Language of document : ECLI:EU:T:2009:319

Causa T‑369/06

Holland Malt BV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Produzione di malto — Aiuto all’investimento — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune — Lesione della concorrenza — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione

(Art. 87, n. 1, CE)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato — Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri

(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Criteri di valutazione — Effetto degli orientamenti adottati dalla Commissione

(Art. 87, n. 3, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c), CE

[Art. 87, n. 3, lett. c), CE; comunicazione della Commissione 2000/C 28/02]

5.      Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Diritto a una buona amministrazione — Trattamento diligente e imparziale delle pratiche

1.      Riguardo alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve unicamente esaminare se i detti aiuti siano idonei ad incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza.

Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforzi la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi ultimi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.

Una sovvenzione ad un investimento finalizzato all’ammodernamento e all’incremento delle capacità di produzione di un’impresa rafforza necessariamente la posizione concorrenziale di quest’ultima rispetto a quella dei suoi concorrenti, i quali devono finanziare siffatti investimenti mediante proprie risorse, oppure rinunciarvi.

Il carattere esiguo del volume assoluto delle vendite che ricadono negli scambi intracomunitari o la proporzione limitata di dette vendite rispetto alla totalità della produzione di un’impresa è senza rilievo sotto il profilo della valutazione dell’incidenza su detti scambi, stante il fatto che non esiste una soglia o percentuale al di sotto della quale si possa considerare che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati.

(v. punti 37, 47-48, 50)

2.      Anche nell’ipotesi in cui possa evincersi dalle circostanze in cui un aiuto di Stato è stato concesso che esso è atto a incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.

Tuttavia, è sufficiente che la Commissione dimostri che gli aiuti considerati siano idonei a incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minaccino di falsare la concorrenza, senza che sia necessario delimitare il mercato di cui trattasi e analizzare la sua struttura nonché i rapporti di concorrenza che ne discendono.

Peraltro, il rafforzamento di un’impresa che, sino a quel momento, non partecipava a scambi intracomunitari può collocarla in una situazione che le consente di inserirsi nel mercato di un altro Stato membro, cosicché una misura che sfoci in un tale rafforzamento può incidere su detti scambi.

(v. punti 59, 63-64)

3.      La Commissione gode, nell’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. La Commissione può imporsi indirizzi per l’esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti, come gli orientamenti, che contengano criteri indicativi sulla condotta che essa intende tenere.

Gli orientamenti non possono essere intesi unicamente in base alla loro formulazione. Occorre interpretarli alla luce dell’art. 87 CE e dell’obiettivo contemplato da tale disposizione, vale a dire quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune.  Del pari, se è vero che la Commissione è vincolata alle discipline o alle comunicazioni da essa emanate in materia di aiuti di Stato, lo è unicamente nei limiti in cui tali testi non si discostino da una corretta applicazione delle norme del Trattato, poiché detti testi non possono essere interpretati in modo tale da restringere la portata degli artt. 87 CE e 88 CE o contravvenire agli obiettivi da essi contemplati.

(v. punti 92-93, 132-133)

4.      Gli aiuti di Stato all’investimento rafforzano per loro stessa natura la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto a quella dei suoi concorrenti, poiché l’importo concesso diminuisce i costi inerenti all’investimento gravanti sul beneficiario, favorendolo quindi rispetto agli altri produttori del settore che hanno realizzato o intendono realizzare un simile investimento a proprie spese. Pertanto, grazie alla maggiore competitività del beneficiario dovuta all’aiuto, quest’ultimo produce, di per sé, l’effetto di consentirgli di trovare più facilmente sbocchi per i suoi prodotti rispetto alle produzioni non sovvenzionate. Invero, più la sovvenzione è cospicua, più facilmente si possono trovare sbocchi per i prodotti del beneficiario.

Ne consegue che, se l’esame ai sensi del punto 4.2.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo cui non sono concessi aiuti se non è stata sufficientemente dimostrata la possibilità di individuare sbocchi normali sul mercato per i prodotti in causa, è stato effettuato sostanzialmente in base all’esistenza di sbocchi per la produzione sovvenzionata del beneficiario dell’aiuto in causa e non tenendo conto della situazione del mercato in generale in cui il beneficiario si trova in concorrenza con gli altri produttori per i medesimi sbocchi, ciò consentirebbe l’autorizzazione di un aiuto che, falsando la concorrenza, garantisce gli sbocchi per i prodotti del beneficiario anche su un mercato caratterizzato da una sovrapproduzione o una sovraccapacità, in cui i concorrenti non sovvenzionati incontrano difficoltà per la commercializzazione dei loro prodotti. Una siffatta interpretazione degli orientamenti sarebbe dunque in contrasto con l’art. 87 CE.

Peraltro, il criterio sancito al punto 4.2.5 degli orientamenti rispecchia la condizione che emerge dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE, secondo cui nessun aiuto che alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune può essere compatibile con il mercato comune.

(v. punti 91, 135-136, 176)

5.      In materia di aiuti di Stato, il rispetto del principio di buona amministrazione esige un esame diligente e imparziale della misura controversa da parte della Commissione. Spetta pertanto a quest’ultima raccogliere tutte le indicazioni necessarie, domandando, in particolare, informazioni ai beneficiari, al fine di decidere in base ad una piena conoscenza degli elementi di fatto rilevanti alla data di adozione della sua decisione.

(v. punto 195)