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, intitolato «Parti autorizzate a presentare una comparsa di risposta» dispone che «[l]e parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione. (...)».

10.      L’articolo 176 del regolamento di procedura della Corte riguarda le impugnazioni incidentali. Ai sensi del suo primo paragrafo, «[l]e parti menzionate dall’articolo 172 del [regolamento di procedura della Corte] possono presentare un’impugnazione incidentale nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta». A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione incidentale tende all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale.

C.      Regolamento di procedura del Tribunale

11.      Ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, intitolato «Sentenze in contumacia»:

«1. Quando il Tribunale constata che il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti (...) il ricorrente può chiedere al Tribunale, entro un termine fissato dal presidente, di accogliere le sue conclusioni.

2. Il convenuto contumace non interviene nel giudizio in contumacia e nessun atto processuale gli è notificato, fatta eccezione per la decisione che definisce il giudizio.

3. Nella sentenza in contumacia il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

(...)».

12.      Ai sensi dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, il convenuto contumace può presentare, conformemente all’articolo 41 dello statuto, opposizione avverso la sentenza pronunciata in contumacia.

III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

A.      Fatti

13.      I fatti sono stati esposti in dettaglio nella sentenza impugnata (3). Le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle presenti conclusioni possono essere riassunte come segue.

14.      Nel 2011 il Parlamento ha avviato una gara d’appalto per ottenere un contratto di assicurazione «tous risques chantier» («Multirischi cantiere») per i grandi lavori di ristrutturazione e costruzione che facevano parte del progetto di ampliamento del KAD, a Lussemburgo. È stata scelta l’offerta presentata dalle compagnie AXA Assurances Luxembourg SA (in prosieguo: l’«AXA»), Bâloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA e Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Il 12 dicembre 2018, quest’ultima compagnia è stata assorbita dalla NN (congiuntamente, le «convenute in primo grado»).

15.      Il 3 aprile 2012 l’Unione europea, rappresentata dal Parlamento, ha stipulato con le convenute in primo grado il contratto «Multirischi cantiere», di cui alla gara d’appalto. Il contratto designava l’AXA come primo assicuratore (4).

16.      A seguito di forti precipitazioni pluviali il 27 e il 30 maggio 2016, l’acqua piovana proveniente dal cantiere KAD si infiltrava nel seminterrato dell’edificio. L’acqua infiltrata non defluiva, creando umidità in ambienti in cui erano già state installate apparecchiature tecniche. Come conseguenza, tali apparecchiature venivano danneggiate.

17.      Il 30 maggio 2016, considerate le circostanze, la società incaricata della supervisione dei grandi lavori in tale cantiere presentava una richiesta di risarcimento assicurativo. Con lettera del 15 luglio 2016 l’AXA, in qualità di primo assicuratore, comunicava al Parlamento che, sulla base delle informazioni esaminate dai suoi esperti, le suddette circostanze non erano coperte dal contratto «Multirischi cantiere» e, pertanto, negava qualsiasi responsabilità.

18.      Nonostante uno scambio di corrispondenza scritta e una riunione, il disaccordo tra l’AXA e il Parlamento persisteva. Quest’ultimo inviava una lettera di diffida alle convenute in primo grado, basata su una stima provvisoria dei danni.

19.      A seguito della prima lettera, il Parlamento rinnovava tale comunicazione il 28 novembre 2018, precisando che il danno subito ammontava a EUR 800 624,33, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

B.      Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20.      Il 20 giugno 2019 il Parlamento ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 272 TFUE dinanzi al Tribunale, chiedendo che le convenute in primo grado fossero condannate a rimborsare le spese connesse ai danni causati dall’acqua alle apparecchiature del KAD nel maggio 2016. A sostegno del ricorso, il Parlamento deduceva sei motivi.

21.      Il 10 settembre 2019, l’AXA e le compagnie Bâloise Assurances Luxembourg e La Luxembourgeoise presentavano il proprio controricorso al Tribunale.

22.      Informata dell’assorbimento della Delta Lloyd Schadeverzekering da parte della NN, la cancelleria del Tribunale, con lettera del 13 gennaio 2020, notificava a quest’ultima la presentazione di un ricorso e fissava il termine perché presentasse la propria comparsa di risposta.

23.      La NN non presentava una comparsa di risposta entro i termini previsti.

24.      Con lettera del 29 giugno 2020, la cancelleria del Tribunale informava la NN che, ai sensi dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, che riguarda le sentenze pronunciate in contumacia, e su richiesta del Parlamento, non avrebbe più partecipato al procedimento in contumacia e le sarebbe stata notificata solo la decisione che definisce il giudizio.

25.      Il 29 settembre 2021, ai punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale respingeva il ricorso relativamente alle convenute in primo grado, ad eccezione della NN. Ai punti 1 e 3 del dispositivo di tale sentenza, il Tribunale condannava la NN a rimborsare al Parlamento la somma di EUR 79 653,89 (corrispondente all’importo richiesto da quest’ultimo nelle sue conclusioni), maggiorata degli interessi legali di mora, nonché a sostenere le spese del procedimento in contumacia, nella misura in cui esse la riguardavano.

26.      Il 18 novembre 2021, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto e dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, la NN presentava opposizione ai punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata. Con decisione del 10 gennaio 2022, il Tribunale sospendeva tale procedimento in attesa della decisione della Corte sulla presente impugnazione.

IV.    Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

27.      Con memoria dell’8 dicembre 2021, il Parlamento ha proposto la presente impugnazione avverso la sentenza impugnata.

28.      Con la sua impugnazione, il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata;

–        rinviare la causa al Tribunale;

–        riservare le spese, ad eccezione di quelle relative del punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata; e

–        in via subordinata, annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata e accogliere la domanda del Parlamento nei confronti delle convenute in primo grado.

29.      Nella loro comparsa di risposta a tale impugnazione, le convenute in primo grado, tra cui la NN, sostengono che la Corte dovrebbe:

–        respingere l’impugnazione;

–        respingere la richiesta del Parlamento di riservare le spese;

–        in via subordinata, nel caso in cui la Corte accolga l’impugnazione del Parlamento, rinviare la causa al Tribunale; e

–        in via sussidiaria, respingere le richieste del Parlamento nei confronti dell’AXA e delle compagnie Bâloise Assurances Luxembourg e La Luxembourgeoise sulla base degli argomenti dedotti da queste ultime in primo grado e pronunciarsi, di conseguenza, in linea con le loro osservazioni.

30.      Con la sua impugnazione incidentale, presentata il 6 aprile 2022, la NN chiede che la Corte voglia:

–        dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile; e

–        annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

31.      Nella sua comparsa di risposta all’impugnazione incidentale, il Parlamento chiede che la Corte:

–        dichiari l’impugnazione incidentale irricevibile;

–        in via subordinata, dichiari l’impugnazione incidentale infondata; e

–        condanni la NN alle spese dell’impugnazione incidentale.

V.      Analisi

32.      Nel caso di specie, sono state presentate alla Corte due impugnazioni, una da parte del Parlamento e l’altra da parte della NN.

