Language of document : ECLI:EU:T:2013:359

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

8 luglio 2013

Causa T‑238/11 P

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di invalidità – Pagamento di arretrati – Interessi di mora – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F‑81/09).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, primo comma, c)]

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

4.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza della motivazione – Ricorso, da parte del Tribunale della funzione pubblica, a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e allegato I, art. 7, § 1)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro la decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese – Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 28, 29, 31, 32, 36, 42 e 44)

Riferimento:

Corte: 8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, Racc. pag. I‑1, punto 68; Corte 11 novembre 2003, Martinez/Parlamento, C‑488/01 P, Racc. pag. I‑13355, punti da 39 a 41; Corte 19 marzo 2004, Lucaccioni/Commissione, C‑196/03 P, Racc. pag. I‑2683, punti 40 e 41, e la giurisprudenza ivi citata; Corte 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 426

Tribunale: 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, punto 59; Tribunale 4 aprile 2011, Marcuccio/Commissione, T‑239/09 P, punto 62

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 27, 45 e 63)

Riferimento:

Corte: 11 novembre 2004, Ramondín e a./Commissione, C‑186/02 P e C‑188/02 P, Racc. pag. I‑10653, punto 60; Corte 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, Racc. pag. I‑5719, punto 61

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale: 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P, punto 23, e la giurisprudenza ivi citata

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 51)

Riferimento:

Tribunale: 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P, punto 34, e la giurisprudenza citata

5.      Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l’asserita illegittimità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili.

(v. punto 76)

Riferimento:

Tribunale: 9 settembre 2009, Nijs/Corte dei Conti, T‑375/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑65 e II‑B‑1‑413, punto 71, e la giurisprudenza ivi citata