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Ricorso proposto il 19 aprile 2024 – Commissione europea / Granducato di Lussemburgo

(Causa C-275/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, I. Zaloguin, M. Wasmeier, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Dichiarare che, non avendo recepito correttamente:

le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1),

nonché le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, della stessa direttiva, in combinato disposto con il suo articolo 10, paragrafo 3, per quanto riguarda la procedura del mandato d’arresto europeo,

il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;

Condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso ha ad oggetto un recepimento non corretto da parte del Lussemburgo dell’articolo 5, paragrafi 2 e 4, considerati separatamente e in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/48. Tale direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d’arresto europeo, ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Dopo aver esaminato la conformità delle misure nazionali di attuazione comunicate dal Lussemburgo quali atti di recepimento della direttiva 2013/48 nell’ordinamento giuridico nazionale, la Commissione ha ritenuto che il testo della legge del 10 agosto 1992 relativa alla protezione dei giovani, come notificato dal Lussemburgo quale atto di recepimento della direttiva, e che disciplina l’applicazione delle misure adottate nei confronti dei minori nei procedimenti giudiziari in Lussemburgo, non riflettesse gli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4, di tale direttiva (in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva per quanto riguarda la procedura relativa al mandato d’arresto europeo).

La Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti del Lussemburgo nel novembre 2021 e ha inviato ad esso un parere motivato nel giugno 2023. Non ritenendosi soddisfatta delle risposte fornite, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

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