33.      A sostegno dell’impugnazione principale, il Parlamento deduce tre motivi per contestare l’interpretazione data dal Tribunale al termine «inondazione» di cui all’articolo I.15.1.1 del contratto «Multirischi cantiere». A tal riguardo, il Parlamento deduce i) una violazione dei principi d’interpretazione del diritto europeo; ii) un difetto di motivazione; e iii) un travisamento dei fatti e delle prove.

34.      A sostegno della sua impugnazione incidentale, la NN deduce due motivi. In primo luogo, essa sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura dello stesso, che riguarda il modo in cui viene determinata la lingua processuale, non avendo rilevato che il ricorso del Parlamento, redatto in lingua francese, era manifestamente irricevibile nella misura in cui riguardava la NN.

35.      In secondo luogo, e in subordine, essa deduce una violazione dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale (che riguarda le azioni che il Tribunale deve compiere per pronunciare una sentenza in contumacia) nonché un difetto di motivazione, nella misura in cui la sentenza impugnata ha accolto il ricorso nei confronti della NN, mentre lo ha respinto nei confronti delle altre convenute in primo grado, nonostante le richieste del Parlamento fossero basate sugli stessi argomenti in diritto e in fatto.

36.      Come specificato in precedenza, su richiesta della Corte, le presenti conclusioni verteranno principalmente sull’analisi della ricevibilità della seconda impugnazione, ossia l’impugnazione incidentale della NN. Tuttavia, è necessario sottolineare che l’impugnazione incidentale della NN non può essere considerata isolatamente, senza tenere in debito conto le circostanze contestuali più ampie – in particolare il fatto che la NN è convenuta in contumacia e che essa ha fatto ricorso a due meccanismi procedurali distinti. Ritengo necessario esaminare parimenti tali aspetti, sebbene in qualche modo essi esulino dall’impugnazione incidentale.

37.      Alla luce di ciò, inizierò le mie conclusioni con alcune osservazioni preliminari, che riguardano la qualifica della NN come convenuta contumace e – come menzionato al paragrafo 26 supra – la sua richiesta di annullamento, così come presentata dinanzi al Tribunale, della sentenza impugnata (o «pronunciata in contumacia») (A). Passerò poi ad esaminare la ricevibilità della comparsa di risposta della NN all’impugnazione principale (B). Successivamente, analizzerò se la NN possa presentare un’impugnazione incidentale (C). Da ultimo, concluderò concentrandomi su alcune questioni interpretative derivanti dal testo dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché sul modo in cui esso ha trovato applicazione da parte del Tribunale nella sentenza impugnata (D).

A.      Sentenza pronunciata in contumacia e opposizione della NN

38.      Ai sensi dell’articolo 41 dello statuto, in combinato disposto con l’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il convenuto, regolarmente chiamato in causa, non ha risposto all’atto introduttivo nelle forme o nei termini prescritti, e se il ricorrente ne fa richiesta, il Tribunale può pronunciare una sentenza in contumacia nei confronti di detta parte.

39.      In tali circostanze, tale parte avrà la qualifica di «convenuto contumace» (5).

40.      Ciò posto, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto e dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale, un convenuto contumace può proporre opposizione dinanzi al Tribunale sotto forma di ricorso volto all’annullamento della sentenza pronunciata in contumacia nel termine di un mese dalla data di notifica della sentenza stessa (6). Pertanto, i testi che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione europea hanno espressamente stabilito un iter procedurale dei mezzi di ricorso per le parti che si trovino ad essere convenute contumaci. Intraprendere il suddetto iter procedurale consente a un siffatto convenuto di ottenere la riapertura del caso e il riesame della questione che è stata (provvisoriamente) giudicata inaudita altera parte.

41.      Il 18 novembre 2021, la NN si è avvalsa di tale iter procedurale presentando opposizione alla sentenza del Tribunale pronunciata in contumacia. Il 10 gennaio 2022, tuttavia, detto giudice ha deciso di sospendere tale procedimento, in considerazione del fatto che il Parlamento aveva proposto un’impugnazione principale avverso la sentenza impugnata.

42.      Successivamente, il 6 aprile 2022, la NN ha presentato una comparsa di risposta e un’impugnazione incidentale nell’ambito del procedimento d’impugnazione avviato dal Parlamento.

43.      In siffatto contesto, il Parlamento ritiene che tanto la comparsa di risposta che l’impugnazione incidentale presentate dalla NN siano irricevibili. Nelle prossime due sezioni affronterò le argomentazioni del Parlamento a tale riguardo.

B.      Ricevibilità della comparsa di risposta della NN all’impugnazione principale

44.      In primo luogo, il Parlamento sostiene che la comparsa di risposta presentata congiuntamente dalle convenute in primo grado è irricevibile nella misura in cui riguarda la NN, in quanto tale società non ha alcun interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione.

45.      Il Parlamento deduce che la sua impugnazione riguarda solo i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto la sua impugnazione nella misura in cui era diretta contro le altre convenute in primo grado. Di conseguenza, esso sostiene che l’impugnazione principale non incide sulla situazione giuridica della NN.

46.      Non condivido tali osservazioni.

47.      Ricordo che, conformemente all’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte, «[l]e parti nella causa» dinanzi al Tribunale «che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione» possono presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione.

48.      Pertanto, dal testo letterale dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte si evince che chiunque abbia avuto la qualifica di «parte» nel procedimento di primo grado può, in linea di principio, partecipare al procedimento di impugnazione presentando una comparsa di risposta all’impugnazione presentata da un’altra parte, a condizione che abbia un interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione. Di conseguenza, a parte il termine applicabile, la partecipazione dipende dal fatto che siano state soddisfatte due condizioni cumulative.

49.      In primo luogo, la comparsa di risposta deve essere presentata da una «parte nella causa».

50.      In linea con la definizione dei termini «parte» e «parte principale», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, ritengo che tale formulazione includa i ricorrenti e i convenuti, nonché gli intervenienti, nella specifica causa (7). Poiché la NN era convenuta nella sentenza impugnata, essa soddisfa tale condizione.

51.      La qualificazione della NN come «convenuta contumace» non incide sulla sua qualifica di «parte». Infatti, la NN ha mantenuto la qualifica di convenuta durante tutto il procedimento dinanzi al Tribunale. È infatti per questo motivo che le è stata notificata la sentenza impugnata (8).

52.      Analogamente, l’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte stabilisce chiaramente che l’atto di impugnazione – se proposto – deve essere notificato alle parti nella relativa causa. La notifica alla NN dell’atto di impugnazione del Parlamento è parimenti una chiara conferma che la NN è una parte nel procedimento (9).

53.      In secondo luogo, la parte che intende presentare una comparsa di risposta deve avere un «interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione».

54.      È pacifico che una parte che intenda agire in giudizio deve essere in grado di dimostrare che tale azione, in caso di esito positivo, potrebbe procurarle un beneficio (10). A tal riguardo, lo stesso dovrebbe valere per una parte che intenda presentare una comparsa di risposta a un’impugnazione, in quanto anch’essa deve avere un «interesse» al suo esito per farlo. Anche se concordo sul fatto che tale nozione può comprendere un’ampia gamma di benefici che esulano da fattori di natura strettamente giuridica (11), l’esito di un dato procedimento deve poter avere conseguenze giuridiche per la parte che agisce in giudizio e, a mio avviso, anche per coloro che desiderano parteciparvi (12).

