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Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 - IMI e a./ Commissione

(Causa T-378/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: IMI plc (Birmingham, Regno Unito), IMI Kynoch Ltd (Birmingham, Regno Unito), Yorkshire Fittings Limited (Leeds, Regno Unito), VSH Italia Srl (Bregnano Italia), Acquatis France SAS (La Chapelle St. Mesmin, Francia) e Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Struys e D. Arts)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare gli artt. 2, lett. b), n. 1 e 2, lett. b), n. 2 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, nella versione modificata dalla decisione della Commissione 29 settembre 2006 relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F-1/38.121- Raccordi - C(2006)4180 def.);

in via subordinata ridurre le ammende imposte alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiedono il parziale annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006)4180 def. nel caso COMP/F-1/38.121- Raccordi, con cui la Commissione dichiarava che le ricorrenti, assieme ad altre imprese, avessero violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo mediante fissazione di prezzi, accordi sul listino dei prezzi, accordi su sconti e ribassi, accordi su meccanismi che attuano aumenti dei prezzi, attribuzione dei mercati nazionali, assegnazione di clienti e scambio di altre informazioni commerciali.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità e di non-discriminazione dal momento che l'ammenda imposta alle ricorrenti nella decisione contestata è eccessiva in relazione al numero delle ricorrenti così come al mercato in esame se comparata con l'approccio della Commissione nelle sue precedenti decisioni. La Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, includendo le vendite di raccordi di presse nella misura del mercato in esame al fine di stabilire la gravità della violazione.

Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione commetteva un manifesto errore di valutazione considerando che i ricorrenti non avevano fornito la prova della relazione tra il Regno Unito e gli accordi paneuropei. La Commissione deduceva altresì un'inadeguata motivazione a questo riguardo. Rifiutando di concedere ai ricorrenti una riduzione delle loro ammende per la loro cooperazione al di fuori della comunicazione sulla cooperazione1 per fornire prove di una relazione tra il Regno Unito e il cartello paneuropeo, mentre concedeva alla società FRA.BO una riduzione della sua ammenda sulla stessa base per fornire prove della continuazione successiva all'ispezione, la Commissione violava altresì il principio di parità di trattamento.

Oltre a ciò, il ricorrente deduce che la Commissione violava l'art. 253 dal momento che la contestata decisione non fornisce alcuna motivazione per imporre un importo aggiuntivo di EUR 2.04 milioni ai ricorrenti Aquatis France e Simplex Amaturen + Fittings.

Infine, i ricorrenti deducono che, imponendo un'ammenda separata su Aquatis France e Simplex Amaturen + Fittings in aggiunta all'ammenda già imposta su ogni altra società madre predecessora o attuale, la Commissione violava il principio "non bis in idem" secondo cui nessuno può essere condannato due volte per la medesima violazione.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.