Language of document : ECLI:EU:C:2023:968

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

7 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno allo sviluppo rurale – Articolo 29, paragrafo 3 – Agricoltura biologica – Sostegno finanziario alla produzione biologica in conversione – Nozioni di “primo periodo” e di “periodo di conversione” – Regolamento (CE) n. 889/2008 – Apicoltura biologica – Periodo minimo di conversione – Articolo 38, paragrafo 3 – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Articolo 17 – Conversione»

Nella causa C‑329/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 27 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 17 maggio 2022, nel procedimento

Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

contro

IW,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da Z. Csehi (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per lo Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie», da I.B. Zareva;

–        per IW, da D. Ormanov, advokat;

–        per la Commissione europea, da G. Koleva e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487), nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (direttore esecutivo aggiunto del Fondo agricolo nazionale, Bulgaria; in prosieguo: il «direttore esecutivo aggiunto») e IW, registrato come agricoltore, riguardo al diniego di aiuto finanziario a norma della misura 11, «Agricoltura biologica», del programma bulgaro per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»), a motivo che IW, come candidato a tale aiuto, non aveva rispettato l’obbligo di non superare i periodi minimi di conversione verso l’agricoltura biologica.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento (CE) n. 834/2007

3        Il considerando 25 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1), recita come segue:

«Si ritiene tuttavia opportuno limitare l’utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in conversione (…)».

4        L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)      “produzione biologica”: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

(...)

f)      “produzione animale”: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);

(...)

h)      “conversione”: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

(...)».

5        L’articolo 17 del medesimo regolamento, intitolato «Conversione», sancisce quanto segue:

«1.      Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

a)      il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1;

b)      durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;

c)      sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;

(...)

f)      gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

(...)».

 Regolamento n. 889/2008

6        Il considerando 23 del regolamento n. 889/2008 è redatto nei termini seguenti:

«La conversione all’agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente».

7        L’articolo 36 di tale regolamento, intitolato «Vegetali e prodotti vegetali», che figura al capo 5, intitolato «Norme di conversione», del titolo II di detto regolamento, così prevede al suo paragrafo 1:

«Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del [regolamento n. 834/2007] e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici».

8        L’articolo 37 di detto regolamento, intitolato «Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Le norme di conversione di cui all’articolo 36 del presente regolamento si applicano all’intera superficie dell’unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali».

9        L’articolo 38 dello stesso regolamento, intitolato «Animali e prodotti animali», così dispone:

«1.      Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un’azienda conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del [regolamento n. 834/2007] e all’articolo 9 e/o all’articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del [regolamento n. 834/2007] e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all’articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

a)      12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

b)      6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;

c)      10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

d)      6 settimane per le galline ovaiole.

2.      Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un’azienda all’inizio del periodo di conversione conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del [regolamento n. 834/2007], i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell’intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l’alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall’unità di produzione.

3.      I prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

4.      Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.

5.      Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall’apicoltura biologica».

 Regolamento n. 1305/2013

10      Il considerando 23 del regolamento n. 1305/2013 prevede quanto segue:

«I pagamenti agli agricoltori per la conversione all’agricoltura biologica o per il suo mantenimento dovrebbero incoraggiare loro a partecipare a tali iniziative, in risposta al crescente interesse della società per le pratiche agricole ecocompatibili e la rigorosa tutela del benessere degli animali. Per stimolare le sinergie per la biodiversità, è opportuno promuovere (…) i benefici derivanti dalla misura per l’agricoltura biologica (...). Per evitare il ritorno massiccio all’agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell’agricoltura biologica. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento a norma sia del presente regolamento che del regolamento (UE) n. 1307/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608)]. Per garantire l’uso efficace delle risorse del [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)], il sostegno dovrebbe essere limitato agli agricoltori in attività quali definiti all’articolo 9 del [regolamento n. 1307/2013]».

