Language of document : ECLI:EU:T:2014:629

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 luglio 2014 (*)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico di radiodiffusione – Aiuto previsto dalla Spagna a favore della RTVE – Modifica del regime di finanziamento – Sostituzione dei redditi provenienti dalla pubblicità con nuovi tributi gravanti sugli operatori della televisione e delle telecomunicazioni – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Misura fiscale che costituisce la modalità di finanziamento dell’aiuto – Esistenza di un vincolo di destinazione necessario tra il tributo e l’aiuto – Influenza diretta del gettito tributario sull’entità dell’aiuto – Proporzionalità»

Nella causa T‑533/10,

DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, con sede in Tres Cantos (Spagna), rappresentata da H. Brokelmann e M. Ganino, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da

Telefónica de España, SA, con sede in Madrid (Spagna),

Telefónica Móviles España, SA, con sede in Madrid,

rappresentate da F. González Díaz e F. Salerno, avvocati,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Valero Jordana e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente da J. Rodríguez Cárcamo e M. Muñoz Pérez, successivamente da Muñoz Pérez, successivamente da S. Centeno Huerta e N. Díaz Abad, successivamente da Díaz Abad e infine da M. Sampol Pucurull, avvocati dello Stato,

e da:

Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), con sede in Madrid, rappresentata da A. Martínez Sánchez e J. Rodríguez Ordóñez, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso, la DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione 2011/1/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C 38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) (GU 2011, L 1, pag. 9; in prosieguo: la «decisione impugnata»). In tale decisione, la Commissione ha constatato che il sistema di finanziamento della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), modificato dal Regno di Spagna dalla Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (legge 8/2009, del 28 agosto 2009, relativa al finanziamento della RTVE, BOE n. 210, del 31 agosto 2009, pag. 74003; in prosieguo: la «legge n. 8/2009»), che modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (legge 17/2006, del 5 giugno 2006, relativa alla radio e alla televisione pubbliche, BOE n. 134, del 6 giugno 2006, pag. 21270; in prosieguo: la «legge n. 17/2006»), era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

 Fatti e decisione impugnata

2        La ricorrente è una società specializzata nella gestione e nel funzionamento, sul mercato spagnolo, di una piattaforma a pagamento di televisione digitale tramite satellite (Digital +), nonché nella messa a punto di canali tematici.

3        La RTVE è l’organismo pubblico di radiodiffusione e di telediffusione spagnolo, al quale è stato assegnato un incarico di servizio pubblico in tali settori dalla legge n. 17/2006.

4        La legge n. 17/2006 prevedeva un regime di finanziamento duplice della RTVE. In forza di tale legge, da un lato, la RTVE disponeva di introiti provenienti dalle sue attività commerciali, e segnatamente dalla vendita di spazi pubblicitari. Dall’altro, essa riceveva una compensazione dallo Stato spagnolo per lo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico. Tale sistema di finanziamento (in prosieguo: il «regime di finanziamento esistente della RTVE») è stato approvato dalla Commissione delle Comunità europee nelle sue decisioni C (2005) 1163 definitivo, del 20 aprile 2005, relativa ad un aiuto di Stato a favore della RTVE (E 8/05) (sintesi in GU 2006, C 239, pag. 17), e C (2007) 641 definitivo, del 7 marzo 2007, relativa al finanziamento di misure di riduzione dell’organico alla RTVE (NN 8/07) (sintesi in GU 2007, C 109, pag. 2).

5        Il 22 giugno 2009, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa al disegno di legge sfociato nella legge n. 8/2009. Il 5 agosto 2009, la Commissione ha chiesto informazioni al Regno di Spagna in merito a tale disegno di legge.

6        La legge n. 8/2009, entrata in vigore il 1° settembre 2009, ha modificato il regime di finanziamento esistente della RTVE.

7        Anzitutto, la legge n. 8/2009 prevedeva che, a partire dalla fine del 2009, la pubblicità, la televendita, la sponsorizzazione e i servizi di accesso a pagamento non costituissero più fonti di finanziamento per la RTVE. Le uniche fonti di reddito commerciali delle quali la RTVE continuava a disporre successivamente a tale data erano quelle provenienti dalla prestazione di servizi a terzi e dalla vendita delle proprie produzioni [articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della legge n. 8/2009]. Tali redditi si limitavano ad un importo pari a circa EUR 25 milioni (punto 9 della decisione impugnata).