55.      Come indicato in precedenza, la NN ha presentato opposizione avverso la sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 41 dello statuto e dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, il Tribunale ha sospeso tale opposizione in attesa della sentenza della Corte sull’impugnazione principale.

56.      Nella sua prossima sentenza nell’ambito dell’impugnazione principale, basata sui motivi sollevati dal Parlamento, la Corte dovrà esaminare se il Tribunale sia incorso in un vizio di motivazione nel respingere l’impugnazione contro le altre convenute in primo grado.

57.      A tal proposito, vale la pena sottolineare che il Parlamento ha fatto valere gli stessi fatti e gli stessi argomenti giuridici nei confronti di tutte le convenute (quindi, anche della NN). È quindi evidente che la valutazione da parte della Corte degli argomenti del Parlamento in sede di impugnazione determinerà molto probabilmente l’esito dell’impugnazione della NN attualmente pendente (sebbene sospesa) dinanzi al Tribunale. Se la Corte dovesse cassare la sentenza del Tribunale e accogliere le conclusioni del Parlamento, il destino dell’impugnazione della NN dinanzi al Tribunale sarebbe probabilmente segnato. È vero anche il contrario: se la Corte dovesse respingere l’impugnazione del Parlamento, le possibilità della NN di ottenere l’annullamento della sentenza pronunciata in contumacia aumenterebbero notevolmente.

58.      Di conseguenza, mi sembra evidente che, contrariamente agli argomenti addotti dal Parlamento, la NN ha un interesse giuridico significativo e diretto all’esito del presente procedimento d’impugnazione. In quanto tale, la NN soddisfa entrambe le condizioni pertinenti di cui ai paragrafi 49 e 53 supra e può presentare una comparsa di risposta alla presente impugnazione.

59.      Detto questo, a mio avviso, esistono anche ragioni di principio per cui la NN, pur essendo una convenuta contumace, dovrebbe avere la possibilità, in una situazione come quella oggetto del presente procedimento, di presentare una comparsa di risposta all’impugnazione principale.

60.      La presentazione dell’impugnazione principale ha comportato la sospensione, da parte del Tribunale, dell’opposizione della NN contro la sentenza pronunciata in contumacia. Al riguardo, il mezzo di ricorso inizialmente disponibile per la NN in virtù dell’articolo 41 dello statuto e dell’articolo 166 del regolamento di procedura del Tribunale è stato temporaneamente sospeso, mentre il mezzo di ricorso utilizzato dal Parlamento, in particolare quello dell’impugnazione, è stato privilegiato.

61.      A mio avviso, sarebbe contrario sia al diritto a un ricorso effettivo sia al diritto al contraddittorio se una parte, seppur contumace in primo grado, si trovasse intrappolata in questo stato di limbo giuridico, senza poter utilizzare efficacemente il rimedio giuridico a disposizione nella sua situazione, ossia l’opposizione alla sentenza pronunciata in contumacia, né partecipare al procedimento d’impugnazione che riguarda proprio la causa in cui era – ed è tuttora – parte.

62.      Il diritto al contraddittorio è un principio generale del diritto dell’Unione. Appartiene ai diritti della difesa, sanciti dalle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), segnatamente dall’articolo 47. In linea generale, tale diritto garantisce a tutte le parti il diritto di presentare osservazioni, scritte o orali, prima di qualsiasi decisione che possa pregiudicare i loro interessi (13).

63.      Spetta quindi alla Corte garantire che ciascuna parte abbia una possibilità ragionevole di esporre la propria posizione in circostanze che non la pongano in una situazione di netto svantaggio rispetto alle altre parti (14).

64.      Se una parte come la NN non è in grado di presentare una comparsa di risposta a un’impugnazione presentata, non sarà in grado di articolare la propria posizione giuridica e di essere ascoltata sulla base delle proprie argomentazioni giuridiche sollevate nella sua comparsa di risposta, che la Corte dovrà debitamente considerare. In siffatte circostanze, è piuttosto difficile capire come la Corte possa garantire l’esercizio del diritto della NN al contraddittorio e a un mezzo di ricorso effettivo.

65.      Alla luce di quanto sopra, ritengo che la comparsa di risposta presentata congiuntamente dalle convenute in primo grado sia ricevibile nella sua interezza, anche per quanto riguarda la NN.

C.      Ricevibilità dell’impugnazione incidentale della NN

66.      In secondo luogo, il Parlamento sostiene che la Corte dovrebbe dichiarare irricevibile l’impugnazione incidentale della NN sulla base del fatto che essa, in quanto convenuta contumace, non soddisfa le condizioni necessarie per avvalersi di tale mezzo di ricorso processuale.

67.      Nell’esaminare la ricevibilità dell’impugnazione incidentale della NN, prenderò in considerazione innanzitutto le disposizioni pertinenti su cui si basa il ricorso a tale meccanismo giuridico. A tal fine, esaminerò l’articolo 176 del regolamento di procedura della Corte sull’impugnazione incidentale e spiegherò perché ritengo parimenti che l’articolo 56 dello statuto, che riguarda le impugnazioni, sia pertinente anche in questo contesto specifico (1). In seguito, mi soffermerò sui requisiti previsti da tale disposizione dello statuto e spiegherò perché ritengo che la NN non sia legittimata a presentare un’impugnazione incidentale nel contesto della presente causa (2). Infine, proporrò alcune brevi riflessioni sul sistema di rimedi a disposizione di un convenuto contumace, in particolare se siffatto convenuto possa utilizzare contemporaneamente diversi meccanismi (3).

1.      Disposizioni pertinenti alla presentazione di un’impugnazione incidentale

68.      L’articolo 176 del regolamento di procedura della Corte stabilisce il quadro procedurale per le impugnazioni incidentali. Ai sensi di tale disposizione, le parti di cui all’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte possono presentare un’impugnazione incidentale. A tal proposito, il ricorrente in via incidentale può essere qualsiasi parte nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale che abbia interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione.

69.      Nella sua giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto che una parte che rientra nell’ambito di applicazione di tali disposizioni può presentare una comparsa di risposta a un’impugnazione e, allo stesso tempo, presentare un’impugnazione incidentale (15). Tuttavia, una comparsa di risposta non può essere intesa all’annullamento della decisione del Tribunale per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nell’impugnazione, in quanto motivi di tal genere possono essere fatti valere solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale (16). A tale proposito, l’impugnazione incidentale deve essere presentata con atto separato, distinto dalla comparsa di risposta, e deve contenere soltanto motivi e argomenti distinti e indipendenti da quelli sollevati nella comparsa di risposta della stessa parte (17).

70.      Nel contesto della presente causa, come chiarito in precedenza, la NN si qualifica come parte legittimata a presentare una comparsa di risposta all’impugnazione principale ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura della Corte. Di conseguenza, sulla base di un’interpretazione letterale del testo dell’articolo 176 del regolamento di procedura della Corte, la NN sembrerebbe altresì avere titolo per presentare un’impugnazione incidentale nel rispetto delle condizioni sopra descritte.

