Language of document :

Cause riunite T‑57/04 e T‑71/04

Budějovický Budvar, národní podnik e Anheuser-Busch, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario figurativo contenente i termini “AB”, “genuine”, “budweiser”, “king of beers” — Marchio internazionale denominativo anteriore BUDWEISER — Denominazioni d’origine registrate ai sensi dell’Accordo di Lisbona — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 — Accoglimento e rigetto parziali dell’opposizione»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4)

1.      L’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario permette di proporre opposizione contro una domanda di registrazione di marchio comunitario sul fondamento di un segno diverso da un marchio anteriore.

Ai sensi dell’art. 8, n. 4, del detto regolamento, tale segno deve essere utilizzato nella prassi commerciale e avere una portata non puramente locale. Secondo il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, i diritti che ne derivano devono essere stati acquisiti prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario. Sempre secondo il diritto dello Stato membro applicabile a tale segno, quest’ultimo deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

Essendo l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 situato nella parte dedicata agli impedimenti relativi alla registrazione e tenuto conto dell’art. 74 dello stesso regolamento, l’onere di provare che il segno in questione dà il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo è a carico dell’opponente dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

In tale contesto, occorre tenere conto, specificamente, della normativa nazionale fatta valere e delle sentenze pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale fondamento l’opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dello Stato membro fatto valere e che questo permette di vietare l’uso di un marchio successivo. Inoltre, nel contesto dell’art. 8, n. 4, la prova dell’opponente deve porsi nella prospettiva del marchio comunitario di cui è domandata la registrazione.

(v. punti 85‑86, 88-89)

2.      Non è stato dimostrato che le denominazioni di origine ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER), BUDĚJOVICKÉ PIVO – BUDVAR (BUDWEISER BIER – BUDVAR), BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR) e BUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER) registrate per la birra presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ai sensi dell’Accordo di Lisbona e utilizzate nella normale prassi commerciale ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento 40/94 sul marchio comunitario, la cui portata non è solamente locale, conferiscono al loro titolare, sulla base del diritto francese vigente, il diritto di vietare l’uso del marchio figurativo comprendente gli elementi denominativi «AB», «genuine», «budweiser», «king of beers», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per prodotti diversi dalla birra rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Infatti, non è stato presentato alcun elemento che consenta di ritenere che le denominazioni di origine di cui trattasi possiedano una notorietà in Francia o che l’uso della denominazione geografica di cui trattasi, specificamente per i prodotti cui si riferisce il marchio figurativo richiesto, potesse usurpare o indebolire la notorietà – supponendo che essa fosse provata sul territorio francese – delle denominazioni di origine in questione, così come richiede il diritto francese come condizione per la tutela delle denominazioni di origine registrate ai sensi dell’Accordo di Lisbona contro l’uso di un nome geografico per prodotti o servizi non simili.

(v. punti 211 e 218)