11      L’articolo 29 del regolamento n. 1305/2013, intitolato «Agricoltura biologica», è formulato nei termini seguenti:

«Il sostegno nell’ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del [regolamento n. 834/2007] e che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del [regolamento n. 1307/2013].

(...)

3.      Gli impegni assunti nell’ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all’agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell’agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore.

(...)».

 Diritto bulgaro

12      L’articolo 11, paragrafo 5, della Naredba no 4 za prilagane na myarka 11 «Biologichno zemedelie» ot Programata za razvitie na selskite rayoni za perioda 2014-2020 (regolamento n. 4 sull’attuazione della misura 11, «Agricoltura biologica», del programma per lo sviluppo rurale 2014-2020), del 24 febbraio 2015 (in prosieguo: il «regolamento n. 4»), prevede quanto segue:

«(5)      I beneficiari dell’aiuto ricevono i pagamenti previsti al paragrafo 1 per un periodo non superiore ai periodi minimi di conversione alla produzione biologica, in conformità all’articolo 36, paragrafo 1, all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 38 del [regolamento n. 889/2008]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      IW ha presentato una domanda di sostegno finanziario per l’anno 2016, per il secondo anno consecutivo, a norma del capitolo «Apicoltura biologica» della misura di cui trattasi. Tale domanda riguardava 150 colonie di api in conversione all’apicoltura biologica, con apiari situati nel villaggio di Belitsa (Bulgaria).

14      Il direttore esecutivo aggiunto ha emesso una lettera di notifica a norma della misura di cui trattasi per l’anno 2016, che respingeva sostanzialmente tale domanda.

15      IW ha contestato tale lettera dinanzi all’Administrativen sad Sliven (Tribunale amministrativo di Sliven, Bulgaria), che ha annullato detta lettera e ha rinviato il fascicolo dinanzi al direttore esecutivo aggiunto ai fini di una nuova decisione sulla domanda di sostegno finanziario di IW.

16      Dopo un nuovo esame di tale domanda, il direttore esecutivo aggiunto ha emesso una seconda lettera di notifica, a norma della misura di cui trattasi per l’anno 2016, con cui ha nuovamente rifiutato la concessione del sostegno richiesto (in prosieguo: la «seconda lettera di notifica»). Tale lettera indicava che, per le colonie di api dichiarate nella domanda di sostegno per il 2016, a norma della misura di cui trattasi, l’anno 2016 doveva essere considerato come secondo anno a partire dall’ultimo impegno di IW a norma del capitolo «Apicoltura biologica», e che l’obbligo di non superare i periodi minimi di conversione, previsto, in sostanza, all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 4, non era stato rispettato.

17      IW ha proposto ricorso avverso la seconda lettera di notifica dinanzi all’Administrativen sad Sliven (Tribunale amministrativo di Sliven), che ha rinviato la causa all’Administrativen sad Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo, Bulgaria).

18      Detto giudice ha annullato tale seconda lettera di notifica e ha rimesso gli atti al direttore esecutivo aggiunto ai fini di una nuova decisione.

19      Il direttore esecutivo aggiunto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’Administrativen sad Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo) dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), che è il giudice del rinvio.

20      Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013, nonché dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 38 del regolamento n. 889/2008, che esso ritiene necessaria per dirimere la controversia che gli è sottoposta.

21      Il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del [regolamento n. 1305/2013] debba essere interpretato nel senso che esso consente una disposizione di diritto nazionale [quale l’articolo 11, paragrafo 5 (già paragrafo 4), del regolamento n. 4] che limiti la possibilità di un sostegno finanziario per la conversione alla produzione biologica a un periodo non superiore ai periodi minimi di conversione previsti dagli articoli 36, paragrafo 1, 37, paragrafo 1, e 38 del [regolamento n. 889/2008].

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del [regolamento n. 1305/2013] debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di definire per legge un periodo massimo di durata per la concessione di un sostegno per la conversione all’agricoltura biologica esclusivamente in base al tipo di produzione e non in base alle caratteristiche specifiche del singolo caso.