71.      Tali condizioni appaiono, nel caso di specie, soddisfatte. Dal fascicolo risulta infatti che le convenute in primo grado, tra cui la NN, hanno presentato una comparsa di risposta all’impugnazione principale lo stesso giorno in cui la NN ha presentato l’impugnazione incidentale, con atto distinto ed entro i termini. Tale impugnazione incidentale mira all’annullamento dei punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata. Pertanto, il contenuto di tale impugnazione incidentale è fondato su motivi distinti da quelli dedotti nell’impugnazione principale (che riguardano i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata), ed è distinto e autonomo dagli argomenti dedotti nella comparsa di risposta all’impugnazione principale.

72.      A tale proposito, e contrariamente agli argomenti avanzati dal Parlamento su detto punto, non vedo alcun problema nel fatto che l’impugnazione incidentale della NN presenti argomenti diversi da quelli dedotti, e cerchi una soluzione distinta da quella perseguita, da detta parte nell’impugnazione principale (18).

73.      Tuttavia, il rispetto dei requisiti formali di cui agli articoli 172 e 176 del regolamento di procedura della Corte rappresenta solo uno degli ostacoli che una parte deve superare per poter presentare con successo un’impugnazione incidentale.

74.      L’articolo 56 dello statuto definisce i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti affinché una parte possa presentare un’impugnazione. In tal senso, il secondo comma di detto articolo prevede che l’impugnazione può essere proposta da «qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni».

75.      A tal proposito, sorge spontanea una questione: se, in mancanza di una menzione esplicita, l’articolo 56 dello statuto ricomprenda sia l’«impugnazione» classica sia l’«impugnazione incidentale».

76.      A mio avviso, la risposta è piuttosto chiara.

77.      Tale disposizione fa riferimento al termine «impugnazione», il quale indica un mezzo di ricorso che una parte può utilizzare per contestare una decisione giudiziaria, o una parte di essa, presentando argomenti giuridici intesi a far annullare, in tutto o in parte, tale decisione.

78.      L’«impugnazione incidentale» è un mezzo di ricorso che serve a tale medesimo scopo. Si tratta in effetti di un procedimento fondamentalmente simile, ma con la basilare distinzione che la parte presenterà un’impugnazione incidentale dopo che è stata presentata un’impugnazione principale e, naturalmente, si baserà su argomenti giuridici e motivi diversi da quelli dedotti nell’impugnazione principale. A tal proposito, la differenza tra l’impugnazione e l’impugnazione incidentale non risiede nella sostanza di tali meccanismi, ma nella loro dimensione temporale e nella loro natura autonoma o accessoria.

79.      Infatti, l’impugnazione deve essere proposta nel termine di due mesi dalla notifica della decisione impugnata (19), mentre l’impugnazione incidentale può essere proposta anche dopo la scadenza di tale termine. Ai sensi degli articoli 172 e 176 del regolamento di procedura della Corte, essa può essere presentata «nello stesso termine previsto per la presentazione della comparsa di risposta», ossia nel termine di due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione (20).

80.      Inoltre, se diverse parti presentano impugnazioni distinte contro la stessa decisione del Tribunale, ciascuna di esse avrà «vita autonoma». Se del caso, la Corte può riunire (in tutto o in parte) tali cause ai fini della fase scritta od orale del procedimento, o ai fini della sentenza definitiva (21). Tuttavia, se una di tali cause dovesse essere ritirata o respinta in quanto irricevibile, la procedura nell’altra o nelle altre impugnazioni non sarebbe messa in discussione.

81.      Per contro, l’impugnazione incidentale è una causa che viene trapiantata su una causa esistente. Ciò significa che l’esame dell’impugnazione incidentale da parte della Corte può dipendere dall’impugnazione principale. Infatti, ai sensi dell’articolo 183 del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione incidentale può diventare inefficace quando il ricorrente rinuncia agli atti o quando l’impugnazione principale è dichiarata manifestamente irricevibile per alcuni precisi motivi (22).

82.      Alla luce di quanto sopra, il meccanismo dell’impugnazione incidentale sembra essere stato concepito, in primo luogo, per ragioni di economia giudiziaria, e in particolare per scoraggiare le controversie inutili e consentire l’esame di casi interconnessi nell’ambito di uno stesso procedimento.

83.      Dal momento in cui il Tribunale pronuncia una sentenza (o un’altra decisione impugnabile), la normale linea d’azione per una parte insoddisfatta sarebbe quella di presentare tempestivamente un’impugnazione. Tuttavia, possono esservi occasioni in cui una parte può essere insoddisfatta di alcuni aspetti di una decisione, pur essendo soddisfatta di altri. In tali casi, è possibile che una parte sia disposta ad accettare l’esito del primo grado, a condizione che anche le altre parti lo accettino, in modo da risolvere definitivamente la controversia.

84.      Tuttavia, in assenza di una disposizione come l’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, un approccio «attendista» di una delle parti sarebbe rischioso, in quanto un’altra parte potrebbe presentare un ricorso verso la fine del periodo di due mesi, rendendo difficile una reazione tempestiva della prima. In un simile scenario aumenterebbe la probabilità che vengano presentate impugnazioni futili, anche nei casi in cui le parti avrebbero potuto essere inclini ad astenersi dall’avviare un’altra serie di procedimenti legali.

85.      Sulla base delle ragioni sopra esposte, giungo alla conclusione che le impugnazioni incidentali e le impugnazioni principali sono semplicemente due specie dello stesso genere: impugnazioni.

86.      Di conseguenza, la lieve discrepanza nella terminologia utilizzata nelle norme pertinenti per ciascun tipo di impugnazione aiuta semplicemente a distinguerle, quando si fa riferimento a questi rispettivi rimedi giurisdizionali nel contesto dello specifico procedimento. Tuttavia, ciò non significa che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, essi debbano essere trattati in modo diverso.

87.      In effetti, sarebbe in contrasto con l’importanza di garantire la corretta amministrazione della giustizia e con l’idea che le parti debbano essere poste su un piano di parità se l’articolo 56 dello statuto fosse applicabile solo a una parte che intenda presentare un’impugnazione e non a una parte che intenda presentare un’impugnazione incidentale dopo che è stata presentata l’impugnazione principale.

88.      Di conseguenza, ritengo che l’articolo 56 dello statuto si applichi a tutte le forme di impugnazione disponibili ai sensi dei testi che regolano la procedura dinanzi a questa istituzione giudiziaria, comprese le impugnazioni incidentali.

89.      Nel contesto del caso di cui trattasi, quindi, pur essendo convinto che la NN soddisfi le condizioni di cui agli articoli 172 e 176 del regolamento di procedura della Corte, occorre stabilire se essa soddisfa altresì i requisiti formali di cui all’articolo 56 dello statuto (23).

2.      Requisiti ai sensi dell’articolo 56 dello statuto

90.      Come ho accennato in precedenza al paragrafo 74, il secondo comma dell’articolo 56 dello statuto prevede che l’impugnazione può essere proposta da «qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni».

91.      Sebbene nella stragrande maggioranza dei casi dovrebbe essere relativamente facile verificare se tale condizione sia soddisfatta, vi possono essere casi in cui tale compito non è così semplice. Ciò può avvenire, tra l’altro, in quanto i termini «soccombente» (24) e «conclusioni» (25) non sono privi di ambiguità. Tale ambiguità è in parte dovuta ad alcune discrepanze tra le diverse versioni linguistiche dello statuto (26).