8        Quindi, per compensare la perdita degli altri introiti commerciali, la legge n. 8/2009 ha introdotto o modificato, al suo articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e ai suoi articoli da 4 a 6, le tre misure fiscali seguenti:

–        una nuova imposta del 3% degli introiti degli operatori di servizi televisivi ad accesso libero e dell’1,5% degli introiti degli operatori di servizi televisivi a pagamento stabiliti in Spagna; il contributo di tale imposta al bilancio della RTVE non può superare il 15% (per quanto riguarda la televisione ad accesso libero) e il 20% (per quanto riguarda la televisione a pagamento) del totale delle sovvenzioni destinate annualmente alla RTVE e tutti gli introiti fiscali che eccedono queste percentuali confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 6 della legge n. 8/2009];

–        una nuova imposta dello 0,9% del reddito operativo lordo (escluso quello generato sul mercato di riferimento all’ingrosso) degli operatori dei servizi di telecomunicazione stabiliti in Spagna, iscritti nel registro degli operatori della commissione del mercato delle telecomunicazioni e il cui ambito geografico corrisponda al territorio dello Stato spagnolo o sia superiore a quello di una comunità autonoma i cui servizi, audiovisivi o altri, prevedano la pubblicità, per uno dei seguenti servizi: servizio telefonico fisso, servizio telefonico mobile e fornitura d’accesso a Internet; il contributo al sostegno totale delle sovvenzioni destinato annualmente alla RTVE non può superare il 25%, e tutti gli introiti fiscali che eccedono questa percentuale confluiscono nelle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 5 della legge n. 8/2009];

–        una percentuale dell’80%, per un importo massimo di EUR 330 milioni, del rendimento della tassa esistente sulla riserva di proprietà pubblica radioelettrica. Il resto viene devoluto alle entrate dell’amministrazione dello Stato spagnolo e questa percentuale può essere modificata in conformità alle leggi sul bilancio generale dello Stato spagnolo [articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e articolo 4 della legge n. 8/2009].

9        Inoltre, la compensazione per l’adempimento agli obblighi di servizio pubblico, prevista dalla legge n. 17/2006, è stata mantenuta [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 8/2009]. In tal senso, qualora le summenzionate fonti di finanziamento [e alcune altre fonti senza grande importanza previste all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da f) a i), della legge n. 8/2009] non fossero sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo era obbligato, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, a colmare tale scarto. Pertanto, il sistema di finanziamento duplice della RTVE si trovava trasformato in un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico (in prosieguo: il «regime di finanziamento quasi unicamente pubblico»).

10      Infine, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevedeva un tetto per gli introiti della RTVE. Nel corso dei due anni 2010 e 2011, il totale di detti introiti non poteva superare EUR 1 200 milioni annui, il che corrispondeva parimenti al tetto delle sue spese per ciascun esercizio. Durante gli anni dal 2012 al 2014, l’aumento massimo di tale importo era fissato all’1% e, per gli anni successivi, l’incremento era determinato dall’andamento annuo dell’indice dei prezzi al consumo.

11      La legge n. 8/2009 ha parimenti modificato la definizione di incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnato alla RTVE. Segnatamente, essa ha stabilito obblighi supplementari per la RTVE in relazione alla programmazione per l’infanzia. Inoltre, essa ha previsto dei limiti per l’acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi, nonché per la diffusione di film realizzati da grandi case produttrici cinematografiche internazionali nella fascia oraria di massimo ascolto.

12      Il 2 dicembre 2009, la Commissione ha notificato al Regno di Spagna la sua decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 108 TFUE, concernente la modifica del regime di finanziamento della RTVE (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento d’indagine formale») (sintesi in GU 2010, C 8, pag. 31). Essa ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura in questione.

13      Il 18 marzo 2010 la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di uno Stato previsto all’articolo 258 TFUE, ritenendo che l’imposta sulle comunicazioni elettroniche fosse contraria all’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21). Il 30 settembre 2010, in un parere motivato, la Commissione ha chiesto al Regno di Spagna di sopprimere tale imposta a causa della sua incompatibilità con detta direttiva.

14      Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, nella quale essa ha dichiarato che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE prevista dalla legge n. 8/2009 era compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Essa si è fondata segnatamente sulla constatazione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non erano parte integrante dei nuovi elementi di aiuto previsti da tale legge e che un’eventuale incompatibilità di tali misure fiscali con la direttiva autorizzazioni non comprometteva pertanto l’esame della sua compatibilità con il mercato interno. Inoltre, essa ha ritenuto che il regime finanziario modificato della RTVE fosse conforme all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, in quanto era proporzionale.