3)      Come occorra interpretare l’enunciato “gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione” [articolo 29, paragrafo 3, [seconda] frase, del regolamento n. 1305/2013] e se le espressioni “primo periodo” e “periodo di conversione” siano utilizzate come sinonimi oppure abbiano significati diversi.

4)      Se l’enunciato “gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione” di cui all’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del [regolamento n. 1305/2013] debba essere interpretato nel senso che la misura complessiva “Agricoltura biologica” può essere richiesta e finanziata per un’attività di “conversione” all’agricoltura biologica per un periodo più breve rispetto a quello di cui all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, del medesimo regolamento, oppure nel senso che, nell’ambito dell’impegno generale di “agricoltura biologica”, vi è un primo periodo per le attività di conversione a tale tipo di agricoltura».

 Sulle questioni pregiudiziali

22      Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio sollecita l’interpretazione di diverse disposizioni del diritto dell’Unione e, segnatamente, dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1305/2013 e dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’articolo 37, paragrafo 1, e dell’articolo 38 del regolamento n. 889/2008.

23      Occorre ricordare preliminarmente che, secondo una costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

24      Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

25      Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

26      Orbene, è chiaro che l’articolo 36, paragrafo 1, e l’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 889/2008, cui è fatto riferimento nella prima questione pregiudiziale, riguardano le norme di conversione relative, rispettivamente, da una parte, ai vegetali e ai prodotti vegetali e, dall’altra, alle aree destinate alla produzione animale biologica. Dunque, tali disposizioni non risultano direttamente pertinenti al fine di fornire una soluzione alla controversia principale, che riguarda una domanda di aiuto finanziario per la conversione di apiari all’apicoltura biologica.

27      Pertanto, la prima questione pregiudiziale deve essere dichiarata irricevibile nella misura in cui riguarda l’articolo 36, paragrafo 1, e l’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 889/2008.

28      L’articolo 38 di tale regolamento risulta di per sé direttamente pertinente al fine di fornire una soluzione alla controversia principale, in quanto il suo paragrafo 3 fissa il periodo di conversione minimo per i prodotti dell’apicoltura.

29      Di conseguenza, si deve considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato dichiarando che, in primo luogo, esso non osta ad una disposizione nazionale che circoscrive la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario per la conversione di apiari all’apicoltura biologica al periodo minimo di conversione previsto all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento n. 889/2008; in secondo luogo, se gli Stati membri possano fissare una periodo massimo per la concessione di un sostegno alla conversione all’agricoltura biologica esclusivamente in funzione del tipo di produzione e non in funzione delle specificità di ogni caso particolare, e, in terzo luogo, se gli Stati membri siano legittimati a decidere che la conversione all’agricoltura biologica possa dar luogo ad un sostegno per un periodo più breve di quello, compreso tra cinque e sette anni, previsto all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1305/2013.

30      Conformemente ad una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 gennaio 2020, Ursa Major Services, C‑814/18, EU:C:2020:27, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

31      Con riferimento al dettato dell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013, occorre ricordare che, secondo tale disposizione, «se il sostegno è concesso per la conversione all’agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione».

32      Occorre anzitutto osservare che la nozione di «conversione» è definita all’articolo 2, lettera h), del regolamento n. 834/2007 come la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica.

33      L’articolo 17 del regolamento n. 834/2007, intitolato «Conversione», fissa le norme che si applicano alle aziende che intraprendono attività di produzione biologica, precisando, da una parte, al suo paragrafo 1, lettera a), che il «periodo di conversione» ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, e, dall’altra, al suo paragrafo 1, lettera b), che durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dallo stesso regolamento.

34      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale.