92.      Tuttavia, a prescindere da questi dubbi interpretativi, a mio avviso è difficilmente contestabile che un convenuto contumace non soddisfa tali criteri. Un siffatto convenuto non ha presentato memorie e non ha quindi formulato conclusioni specifiche. Inoltre, come conseguenza, è insostenibile affermare che tale parte è risultata «soccombente», ai sensi dell’articolo 56 dello statuto.

93.      Riprendendo la metafora introdotta in apertura delle presenti conclusioni, per raggiungere la destinazione del treno è necessario dapprima acquistare un biglietto richiedendo un itinerario e, successivamente, salire sul treno.

94.      Tale posizione sembra allinearsi all’approccio della Corte nella sentenza Bayer CropScience e Bayer/Commissione. In tale causa, sia la Bayer CropScience che la Bayer hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte, sebbene solo la prima delle due società fosse stata parte del procedimento dinanzi al Tribunale. Poiché la Bayer non aveva partecipato a tale procedimento iniziale e non aveva invocato alcuna circostanza particolare che potesse, se del caso, autorizzarla a proporre impugnazione, la Corte ha stabilito che l’impugnazione era irricevibile nella misura in cui era stata proposta a nome di tale società (27).

95.      Analogamente, la Corte è giunta a una conclusione simile in alcune cause in materia di marchi, riguardanti potenziali intervenienti nel procedimento di impugnazione. Infatti, in circostanze in cui la parte che aveva presentato un’impugnazione non aveva presentato il controricorso in risposta all’atto introduttivo del procedimento, la Corte ha considerato che non si potesse ritenere che tale parte avesse partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale, in quanto non aveva formulato le proprie conclusioni, né aveva dichiarato di sostenere quelle delle altre parti (28).

96.      Alla luce di ciò, e in accordo con gli argomenti presentati dal Parlamento, ritengo che l’impugnazione incidentale della NN sia irricevibile.

3.      Considerazioni procedurali più ampie

97.      Posto questo, sebbene io giunga alla conclusione di cui sopra attraverso la lente del caso in esame, la stessa logica si applica al più ampio quadro procedurale che regola i rimedi giurisdizionali dinanzi ai giudici dell’Unione europea.

98.      Gli argomenti dedotti dalle diverse parti del presente procedimento rivelano una certa ambiguità in merito all’utilizzo di specifici meccanismi giudiziari dinanzi a questo giudice e alla fase del procedimento in cui essi possono essere opportunamente utilizzati.

99.      A tale proposito, trascurando per un momento le circostanze particolari del presente caso, è opportuno affrontare due questioni che sono ovviamente interconnesse: i) se il convenuto contumace possa impugnare una sentenza pronunciata in contumacia, o se sia tenuto ad avvalersi dell’iter procedurale che gli consente di proporre opposizione a tale sentenza; e, in tal caso, ii) se un siffatto convenuto possa perseguire entrambe le strade contemporaneamente o, come esemplificato nel caso di specie, proporre opposizione congiuntamente a un’impugnazione incidentale.

100. A mio avviso, la risposta a entrambe le questioni è relativamente evidente.

101. In particolare, il convenuto contumace non può presentare un’impugnazione avverso una decisione di primo grado perché è tenuto ad avvalersi del mezzo di ricorso specifico che consiste nel proporre opposizione alla sentenza pronunciata in contumacia. A maggior ragione, un convenuto contumace non può perseguire contemporaneamente entrambe le strade, presentando un’impugnazione – dinanzi alla Corte – e un’opposizione avverso la sentenza pronunciata in contumacia – dinanzi al Tribunale.

102. Una siffatta interpretazione sembra essere stata seguita di recente dalla Corte nella sua sentenza nella causa Eulex Kosovo v SC, pronunciata lo stesso giorno delle presenti conclusioni(29).

103. I due iter procedurali, quindi, non solo sono alternativi e si escludono a vicenda, ma non sono neppure intercambiabili.

104. Da un lato, perché possa presentare un’impugnazione, una parte deve soddisfare i requisiti formali definiti all’articolo 56 dello statuto, che sostanzialmente impongono di aver preso parte al primo grado di giudizio. Pertanto, per le ragioni sopra esposte, un convenuto contumace non soddisfa tale criterio. Qualunque tentativo di presentare validamente un’impugnazione apparirebbe inutile.

105. Dall’altro lato, se una parte ha partecipato al procedimento di primo grado, non può, per definizione, essere qualificata come contumace. Di conseguenza, non esisterebbe alcuna sentenza pronunciata in contumacia avverso la quale detta parte potrebbe proporre opposizione.

106. Un approccio diverso sarebbe incoerente con la logica del sistema di rimedi giurisdizionali dell’Unione.

107. Infatti, in tal modo non solo verrebbero eluse le norme che prevedono un mezzo di ricorso procedurale specificamente concepito per evitare una sentenza pronunciata in contumacia, ma si svaluterebbe altresì detto mezzo, considerati i diversi termini che disciplinano tali meccanismi e il peso decisivo che una sentenza della Corte ha nell’ambito di un procedimento di impugnazione. In egual modo, ciò eroderebbe l’essenza stessa delle sentenze pronunciate in contumacia, che servono a incoraggiare la partecipazione attiva ai procedimenti giudiziari, limitando il coinvolgimento e i mezzi a disposizione di una parte che ha omesso di impegnarsi nel procedimento iniziale, nonostante abbia ricevuto una richiesta in tal senso.

108. Inoltre, consentire l’utilizzo parallelo di due rimedi giurisdizionali equivarrebbe a permettere a un convenuto contumace di avere una doppia opportunità – o, per continuare con la metafora, di prendere due treni contemporaneamente. Ciò sarebbe in contrasto con il principio della parità delle armi tra tutte le parti. Visto in tal senso, come si potrebbe consentire che una parte che non ha partecipato al primo grado di giudizio possa comunque usufruire di un mezzo di ricorso dinanzi al Tribunale e di un secondo mezzo di ricorso dinanzi alla Corte, con entrambi i mezzi in ultima analisi volti allo stesso risultato?

109. Infine, una siffatta situazione potrebbe addirittura perturbare la buona amministrazione della giustizia, incidendo sull’integrità del quadro procedurale e generando confusione sul mezzo di ricorso adatto in una determinata causa, senza contare che potrebbe contribuire all’aumento dei costi per le parti coinvolte in procedure parallele, oltre che per questa istituzione giudiziaria (30).

110. Tali osservazioni sono altrettanto pertinenti se ci si avvale di un’impugnazione incidentale.

111. In siffatte circostanze, gli argomenti dedotti da un convenuto contumace nell’opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia possono assomigliare a quelli dedotti dallo stesso convenuto nell’ambito di un’impugnazione incidentale. Tuttavia, può anche darsi il caso, come dimostra l’impugnazione incidentale della NN, che gli argomenti dedotti nell’impugnazione incidentale siano completamente diversi.

112. A tale proposito, non condivido la posizione della NN, secondo la quale tale ipotesi avrebbe l’effetto di snellire il procedimento, consentendo alla Corte di statuire definitivamente, risolvendo anche le questioni sollevate nell’opposizione avverso la sentenza pronunciata in contumacia dal Tribunale.