 Procedimento dinanzi al Tribunale

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16      Con due atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata in forza dell’articolo 278 TFUE e, dall’altro, lo svolgimento di un procedimento accelerato sulla base dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

17      La domanda di procedimento accelerato è stata respinta con decisione del Tribunale del 18 gennaio 2011.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2011, il Regno di Spagna ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

19      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2011, la RTVE ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

20      Con ordinanze del 21 e del 23 marzo 2011, il Regno di Spagna e la RTVE sono state rispettivamente ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

21      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2011, la Telefónica de España, SA e la Telefónica Móviles España, SA hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno della ricorrente.

22      Con ordinanza del 28 giugno 2011, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sono state ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

23      Con ordinanza del presidente del Tribunale del 9 giugno 2011, la domanda di provvedimenti urgenti è stata respinta con riserva delle spese.

24      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 15 ottobre 2013.

25      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese del presente procedimento;

–        condannare la RTVE alle spese;

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

26      La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España chiedono che il Tribunale voglia:

–        accogliere le richieste della ricorrente e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata;

–        in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

–        in ogni caso, dichiarare il ricorso infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese;

–        condannare la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España alle spese.

28      Il Regno di Spagna e la RTVE chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile;

–        in ogni caso, respingere il ricorso;

–        in ogni caso, condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

29      Il ricorso è fondato su tre motivi, relativi, in primo luogo, ad un errore concernente la nozione di aiuto; in secondo luogo, ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, in terzo luogo, ad una violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE.

1.     Sulla ricevibilità del ricorso

30      Il Regno di Spagna sostiene che il ricorso è irricevibile, sulla base del rilievo che la ricorrente è priva di legittimazione ad agire. Il suo ricorso avrebbe ad oggetto la fondatezza della decisione impugnata. La decisione impugnata dovrebbe dunque riguardare individualmente la ricorrente. Orbene, la sua posizione sul mercato non sarebbe sostanzialmente compromessa dalla legge n. 8/2009.

31      Inoltre, la Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, deduce la parziale irricevibilità del ricorso. La ricorrente sarebbe unicamente titolare di un interesse ad agire in relazione alla sua domanda di annullamento per quanto riguarda gli elementi della decisione impugnata collegati ai conferimenti che essa è tenuta ad effettuare, ossia i conferimenti che essa dovrebbe effettuare in quanto operatrice di televisione satellitare a pagamento. Per contro, essa non avrebbe interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui essa riguardi o dei conferimenti che essa sarebbe comunque tenuta a versare, a prescindere dalla destinazione degli importi, o dei conferimenti che essa non sarebbe tenuta a versare. Ciascuno dei conferimenti previsti rispettivamente agli articoli da 4 a 6 della legge n. 8/2009 sarebbe separabile dagli altri conferimenti. L’annullamento di uno di essi non inciderebbe pertanto sugli altri conferimenti.

32      La ricorrente contesta tali argomenti.

33      A tal riguardo è sufficiente ricordare che spetta al giudice dell’Unione europea valutare, a seconda delle circostanze del caso di specie, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fatto di respingere nel merito un ricorso senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità (sentenza della Corte del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc. pag. I‑1873, punti 51 e 52).

34      Nelle circostanze che caratterizzano il caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno, per ragioni di economia del procedimento, esaminare immediatamente la domanda di annullamento della ricorrente, senza statuire in via preliminare sulla ricevibilità del ricorso, atteso che quest’ultimo è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituito di fondamento.

2.     Nel merito

35      Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, relativo ad un errore concernente la nozione di aiuto, poi il terzo motivo, attinente ad una violazione degli articoli 49 TFUE e 64 TFUE, e, infine, il secondo motivo, avente ad oggetto una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

 Sul primo motivo, relativo ad una violazione della nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE per quanto attiene alla separabilità delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009

36      Il primo motivo ha ad oggetto la motivazione esposta ai punti da 61 a 66 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha rilevato che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non costituivano parte integrante della misura di aiuto da essa introdotta.

37      Al punto 61 la Commissione ha ritenuto che, secondo la legge n. 8/2009, il passaggio da un sistema di finanziamento duplice della RTVE ad un regime di finanziamento quasi unicamente pubblico fosse accompagnato dall’introduzione o dalla modifica di tre misure fiscali, il cui obiettivo era generare il necessario gettito fiscale. Al punto 62, essa ha rammentato che, qualora un’imposta sia parte integrante dell’aiuto, essa doveva prendere in considerazione il metodo utilizzato per finanziare un aiuto, e poteva dichiarare compatibile con il mercato interno il regime di aiuti solo se tale regime di aiuti era conforme al diritto dell’Unione. Al punto 63, essa ha ritenuto che, per poter considerare un’imposta parte integrante di una misura di aiuto, la destinazione della stessa dovesse essere obbligatoriamente vincolata all’aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell’imposta doveva essere obbligatoriamente destinato al finanziamento dell’aiuto incidendo direttamente sul suo ammontare.

