Language of document : ECLI:EU:T:2012:332

Causa T‑360/09

E.ON Ruhrgas AG e

E.ON AG

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercati tedesco e francese del gas naturale — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Ripartizione del mercato — Durata dell’infrazione — Ammende»

Massime della sentenza

1.      Intese — Divieto — Esenzione — Clausola qualificata come restrizione accessoria — Nozione di restrizione accessoria — Portata — Restrizione direttamente collegata e necessaria alla realizzazione di un’operazione principale — Carattere obiettivo e proporzionato — Valutazione economica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Conseguenze della qualificazione

(Art. 81, §§ 1 e 3, CE)

2.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Qualificazione di un’impresa come concorrente potenziale — Criteri — Elemento essenziale — Capacità dell’impresa di inserirsi nel mercato di riferimento — Mercato caratterizzato da un monopolio legale o di fatto — Rilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza — Criterio non necessario — Considerazione di un simile intento da parte della Commissione o del giudice dell’Unione — Ammissibilità

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Intese — Lesione della concorrenza — Accordo volto a restringere la concorrenza — Simultaneo perseguimento di obiettivi legittimi — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Criteri di valutazione — Accordi o pratiche riferiti a un mercato caratterizzato dall’assenza di qualsiasi concorrenza potenziale

(Art. 81, § 1, CE)

7.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Artt. 81 CE, 82 CE e 230 CE)

9.      Intese — Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali — Sufficienza di un’approvazione tacita senza pubblica dissociazione per il sorgere della responsabilità dell’impresa

(Art. 81, § 1, CE)

10.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale — Decisione basata su prove documentali — Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Art. 81, § 1, CE)

11.    Intese — Divieto — Intese i cui effetti perdurano oltre la loro cessazione ufficiale —Applicazione dell’articolo 81 CE

(Art. 81, § 1, CE)

12.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Principio della parità di trattamento — Prassi decisionale della Commissione — Carattere indicativo

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

13.    Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Controllata detenuta da una società holding — Circostanza insufficiente a superare la presunzione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

14.    Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito — Effetto

(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 62-70)

2.      L’articolo 81, paragrafo 1, CE, è applicabile unicamente nei settori aperti alla concorrenza, tenuto conto delle condizioni enunciate da detto testo normativo relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e alle ripercussioni sulla concorrenza. L’esame delle condizioni di concorrenza si basa non soltanto sulla concorrenza attuale tra le imprese già presenti sul mercato di cui trattasi, ma anche sulla concorrenza potenziale.

A tale riguardo, nel caso di un mercato nazionale caratterizzato dall’esistenza di monopoli territoriali di fatto, è irrilevante la circostanza che, su tale mercato, non esista un monopolio legale. Infatti, al fine di stabilire se vi sia sul mercato una concorrenza potenziale, la Commissione deve esaminare le possibilità effettive e concrete che le imprese considerate si facciano concorrenza tra di loro, o che un nuovo concorrente possa entrare su detto mercato e fare concorrenza alle imprese stabilite. Tale esame della Commissione deve essere effettuato su una base oggettiva di tali possibilità, di modo che è ininfluente il fatto che queste siano escluse a causa di un monopolio che trova la sua origine direttamente nella normativa nazionale o, indirettamente, nella situazione di fatto derivante dall’attuazione di quest’ultima.

Peraltro, la possibilità puramente teorica di un ingresso di una società su un simile mercato non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di tale concorrenza.

(v. punti 84-85, 102, 105-106)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 141)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 142)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 143)

6.      L’articolo 81, paragrafo 1, CE si applica solo agli accordi che possono pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Un impatto sugli scambi intracomunitari risulta, in generale, dalla combinazione di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti. Per verificare se un’intesa pregiudichi sensibilmente il commercio fra gli Stati membri occorre esaminarla nel suo contesto economico e giuridico. A tal riguardo, poco importa che l’influenza di un’intesa sugli scambi sia favorevole, sfavorevole o neutra. Infatti, una restrizione alla concorrenza può pregiudicare il commercio tra Stati membri quando è idonea a sviare i flussi commerciali dalla direzione che avrebbero altrimenti assunto.

Inoltre, l’idoneità di un’intesa a incidere sul commercio fra Stati membri, ossia il suo effetto potenziale, è sufficiente perché essa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 81 CE e non occorre dimostrare un pregiudizio effettivo agli scambi. È tuttavia necessario che l’effetto potenziale dell’intesa sul commercio interstatale sia sensibile o, in altri termini, che non sia insignificante.

Peraltro, un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.

Nel caso di mercati nazionali caratterizzati da un monopolio legale o di fatto, qualora la Commissione non abbia dimostrato l’esistenza di una concorrenza potenziale su simili mercati, essa non può affermare che accordi o pratiche relativi a tali mercati possono avere un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri.

(v. punti 151-155)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 169-170, 173-175, 247)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 171-172)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 176-177)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 234, 252)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 251)

12.    La prassi decisionale precedente della Commissione, di per sé, non serve come quadro giuridico per le ammende in materia di concorrenza, atteso che questo è unicamente definito dal regolamento n. 1/2003 e dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. Pertanto, decisioni concernenti altri casi non rivestono che un carattere indicativo per quanto concerne l’eventuale esistenza di una discriminazione, poiché è poco verosimile che le circostanze proprie di questi, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi considerati, siano identiche.

Tuttavia, il rispetto del principio della parità di trattamento, che osta a che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso e a che situazioni diverse siano trattate in modo analogo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato, si impone alla Commissione quando essa infligge un’ammenda ad un’impresa per infrazione delle regole della concorrenza come a qualsiasi istituzione in tutte le sue attività.

Nondimeno, le decisioni precedenti della Commissione in materia d’ammenda possono essere pertinenti con riguardo al rispetto del principio della parità di trattamento soltanto se si è dimostrato che le circostanze delle cause relative a queste altre decisioni, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi considerati, sono analoghe a quelle della fattispecie.

(v. punti 260-262)

13.    Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia infranto le norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata. È sufficiente pertanto che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di superare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

Al riguardo, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici che uniscono tale società controllata alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi.

Non si deve in particolare restringere tale valutazione ai soli elementi che si riferiscono alla politica commerciale stricto sensu della controllata, quale la strategia di distribuzione o dei prezzi. In particolare, la mera dimostrazione che è la controllata che gestisce tali aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere istruzioni al riguardo non può essere sufficiente per concludere per l’autonomia della controllata. A fortiori, il fatto che la società controllante si sia intromessa o meno nella gestione quotidiana della sua controllata è irrilevante.

La mera circostanza che la società controllante sia una società holding che non si intromette nell’attività di gestione della sua controllata non può essere sufficiente per escludere che essa abbia esercitato un’influenza determinante sulla controllata stessa. Infatti, nell’ambito di un gruppo di società, una holding è una società volta a raggruppare partecipazioni in diverse società e la cui funzione consiste nell’assicurarne l’unità di direzione.

(v. punti 277-280, 283)

14.    La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, in applicazione dell’articolo 229 CE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 autorizza quest’ultimo, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente solo di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche senza annullarlo, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta quando la questione del relativo importo sia sottoposta alla sua valutazione.

A questo proposito, il Tribunale non è vincolato dai calcoli della Commissione né dagli orientamenti di questa allorché si pronuncia in forza della propria competenza estesa al merito, ma deve effettuare la propria valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

(v. punti 300-301)