113. Piuttosto, una siffatta situazione conferisce inavvertitamente al convenuto contumace il vantaggio di avvalersi di un iter processuale aggiuntivo per introdurre ulteriori argomenti giuridici, senza garantire che gli argomenti iniziali dedotti nell’opposizione avverso la sentenza pronunciata in contumacia, all’interno del contesto fattuale della causa dinanzi al Tribunale, siano affrontati in modo adeguato, anche qualora la Corte ritenesse fondata l’impugnazione incidentale. Ciò perché, nel contesto di un’impugnazione incidentale, la Corte è tenuta ad affrontare esclusivamente questioni di diritto.

114. A mio avviso, le conseguenze appena descritte non corrispondono all’auspicato funzionamento del sistema dei mezzi di ricorso, stabilito nei testi che disciplinano la procedura dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea – un unico treno non può occupare due binari allo stesso tempo.

115. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, mi sembra che l’iter processuale che consente a un convenuto contumace di presentare dinanzi al Tribunale opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia sia la via più appropriata (rectius, l’unica) che detta parte possa utilizzare in siffatte circostanze.

116. Quando il Tribunale è investito di un’opposizione avverso una sentenza pronunciata in contumacia da parte di un convenuto contumace, la sentenza iniziale di primo grado non sarà considerata definitiva. In pratica, se tale opposizione viene accolta, una nuova sentenza sostituirà la sentenza pronunciata in contumacia.

117. Al contrario, se tale opposizione viene respinta, la sentenza pronunciata in contumacia rimarrà efficace e diventerà, per quanto riguarda il procedimento di primo grado, definitiva. In questa fase, il convenuto contumace potrà, se lo desidera, presentare un’impugnazione entro due mesi dalla notifica della sentenza. A mio avviso, tale procedura è conforme al funzionamento atteso del regime dei mezzi di ricorso previsto dal quadro procedurale (31).

118. Alla luce di quanto sopra, ribadisco la mia conclusione che l’impugnazione incidentale della NN dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Di conseguenza, la Corte non è tenuta a esaminare i due motivi presentati dalla NN in detta impugnazione.

119. Tuttavia, qualora la Corte non condividesse la mia valutazione di cui sopra e, quindi, giungesse alla conclusione che l’impugnazione incidentale della NN è ricevibile, ritengo che – per le ragioni che illustrerò di seguito – dovrebbe ritenere che detta impugnazione incidentale sia fondata e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui riguarda la NN.

D.      Approccio del Tribunale nel pronunciare una sentenza in contumacia della NN

120. Come ho già menzionato al paragrafo 34, la NN deduce due motivi nella sua impugnazione incidentale. Per ragioni di economia giudiziaria, suggerisco alla Corte di esaminare dapprima il secondo motivo della NN. Poiché ritengo tale motivo manifestamente fondato, non sarà necessario che la Corte esamini il primo motivo di impugnazione della NN.

121. Con il secondo motivo di impugnazione, la NN lamenta una violazione dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, che riguarda le condizioni in cui il Tribunale può pronunciare una sentenza in contumacia, e un difetto di motivazione, nella misura in cui la sentenza impugnata ha accolto il ricorso contro la NN, mentre lo ha respinto nei confronti delle altre convenute in primo grado, nonostante le domande del Parlamento fossero basate sugli stessi argomenti in diritto e in fatto.

122. Ai punti da 45 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se la domanda del Parlamento diretta a che fosse statuito in contumacia nei confronti della NN dovesse essere accolta, alla luce delle condizioni enunciate nell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Ai sensi di tale disposizione, prima che il Tribunale sia in grado di pronunciare una sentenza in contumacia a favore del ricorrente, esso deve verificare i) di essere competente a conoscere e decidere del ricorso di cui è investito; ii) che il ricorso non sia manifestamente irricevibile; e iii) che il ricorso non sia manifestamente infondato in diritto.

123. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale fossero soddisfatte.

124. Dopo aver constatato la propria competenza a conoscere del ricorso del Parlamento e che lo stesso non fosse manifestamente irricevibile, il Tribunale è passato all’esame della terza condizione sopra menzionata. In un unico e breve punto, il Tribunale ha così statuito:

«(...) un’analisi prima facie degli argomenti del Parlamento non dimostra che il ricorso sia manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto. Invero, la questione se la domanda di risarcimento sia o meno coperta dal contratto “Multirischi cantiere”, non essendo oggetto di una clausola di esclusione discendente da detto contratto, richiede un esame più attento delle clausole di tale contratto, lette nel contesto e tenendo conto dell’intenzione delle parti» (32).

125. Su tale base, il Tribunale ha accolto il ricorso del Parlamento contro la NN. Tuttavia, nel valutare la fondatezza del ricorso contro le altre convenute in primo grado, il Tribunale – dopo aver effettuato un esame più approfondito degli argomenti del Parlamento – ha concluso che detti argomenti erano infondati e ha quindi respinto tale parte del ricorso. (33)

126. Constato due distinti errori di diritto nei detti passaggi della sentenza impugnata: un errore di interpretazione dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale e un difetto di motivazione.

127. In primo luogo, l’approccio del Tribunale tradisce un’incomprensione della finalità e della portata del controllo giurisdizionale prescritto dall’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale e del termine «manifesto» ivi presente.

128. Sulla base delle spiegazioni fornite nelle conclusioni da me di recente presentate nella causa Commissione/Regno Unito (sentenza della Corte suprema) (34), desidero sottolineare che dalle norme procedurali dell’Unione in materia di procedimenti in contumacia, nonché dalla giurisprudenza di questo giudice, risulta chiaramente che la mancata partecipazione del convenuto al procedimento non comporta automaticamente l’accettazione, da parte dell’organo giurisdizionale, delle conclusioni del ricorrente. Infatti, in un procedimento contumaciale, la sola idea che le conclusioni del ricorrente possano beneficiare di una qualsiasi presunzione di veridicità è semplicemente fuori questione.

129. Allo stesso tempo, tuttavia, il criterio di controllo che i giudici dell’Unione europea devono applicare è quello di una relativa benevolenza nei confronti delle conclusioni del ricorrente. La Corte non è tenuta a svolgere un esame completo dei fatti dedotti e degli argomenti giuridici avanzati dal ricorrente, né ci si può aspettare che approfondisca le argomentazioni di fatto e di diritto che il convenuto avrebbe potuto sviluppare, se avesse partecipato al procedimento. Rinunciando al diritto di comparire, un convenuto sceglie di perdere la possibilità, tra l’altro, di produrre prove che possano mettere in dubbio l’esattezza dei fatti dedotti dal ricorrente, o di sollevare argomentazioni difensive che, in linea di principio, spetta al convenuto produrre e comprovare (35).

130. In breve, in un procedimento contumaciale dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha l’onere di dimostrare che le sue conclusioni sono «prima facie, non prive di serio fondamento» (36). Tale onere è soddisfatto quando gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno delle sue affermazioni appaiono, senza un’analisi approfondita, plausibili: ossia, sufficientemente ragionevoli in fatto e in diritto e, se del caso, sostenuti da adeguati elementi di prova.

131.  Per ragioni di economia giudiziaria, le norme procedurali dell’Unione consentono ai giudici dell’Unione europea di evitare un esame approfondito delle conclusioni del ricorrente quando il convenuto, pur avendo ricevuto la regolare notifica dell’atto di impugnazione, ha scelto di non prendere parte al procedimento.