35      Risulta dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 dello stesso regolamento, che, durante il periodo di conversione, per quanto si applichino le disposizioni relative al metodo di produzione biologico, gli agricoltori non sono autorizzati a commercializzare gli animali e i prodotti di origine animale, realizzati durante tale periodo, utilizzando termini, nell’etichettatura e nella pubblicità, che fanno riferimento al metodo di produzione biologico.

36      Il regolamento n. 889/2008, relativo alle modalità d’applicazione del regolamento n. 834/2007, definisce, di per sé, al capo 5, intitolato «Norme di conversione», del suo titolo II, periodi di conversione specifici per tipo di coltura o di produzione animale.

37      L’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento n. 889/2008, che figura in tale capo 5, dispone che «i prodotti dell’apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno».

38      Dal testo di tale disposizione risulta chiaramente che il periodo di conversione armonizzata in essa previsto è un periodo minimo, anteriormente alla scadenza del quale i prodotti dell’apicoltura non possono essere venduti con riferimenti alla produzione biologica. Il caso specifico in cui tale obbligo di rispettare un periodo minimo di conversione può non essere applicato è enunciato al paragrafo 4 dell’articolo 38 di tale regolamento.

39      Inoltre, riguardo all’espressione «primo periodo», contenuta nell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013, occorre sottolineare che, sebbene sia utilizzata più volte in tale regolamento, essa non vi viene definita. Essa non è definita neppure nel regolamento n. 834/2007 o nel regolamento n. 889/2008. Pertanto, occorre interpretarla tenendo conto del suo senso abituale e del suo comune contesto d’uso (v., per analogia, sentenze del 16 luglio 2009, Horvath, C‑428/07, EU:C:2009:458, punto 34, nonché del 27 febbraio 2014, van der Ham e van der Ham-Reijersen van Buuren, C‑396/12, EU:C:2014:98, punto 32).

40      A tal riguardo, l’espressione «primo periodo» designa abitualmente il periodo di inizio. Orbene, la prima frase dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento n. 1305/2013 dispone che «gli impegni assunti nell’ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni». Tuttavia, la seconda frase di tale disposizione prevede che, se il sostegno è concesso per la conversione all’agricoltura biologica, gli Stati membri «possono» definire un «primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione».

41      Si deve pertanto considerare che, alla luce del contesto dell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013, la nozione di «primo periodo» riguarda un periodo durante il quale gli agricoltori prendono gli impegni in conformità di tale disposizione e che può essere più breve del periodo compreso tra 5 e 7 anni previsto nella prima frase dello stesso paragrafo.

42      Tali impegni sono, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 29 del regolamento n. 1305/2013, impegni presi volontariamente dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori per ottenere l’aiuto concesso a norma della misura «Agricoltura biologica». Si tratta degli impegni di adottare o di mantenere metodi e pratiche dell’agricoltura biologica, come definiti nel regolamento n. 834/2007.

43      Ne consegue che le nozioni di «primo periodo» e di «periodo di conversione», contenute nell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013, non possiedono lo stesso significato, in quanto il «primo periodo» riguarda la prima assunzione di impegni da parte del beneficiario di un sostegno concesso a norma di tale disposizione, mentre la seconda nozione è definita all’articolo 17 del regolamento n. 834/2007.

44      Occorre anche ricordare che gli Stati membri attuano il regolamento n. 1305/2013 attraverso i loro programmi di sostegno allo sviluppo rurale e che tale regolamento lascia loro la possibilità di adottare un insieme di misure intese a rispondere alle priorità dell’Unione europea per lo sviluppo rurale. Ogni Stato membro dovrebbe quindi elaborare un programma nazionale di sviluppo rurale che copra tutto il suo territorio, una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale sia una serie di programmi regionali, che attuino una strategia funzionale alle priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale. Ne consegue che il regolamento n. 1305/2013 lascia agli Stati membri un margine discrezionale per quanto concerne le modalità di attuazione degli aiuti che esso prevede. Tale margine discrezionale può riguardare l’organizzazione dei programmi nazionali di sviluppo rurale nonché l’attuazione delle prescrizioni di tale regolamento (v. sentenza del 1º dicembre 2022, DELID, C‑409/21, EU:C:2022:946, punti da 25 a 27 e 29 e giurisprudenza ivi citata).

