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Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 - BIA Separations / Commissione

(Causa T-88/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BIA Separations d.o.o. (Lubiana, Slovenia) (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione implicita della Commissione 10 dicembre 2010 che respinge la domanda confermativa della ricorrente di accesso alla decisione della Commissione sull'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008)2181) e al progetto di decisione della Commissione che modifica l'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti relativo allo strumento finanziario di condivisione del rischio (C(2008)8058);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico secondo il quale la Commissione avrebbe violato l'art. 296 TFUE non rispondendo alla domanda confermativa della ricorrente di accesso all'informazione entro il termine previsto dall'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 1.

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1 - GU L 145, pag. 43.