132. Tali disposizioni non possono invece essere interpretate nel senso che implicano che non si debba procedere ad alcun esame quando gli argomenti dedotti dal ricorrente sono complessi. Ovviamente, esiste una differenza tra un esame superficiale e nessun esame.

133. Desidero insistere su tale punto: il criterio enunciato nell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale non consente a tale organo giurisdizionale di ritenere che il ricorrente abbia dimostrato il fumus boni iuris solo perché la questione sollevata dal ricorrente è così complessa (in diritto e/o in fatto) da meritare un esame più approfondito. La complessità degli argomenti dedotti non giustifica l’assenza di una forma di valutazione giurisdizionale di tali argomenti (37).

134. Invero, ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie per quanto riguarda le conclusioni presentate dal Parlamento nei confronti della NN. Il punto 57 della sentenza impugnata chiarisce in modo inequivocabile che il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione nel merito di tali conclusioni.

135. Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno esaminare se, alla luce delle clausole contrattuali, lette nel loro contesto, l’interpretazione di tale contratto proposta dal Parlamento fosse sufficientemente plausibile da costituire fumus boni iuris.

136. In ogni caso, mi sembra altrettanto evidente che un determinato argomento non è più plausibile se, nella stessa decisione, il Tribunale statuisce sulla fondatezza di tale argomento e giunge alla conclusione che esso, dopo un esame più approfondito, è privo di fondamento.

137. Come ho spiegato in precedenza, l’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale consente a quest’ultimo di rinunciare a un esame dettagliato delle conclusioni del ricorrente in un procedimento contumaciale. Tuttavia, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che impone a detto giudice di limitarsi a un esame superficiale nel valutare gli argomenti dedotti contro un convenuto contumace quando, per un motivo o per l’altro, gli stessi argomenti dovranno essere esaminati in modo più approfondito.

138. È difficile discernere la logica sottesa a una siffatta decisione giudiziaria, in cui un giudice ritiene che i medesimi argomenti (sia in fatto che in diritto) non siano manifestamente errati in una parte della decisione (nel caso di specie, nella valutazione relativa alla NN) e poi li consideri errati in un’altra parte di detta decisione (nel caso di specie, nella valutazione riguardante le altre convenute in primo grado).

139. L’interpretazione che il Tribunale dà dell’articolo 123 del suo regolamento di procedura sembrerebbe implicare che, in alcuni casi, il Tribunale sia di fatto obbligato ad accogliere un argomento pur sapendo che tale argomento è errato e, come se non bastasse, nonostante lo abbia esplicitamente riconosciuto come tale nella stessa decisione.

140. A mio avviso, ciò non può essere considerato un esercizio adeguato ed equo della funzione giurisdizionale di tale giudice. In sostanza, un giudice si pronuncerebbe contro una parte contumace per il solo motivo che essa ha scelto di non partecipare al procedimento. Tuttavia, come già detto in precedenza, ciò non corrisponde a quanto previsto dalle norme dell’Unione relativamente ai procedimenti contumaciali. Tali norme impongono sempre al giudice dell’Unione di procedere ad una valutazione della questione, valutazione che, seppur svolta in forma superficiale, deve comunque rispettare i requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta.

141. Al riguardo, non va trascurato che la scelta di non partecipare al procedimento, per quanto deplorevole, è demandata interamente alla discrezione della singola parte ed è, pertanto, legittima (38). Naturalmente, tale scelta comporta il rischio di essere trattato come convenuto contumace, una qualifica che può comportare l’assoggettamento a una sentenza pronunciata in contumacia che, come spiegato, comporta una serie di conseguenze procedurali, alcune delle quali sfavorevoli al convenuto.

142. Tuttavia, si forzerebbe oltremodo la lettera e la ratio delle norme procedurali dell’Unione, e si rischierebbero conseguenze eccessivamente punitive, se un giudice dovesse interpretare tali norme come un’imposizione dell’obbligo di vidimare gli argomenti del ricorrente a prescindere dalle circostanze.

143. Il mio punto di vista sembra essere corroborato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte nella causa Tomkins, in cui è stata confermata la decisione del Tribunale di ridurre la durata del comportamento anticoncorrenziale imputato a una società, sulla base degli accertamenti effettuati nei confronti di un’altra società, nonostante la prima società non avesse dedotto alcuna conclusione in merito alla durata dell’infrazione (39). La Commissione aveva contestato al Tribunale di aver statuito ultra petita. La Corte, tuttavia, ha respinto l’impugnazione osservando, in sostanza, che le due società erano collegate (la società madre e la società figlia) e che non si trattava di due comportamenti distinti che violavano le norme sulla concorrenza, ma piuttosto di un’unica infrazione, per la quale entrambe le società potevano essere ritenute responsabili.

144. I principi derivati da tale sentenza appaiono pertinenti, mutatis mutandis, nel caso di specie. Le convenute in primo grado sono collegate in quanto tutte vincolate da un medesimo contratto e sono state citate collettivamente dal Parlamento dinanzi al Tribunale per un presunto inadempimento di tale contratto. Nell’ambito di detto procedimento, i quattro assicuratori si trovavano in una situazione di fatto e di diritto identica: il Parlamento ha sostenuto, sulla base degli stessi motivi giuridici, che essi fossero responsabili in solido per il rimborso dei danni causati da un evento specifico (vale a dire l’asserito allagamento dell’edificio KAD).

145. Come nella sentenza Tomkins, in cui i giudici dell’Unione europea non potevano attribuire allo stesso comportamento due periodi temporali distinti, a seconda dell’impresa interessata, per motivi legati al loro comportamento nel procedimento giudiziario, nel caso di specie questo giudice non può statuire che le medesime clausole del medesimo contratto hanno due significati diversi, a seconda della compagnia interessata, per motivi legati al loro comportamento nel procedimento giudiziario.

146. Inoltre, da quanto precede si evince che la sentenza impugnata è altresì viziata da un difetto di motivazione: il punto 57 è privo di qualsiasi valutazione prima facie degli argomenti dedotti dalla ricorrente ed è contraddetto dai punti da 62 a 138 della medesima sentenza (40).

147. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, ritengo che la sentenza impugnata sia viziata i) da un errore di interpretazione dell’articolo 123 del regolamento di procedura del Tribunale, e ii) da una motivazione inadeguata e contraddittoria in merito alle ragioni per cui era soddisfatta la terza condizione prevista da tale disposizione, che consente al Tribunale di pronunciare una sentenza in contumacia a favore del ricorrente.

148. Di conseguenza, se la Corte dovesse ritenere ricevibile l’impugnazione incidentale della NN, essa dovrebbe, a mio avviso, annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata.

VI.    Conclusione

149. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

–        ritenere ricevibile la comparsa di risposta all’impugnazione principale, della Nationale‑Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV;

–        respingere l’impugnazione incidentale della Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij, in quanto irricevibile.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Sentenza del 29 settembre 2021 (T‑384/19, EU:T:2021:630, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).


3      V., in particolare, punti da 1 a 31 della sentenza impugnata.


4      In materia assicurativa, quando più compagnie assicurative sono coinvolte nella copertura di un rischio sostanziale, una prassi comune consiste nel designare una compagnia di assicurazione come primo assicuratore. Tale compagnia assume un ruolo primario, sebbene tutti gli assicuratori partecipanti condividano congiuntamente il rischio.


