Language of document : ECLI:EU:T:2008:519

Causa T‑185/05

Repubblica italiana

contro

Commissione delle Comunità europee

«Regime linguistico — Modalità di applicazione in materia di assunzione nella funzione pubblica dell’Unione europea — Ricorso di annullamento fondato sull’art. 230 CE — Ricorso proposto da uno Stato membro diretto, da una parte, contro la decisione della Commissione di pubblicare gli avvisi di posto vacante per i posti di inquadramento superiore in tedesco, francese e inglese e, dall’altra, contro l’avviso di posto vacante della Commissione, pubblicato nelle suddette tre lingue, al fine di assegnare il posto di direttore generale dell’OLAF — Ricevibilità — Termini di ricorso — Atti impugnabili — Motivazione — Artt. 12 CE, 230 CE e 290 CE — Regolamento n. 1 — Artt. 1 quinquies e 27 dello Statuto — Principio di non discriminazione»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Diritto di ricorso degli Stati membri — Ricorso proposto da uno Stato membro avverso atti di un’istituzione relativi ai rapporti con i suoi funzionari e agenti

(Art. 230 CE; Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti

(Art. 230, primo comma, CE; Statuto dei funzionari, art. 29, n. 2)

3.      Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo

(Art. 230, quinto comma, CE)

4.      Comunità europee — Regime linguistico — Esistenza di un principio generale che sancisce il diritto di ogni cittadino alla redazione nella propria lingua di qualsiasi atto suscettibile di incidere sui suoi interessi — Insussistenza

(Artt. 290 CE e 314 CE; regolamento del Consiglio n. 1)

5.      Funzionari — Assunzione — Avviso di posto vacante — Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale unicamente in alcune lingue ufficiali

1.      Se sono soddisfatti i requisiti per l’applicazione dell’art. 230 CE, tale disposizione può servire da fondamento a un ricorso di annullamento degli atti della Commissione relativi al settore della funzione pubblica europea, introdotto da ricorrenti non ricompresi nell’art. 91 dello Statuto, vale a dire ricorrenti che non siano né funzionari né agenti comunitari né candidati ad un impiego nella funzione pubblica europea. Pertanto, il diritto di uno Stato membro di introdurre un ricorso di annullamento, fondato sull’art. 230 CE, contro gli atti decisori della Commissione non può essere messo in discussione sostenendo che tali atti vertono su questioni relative alla funzione pubblica europea.

(v. punti 27‑28)

2.      Né l’art. 29, n. 2, dello Statuto dei funzionari, che autorizza ogni istituzione ad adottare una procedura diversa da quella del concorso per l’assunzione del personale di inquadramento superiore, né alcuna altra disposizione impediscono ad un’istituzione di adottare, precedentemente all’avvio di una procedura concreta per l’assegnazione di un posto di inquadramento superiore, norme di applicazione generale che fissino in modo definitivo quantomeno alcuni aspetti della procedura da seguire per l’assunzione del personale di inquadramento superiore nell’ambito dell’istituzione stessa. Dette norme producono effetti giuridici vincolanti in quanto l’istituzione interessata non può, fintantoché esse non siano modificate o abrogate, discostarsene all’atto dell’assunzione per un posto determinato di detta categoria. In tal caso, un ricorrente privilegiato, come uno Stato membro, può immediatamente contestare con un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE la legittimità di tali norme, senza dover attendere la loro attuazione in un caso concreto.

Gli avvisi di posto vacante, in quanto determinano, definendo i requisiti relativi all’accesso all’impiego, quali siano i soggetti la cui candidatura può essere presa in considerazione, costituiscono atti lesivi rispetto ai potenziali candidati la cui candidatura sia esclusa da tali requisiti.

(v. punti 46, 55)

3.      In mancanza di pubblicazione o di notificazione, spetta a colui che ha conoscenza dell’esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole. Con tale riserva, il termine per la presentazione del ricorso può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto di cui trattasi, in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso. Quando non è possibile stabilire con certezza la data a partire dalla quale il ricorrente ha avuto una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell’atto che impugna, si deve ritenere che il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno in cui può essere provato che il ricorrente aveva già tale conoscenza.

(v. punti 68, 70)

4.      I numerosi riferimenti nel Trattato all’uso delle lingue nell’Unione europea, tra i quali, segnatamente, gli artt. 290 CE e 314 CE non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce ad ogni cittadino il diritto a che tutto ciò che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto in ogni caso nella sua lingua. Un principio del genere non può nemmeno dedursi dal regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.

(v. punti 116‑117)

5.      Se un’istituzione decide di pubblicare nella Gazzetta ufficiale il testo integrale di un avviso di posto vacante per un posto di inquadramento superiore unicamente in alcune lingue, essa deve, al fine di evitare una discriminazione fondata sulla lingua tra i candidati potenzialmente interessati da tale avviso, adottare misure adeguate al fine di informare l’insieme di tali candidati dell’esistenza dell’avviso di posto vacante di cui trattasi e delle edizioni in cui esso è stato pubblicato integralmente. Nella misura in cui tale requisito risulti soddisfatto, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un avviso di posto vacante della categoria prevista in un numero limitato di lingue non è tale da provocare una discriminazione tra i diversi candidati se è pacifico che essi possiedono una sufficiente padronanza di almeno una di queste lingue, tale da consentire loro di prendere utilmente conoscenza del contenuto dell’avviso. Per contro, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del testo dell’avviso di posto vacante unicamente in alcune lingue comunitarie, quando invece anche soggetti che conoscano solo altre lingue comunitarie potrebbero presentare la loro candidatura, è tale da condurre, in assenza di altre misure intese a consentire a quest’ultima categoria di candidati potenziali di prendere utilmente conoscenza del contenuto di tale avviso, ad una discriminazione a loro danno. In tale ipotesi, infatti, i candidati di cui è causa si troverebbero in una posizione meno favorevole rispetto agli altri candidati, dato che non sarebbero in grado di prendere utilmente conoscenza delle qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante nonché dei requisiti e delle regole della procedura di assunzione. Orbene, una siffatta conoscenza costituisce un presupposto necessario per la migliore presentazione possibile della loro candidatura, al fine di potersi giovare delle più ampie possibilità di essere scelti per il posto di cui è causa.

(v. punti 130‑131, 135‑136)