Language of document : ECLI:EU:T:2015:1004

Cause riunite T‑515/13 e T‑719/13

Regno di Spagna e altri

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Costruzione navale – Disposizioni fiscali applicabili a taluni accordi posti in essere per il finanziamento e l’acquisto di navi – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero parziale – Ricorso di annullamento – Incidenza individuale – Ricevibilità – Vantaggio – Selettività – Incidenza sugli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione inviata ad uno Stato membro e che constata l’incompatibilità parziale di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa beneficiaria di un aiuto individuale concesso in base a tale regime e da recuperare – Ricevibilità

(Art. 263, quarto comma, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Interesse ad agire dimostrato da uno dei ricorrenti – Carenza di interesse ad agire dedotta da un altro ricorrente – Ricevibilità del ricorso

(Art. 263 TFUE)

3.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Atti delle istituzioni – Motivazione – Presa in considerazione nell’interpretazione del dispositivo

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Selettività del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Misura che favorisce un certo tipo di investimento – Operazione aperta, alle medesime condizioni, indistintamente a qualsiasi impresa – Assenza di selettività

(Art. 107, n. 1, TFUE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Selettività del provvedimento – Deroga al sistema fiscale generale – Misura a carattere generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici – Asserito potere discrezionale nella concessione di un vantaggio fiscale – Assenza di selettività

(Art. 107, n. 1, TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

7.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Insufficienza di motivazione – Motivo deducibile in qualsiasi fase del procedimento

(Artt. 263 TFUE e 296 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Portata – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri

(Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 85-89)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 90)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 94)

4.      In materia di aiuti di Stato, nell’ambito della valutazione della selettività di una misura statale, l’esistenza di una deroga o eccezione all’ambito di riferimento non consente, di per sé, di dimostrare che la misura contestata favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell’articolo 107 TFUE, laddove tale misura sia accessibile, a priori, a qualsiasi impresa.

Infatti, la circostanza che i vantaggi in esame siano concessi in virtù di un investimento in un bene specifico con l’esclusione di altri beni o di altri tipi di investimenti non li rende selettivi in quanto l’operazione è aperta, alle medesime condizioni, indistintamente a qualsiasi impresa.

Pertanto, laddove è concesso un vantaggio, alle medesime condizioni, a qualsiasi impresa in virtù della realizzazione di un determinato tipo di investimenti accessibile a qualsiasi operatore, lo stesso ha carattere generale nei confronti di tali operatori e non costituisce un aiuto di Stato a favore di questi ultimi.

(v. punti 140-143, 146-148, 155, 180)

5.      Nel settore degli aiuti di Stato, il vantaggio fiscale di cui può beneficiare qualsiasi impresa a causa della realizzazione di un certo tipo di investimento non può essere considerato selettivo sulla base di un presunto potere discrezionale dell’amministrazione fiscale in quanto tale potere consiste, de jure e de facto, soltanto a definire il tipo di operazione in grado di beneficiare dei vantaggi fiscali in questione.

(v. punti 160, 163)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 177, 183)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 183)

8.      In materia di aiuti di Stato, l’obbligo di motivazione esige che siano indicate le ragioni per le quali la Commissione ritiene che la misura di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, CE. A tale riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso che esso è atto a incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della propria decisione.

Inoltre, laddove sia richiesto da circostanze particolari, la Commissione deve motivare la propria decisione in maniera più approfondita, fornendo indicazioni pertinenti relative ai prevedibili effetti dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

A tal riguardo, l’affermazione, contenuta nella decisione della Commissione, secondo la quale gli investitori sono attivi in tutti i settori dell’economia e i vantaggi rafforzano la loro posizione nei rispettivi mercati, ha carattere generale che si può applicare a qualsiasi tipo di sostegno statale senza riferirsi a nessuna circostanza specifica che spiegherebbe perché le misure controverse rischiano di distorcere la concorrenza e incidono sugli scambi nei mercati in cui operano gli investitori.

Orbene, considerate le particolari circostanze di un regime che consente alle compagnie di trasporto marittimo di acquistare navi costruite presso cantieri navali di uno Stato membro beneficiando di prezzi ridotti, causando la perdita di contratti di costruzione navale per i membri di gruppi di cantieri navali concorrenti, è compito della Commissione fornire maggiori indicazioni che permettano di comprendere in che modo il vantaggio ottenuto dagli investitori, e non dalle compagnie di trasporto marittimo o dai cantieri navali, sia in grado di falsare o di minacciare la concorrenza e di pregiudicare gli scambi ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nei mercati nei quali operano.

(v. punti 192, 193, 198, 200, 204, 207)