5      L’articolo 41 dello statuto e l’articolo 123 del regolamento di procedura della Corte chiariscono che, per scongiurare il rischio di subire una sentenza pronunciata in contumacia quando un ricorso è stato presentato dinanzi al Tribunale, la parte convenuta contro la quale è stato proposto il ricorso deve soddisfare i requisiti formali presentando un controricorso che contenga, tra l’altro, le conclusioni e i motivi e gli argomenti dedotti in risposta al ricorso. Per ulteriori dettagli, v. articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, che stabilisce le informazioni essenziali che un convenuto deve includere nel presentare il proprio controricorso.


6      Per ulteriori dettagli, si vedano i punti da 45 a 61 della sentenza impugnata.


7      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, i termini «parte» e «parti» designano «qualsiasi parte in causa, ivi compresi gli intervenienti». Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, le espressioni «parte principale» e «parti principali» designano «il ricorrente o il convenuto o entrambi».


8      Ai sensi dell’articolo 55 dello statuto.


9      Dal fascicolo risulta che l’atto di impugnazione è stato notificato alla NN il 26 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 171, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.


10      Sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Jiangsu Seraphim Solar System e Consiglio/Jiangsu Seraphim Solar System e Commissione (C‑439/20 P e C‑441/20 P, EU:C:2023:211, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).


11      V. conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:409, paragrafo 28) e dall’avvocato generale Kokott nelle cause riunite Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439, paragrafi 44 e 45).


12      V., per analogia, sulla nozione che un ricorso deve produrre conseguenze giuridiche, sentenze del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55), e del 27 marzo 2019, Canadian Solar Emea e a./Consiglio (C‑236/17 P, EU:C:2019:258, punto 91).


13      V., in tal senso, sentenza del 25 novembre 2020, ACRE/Parlamento (T‑107/19, EU:C:2020:560, punto 182 e giurisprudenza ivi citata).


14      V. ordinanza del 16 luglio 2020, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2020:601 e EU:C:2020:561, punto 22). A mio avviso, è possibile tracciare un’analogia tra il caso in esame e la decisione del Presidente della Corte in tale causa di concedere a talune società il diritto di intervenire a sostegno delle conclusioni delle società HSBC sulla base del loro interesse diretto ed effettivo all’esito della causa. La decisione ha sottolineato che, se tali società non fossero autorizzate a intervenire, esse sarebbero private della possibilità di essere sentite.


15      V., ad esempio, la recente sentenza del 14 settembre 2023, Land Rheinland‑Pfalz/Commissione (C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).


16      V. sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 48).


17      V. sentenza del 14 settembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Commissione (C‑466/21 P, EU:C:2023:666, punto 51), e sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 47).


18      Al riguardo, v. giurisprudenza citata alla nota 16 delle presenti conclusioni.


19      Articolo 56 dello statuto.


20      L’allineamento dei due termini temporali (per la comparsa di risposta e l’impugnazione incidentale) ha lo scopo di garantire che una parte abbia un’equa opportunità, entro un periodo di tempo ragionevole, di reagire dopo aver ricevuto la notifica dell’impugnazione principale di un’altra parte.


21      Articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.


22      Ciò detto, pur essendo collegato, il rigetto dell’impugnazione principale non impedisce necessariamente alla Corte di esaminare il merito dell’impugnazione incidentale. Ad esempio, nella sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione principale, ma ha accolto l’impugnazione incidentale. V., anche, quale esempio più recente, sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C-124/21 P, EU:C:2023:1012). In tale sentenza, la Corte ha respinto l’impugnazione della International Skating Union ma ha accolto l’impugnazione incidentale presentata dai convenuti in primo grado che chiedevano l’annullamento parziale della sentenza impugnata.


23      In realtà, si potrebbe sostenere che tale verifica dovrebbe logicamente essere effettuata prima di esaminare il rispetto delle disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale. Lo statuto, che figura in un protocollo distinto allegato ai Trattati dell’Unione, riveste infatti un’importanza particolare in quanto testo sancito dal diritto primario (articolo 281 TFUE). V., in proposito, conclusioni presentate dall’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa HF/Parlamento (C‑570/18 P, EU:C:2020:44, paragrafo 34), e conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nelle cause riunite Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439, paragrafi da 50 a 55).


24      V., ad esempio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Wathelet nelle cause riunite Société des produits Nestlé e Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO e EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services (C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P, EU:C:2018:266, paragrafi da 32 a 41).


25      V. ad esempio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Mengozzi nella causa British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, paragrafi da 39 a 42).


26      Ibidem.


27      Sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/Commissione (C‑499/18 P, EU:C:2021:367, punto 43).


28      V. ordinanze del 12 febbraio 2015, Enercon/Gamesa Eólica (C‑35/14 P, EU:C:2015:158) e del 24 novembre 2015, Sun Mark e Bulldog Energy Drink/Red Bull (C‑206/15 P, EU:C:2015:773).


29      Sentenza del 18 gennaio 2024, Eulex Kosovo/SC (C-785/22 P, punti da 31 a 33).


30      V., in tal senso, sentenza del 1o ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 30).


31      In siffatte circostanze, è evidente che i requisiti formali previsti dalle disposizioni pertinenti, compresi quelli di cui all’articolo 56 dello statuto, sarebbero soddisfatti.


32      Punto 57 della sentenza impugnata. Poiché la sentenza impugnata è disponibile unicamente nella versione francese, ho fornito una traduzione in inglese. Il corsivo è mio.


33      Punti da 62 a 138 della sentenza impugnata.


34      Conclusioni da me presentate (C‑516/22, EU:C:2023:857, paragrafo 44), con riferimento altresì alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Portogallo/Commissione (C‑365/99, EU:C:2001:184, paragrafo 16).


35      Ibidem, paragrafi 46 e 47.


36      In tale contesto, devo segnalare una leggera differenza nella formulazione delle disposizioni che regolano i procedimenti in contumacia davanti ai due rispettivi organi giurisdizionali dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia , la Corte deve decidere se «le conclusioni del ricorrente appaiono fondate», mentre l’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale incarica quest’ultimo di verificare se il ricorso sia «manifestamente infondato in diritto». Mi sembra che la soglia per la valutazione degli argomenti del ricorrente da parte del Tribunale sia in qualche modo inferiore rispetto a quella della Corte di giustizia. Ciò si spiega probabilmente con il fatto che la Corte rappresenta, nel sistema giudiziario dell’Unione, l’organismo giurisdizionale di ultima istanza.


37      V., per analogia, conclusioni da me presentate nella causa BCE/Crédit lyonnais (C‑389/21 P, EU:C:2022:844, paragrafi da 56 a 58 e 62).


38      V., al riguardo, conclusioni da me presentate nella causa Commissione/Regno Unito (sentenza della Corte suprema) (C‑516/22, EU:C:2023:857, paragrafo 52).


39      V., per analogia, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11, EU:C:2013:29).


40      Di fatto, se il Tribunale avesse deciso di esaminare in primo grado le conclusioni del Parlamento nei confronti delle altre tre convenute prima di quelle nei confronti della NN, la contraddittorietà della sentenza impugnata sarebbe stata ancora più evidente. Al riguardo, dubito che il Tribunale sarebbe giunto alle stesse conclusioni nei confronti della NN.