38      Al punto 64 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che l’ammontare dell’aiuto destinato alla RTVE venisse stabilito tenendo conto soltanto delle esigenze di finanziamento della RTVE e dei costi netti previsti per la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione. Il finanziamento ricevuto dalla RTVE sarebbe, di fatto e di diritto, indipendente dal gettito generato dalle imposte, dipendendo unicamente dai costi netti dell’obbligo di servizio pubblico. Il finanziamento complessivo previsto per l’incarico di servizio pubblico della RTVE non dipenderebbe dall’ammontare del gettito fiscale specifico, ma proverrebbe comunque dal bilancio generale dello Stato spagnolo. A tal riguardo, la Commissione ha rilevato, da un lato, che il gettito fiscale generato dalle imposte che doveva essere destinato al finanziamento della RTVE non poteva superare i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico, e che tutti gli introiti che superavano tali costi dovevano essere assegnati nuovamente a detto bilancio generale. Dall’altro, essa ha ritenuto che, qualora i costi netti dell’obbligo di servizio pubblico fossero superiori al gettito fiscale generato dalle imposte, la differenza verrebbe compensata mediante contributi dalle entrate di tale bilancio generale. L’ottenimento di un gettito fiscale più o meno elevato non implicherebbe alcuna modifica degli importi previsti. Qualora il gettito proveniente dalle nuove basi imponibili dovesse risultare insufficiente per coprire il divario finanziario causato dalla soppressione della pubblicità, le risorse necessarie si otterrebbero dalle entrate dell’amministrazione pubblica, in conformità con l’articolo 33 della legge n. 17/2006.

39      Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il fatto che il nesso tra le imposte e la finalità con la quale esse vengono introdotte sia menzionato nell’esposizione delle motivazioni e nella legge n. 8/2009 stessa non cambi tale conclusione. Il testo di detta legge non specificherebbe la natura del nesso tra le imposte e l’aiuto.

40      Infine, al punto 66 della decisione impugnata, la Commissione è pervenuta alla conclusione che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non fossero parte integrante dell’aiuto, e che, pertanto, la loro non conformità alla direttiva autorizzazioni non incidesse sulla sua decisione circa la compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno.

41      La ricorrente nonché la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España ritengono che tale conclusione della Commissione sia errata. Le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, e segnatamente quella prevista all’articolo 6 di detta legge, sarebbero parte integrante degli elementi di aiuto introdotti da tale legge. Nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe dunque dovuto esaminare la compatibilità con il diritto dell’Unione delle tre nuove misure fiscali.

42      Il presente motivo è suddiviso in tre parti. In primo luogo, la ricorrente nonché la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España deducono che la Commissione non ha preso sufficientemente in considerazione il nesso fra le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e gli elementi di aiuto introdotti da tale legge. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nella specie, l’inscindibilità degli elementi di aiuto e delle misure fiscali risulta parimenti dal fatto che il vantaggio concorrenziale della RTVE rispetto alle imprese concorrenti tenute a pagare le imposte aumenta in funzione degli importi prelevati. In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria.

 Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’insufficiente considerazione del nesso fra le tre misure fiscali e gli elementi di aiuto

43      La ricorrente afferma che, in applicazione delle condizioni accolte dalla Commissione nella decisione impugnata, ossia che il gettito fiscale dell’imposta debba essere necessariamente destinato al finanziamento della RTVE e debba incidere sull’ammontare dell’aiuto, la Commissione avrebbe dovuto constatare che la misura fiscale prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009 costituiva parte integrante dell’aiuto a favore della RTVE. In relazione a tale imposta, le summenzionate condizioni sarebbero soddisfatte. Anzitutto, dall’articolo 6, paragrafo 8, di detta legge si evincerebbe che l’imposta deve necessariamente essere destinata al finanziamento della RTVE. Sarebbe sufficiente che una parte dell’imposta costituisse parte integrante dell’aiuto. Ancora, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, i prelievi dell’imposta prevista all’articolo 6 di tale legge inciderebbero direttamente sull’importo dell’aiuto. In primo luogo, il gettito fiscale di tale imposta sarebbe sempre destinato nella sua totalità al finanziamento della RTVE. In secondo luogo, dall’esposizione della motivazione della legge in questione si evincerebbe che, allorché gli introiti degli operatori aumentano, aumenterebbero anche gli importi prelevati. Poiché la RTVE sarebbe una concorrente delle imprese tenute a pagare l’imposta, più l’imposta fosse elevata più il vantaggio della RTVE sarebbe grande, a causa del pagamento dell’imposta da parte dei suoi concorrenti. In terzo luogo, nella sua prassi, la stessa Commissione si sarebbe pronunciata a favore di un’inseparabilità delle imposte e della misura di aiuto.

