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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Bundesrepublik Deutschland / SpaceNet AG (C‑793/19), Telekom Deutschland GmbH (C‑794/19)

(Cause riunite C-793/19 e C-794/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6, 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenute: SpaceNet AG (C‑793/19), Telekom Deutschland GmbH (C‑794/19)

Dispositivo

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo l, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che esso:

osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione;

non osta a misure legislative nazionali:

che consentono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, e il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l’esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia;

che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;

che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;

che prevedono, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della pubblica sicurezza, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi all’identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e

che consentono, a fini di lotta ai reati gravi e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un’ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell’autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono,

quando tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi è subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongono di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

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1 GU C 45 du 10.2.2020.