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Ricorso proposto il 20 novembre 2013 – alfavet Tierarzneimittel/UAMI – Millet Innovation (Epibac)

(Causa T-613/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: alfavet Tierarzneimittel GmbH (Neumünster, Germania) (rappresentante: U. Bender, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Millet Innovation SA (Loriol sur Drome, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 6 settembre 2013, procedimento R 1253/2012-4, nel senso di rigettare l’opposizione;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Epibac» per prodotti delle classi 3, 5 e 31 ̶ Domanda di marchio comunitario n. 6 861 124.Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Millet Innovation SA.Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi «EPITACT» per prodo

one di ricorso del convenuto del 6 settembre 2013, procedimento R 1253/2012-4, nel senso

di rigettare l’opposizione;condannare il convenuto alle spese. Motivi e principali argomentiRichiedente il marchio comunitario: la ricorrente.Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Epibac» per prodotti delle classi 3, 5 e 31 ̶ Domanda di marchio comunitario n. 6 861 124.Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Millet Innovation SA.Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi denominativi «EPITACT» per prodotti delle classi 3, 5 e 10.Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso.Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009.