45      Conseguentemente, occorre considerare che, alla luce della formulazione e del contesto dell’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013, sebbene gli impegni a titolo del mantenimento o dell’adozione volontari delle pratiche e dei metodi dell’agricoltura biologica siano presi per un periodo compreso tra cinque e sette anni, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare, quando viene concesso un aiuto per la conversione all’agricoltura biologica, un primo periodo, durante il quale tale impegno viene assunto, che sia più breve, a condizione di allinearlo al periodo di conversione pertinente ratione materiae, come armonizzato dal regolamento n. 889/2008. Nel caso di specie, si tratta del periodo di conversione minimo di un anno, previsto per la conversione all’apicoltura biologica a norma dell’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento n. 889/2008.

46      Da quanto precede risulta che gli Stati membri possono prevedere che il periodo minimo di conversione applicabile, come armonizzato e previsto dal regolamento n. 889/2008, coincida, sul loro territorio, con un periodo massimo ai fini della concessione di un sostegno finanziario per la conversione all’agricoltura biologica.

47      Riguardo alla questione se, in sostanza, i periodi di conversione possano essere determinati esclusivamente in funzione del tipo di produzione e non in funzione del caso specifico, è sufficiente ricordare che lo Stato membro deve conformarsi all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 834/2007, secondo il quale sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale, nonché al regolamento n. 889/2008, recante modalità d’applicazione del medesimo regolamento n. 834/2007, il quale definisce - al suo capo 5, titolo II - tali periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale,. Dall’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento n. 889/2008 risulta che esiste un periodo di conversione specifico per i prodotti dell’apicoltura.

48      Occorre ricordare che tali regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Uno Stato membro non può pertanto fissare periodi di conversione diversi dai periodi di conversione armonizzati come previsti nel regolamento n. 889/2008.

49      Le considerazioni che precedono sono corroborate dagli obiettivi della normativa in cui si inserisce l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013.

50      Infatti, secondo il considerando 23 di tale regolamento, per evitare il ritorno massiccio all’agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento dell’agricoltura biologica. I pagamenti dovrebbero contribuire a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti, limitatamente a quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento a norma sia del regolamento n. 1305/2013 che del regolamento n. 1307/2013.

51      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che:

–        esso non osta a una disposizione nazionale che circoscrive la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario per la conversione all’apicoltura biologica al periodo minimo di conversione previsto all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento n. 889/2008;

–        in tal modo, gli Stati membri possono fissare un periodo massimo per la concessione del sostegno per la conversione all’agricoltura biologica, allineandosi al periodo di conversione specifico che, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 834/2007, è definito dalla normativa dell’Unione in funzione esclusivamente del tipo di coltura o di produzione animale;

–        gli Stati membri possono pertanto decidere che la conversione all’agricoltura biologica dia eventualmente luogo ad un sostegno per un periodo più breve di quello compreso tra cinque e sette anni previsto all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, di tale regolamento.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

–        esso non osta a una disposizione nazionale che circoscrive la possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario per la conversione all’apicoltura biologica al periodo minimo di conversione previsto all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli;

–        in tal modo, gli Stati membri possono fissare un periodo massimo per la concessione del sostegno per la conversione all’agricoltura biologica, allineandosi al periodo di conversione specifico che, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, è definito dalla normativa dell’Unione europea in funzione esclusivamente del tipo di coltura o di produzione animale;

–        gli Stati membri possono pertanto decidere che la conversione all’agricoltura biologica dia eventualmente luogo ad un sostegno per un periodo più breve di quello compreso tra cinque e sette anni previsto all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1305/2013.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.