44      A loro volta, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España deducono che la Commissione ha utilizzato criteri erronei per valutare il carattere separabile della misura di aiuto e del suo finanziamento. Esse ritengono che, affinché la modalità di finanziamento costituisca parte integrante dell’aiuto, è sufficiente che il prelievo fiscale previsto per il finanziamento dell’aiuto sia destinato al suo beneficiario. Contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, non sarebbe necessario che una misura fiscale incida direttamente sull’entità della misura di aiuto. Si sarebbe unicamente in presenza, in tal caso, di un indizio fra gli altri. Secondo la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España, non solo gli argomenti della ricorrente dimostrano che il prelievo fiscale è destinato al beneficiario, ma l’interdipendenza fra l’aiuto e l’imposta è parimenti confermata da altri elementi. In tale contesto, esse menzionano che la RTVE si è lamentata del fatto che i mancati pagamenti degli operatori privati o il calcolo errato dei loro contributi le arrecano un problema di liquidità, e che lo Stato spagnolo non è pronto a riassorbire tale deficit tramite fondi provenienti dal suo bilancio generale. Inoltre, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España ritengono che la Commissione, la quale avrebbe essa stessa ritenuto che l’imposta applicata agli operatori di telecomunicazioni dalla legge n. 8/2009 fosse contraria al diritto dell’Unione, avrebbe dovuto dimostrare che lo Stato spagnolo si è impegnato a finanziare la totalità del bilancio della RTVE nel caso in cui l’imposta fosse illegittima. Orbene, si evincerebbe da tale legge che gli operatori privati dovevano sostenere l’onere economico. Di conseguenza, la soppressione del prelievo comporterebbe la perdita della fonte specifica di finanziamento dell’aiuto; ciò dimostrerebbe il nesso fra quest’ultimo e l’imposta.

45      La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

46      A tal riguardo, occorre anzitutto richiamare le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la modalità di finanziamento di un aiuto possa essere considerata parte integrante di quest’ultimo, per poi verificare se, nella specie, la Commissione sia incorsa in un errore di diritto quanto all’applicazione di tali condizioni.

–       Sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché la modalità di finanziamento di un aiuto possa essere considerata parte integrante dello stesso

47      Al punto 63 della decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che, affinché il metodo di finanziamento possa essere considerato parte integrante di una misura di aiuto, in primo luogo, il gettito fiscale del prelievo di cui trattasi dovesse essere necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e, in secondo luogo, debba incidere direttamente sul suo ammontare.

48      In tale contesto, occorre rammentare che il Trattato FUE prevede una precisa delimitazione tra, da un lato, le norme concernenti gli aiuti di Stato, di cui agli articoli da 107 TFUE a 109 TFUE, e, dall’altro, le norme concernenti le distorsioni risultanti dalle disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative degli Stati membri e, segnatamente, le loro disposizioni in materia fiscale, previste agli articoli 116 TFUE e 117 TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 gennaio 2005, Streekgewest, C‑174/02, Racc. pag. I‑85, punto 24).

49      Ne consegue che, in linea di principio, le misure fiscali che servono a finanziare un aiuto non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE concernenti gli aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 13 gennaio 2005, Pape, C‑175/02, Racc. pag. I‑127, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 48 supra, punto 25).

50      Tuttavia, qualora le misure fiscali costituiscano la modalità di finanziamento di un aiuto, formandone così parte integrante, la Commissione non può separare l’esame di un aiuto dagli effetti della sua modalità di finanziamento, in quanto, in una situazione del genere, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della modalità di finanziamento può incidere sulla compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune (sentenze Pape, cit. al punto 49 supra, punto 14, e Streekgewest, cit. al punto 48 supra, punto 25).

51      Quanto ai criteri sulla scorta dei quali deve essere risolta la questione se la modalità di finanziamento dell’aiuto sia parte integrante di quest’ultimo, si evince dalla giurisprudenza della Corte che deve sussistere un vincolo di destinazione cogente tra il tributo e l’aiuto di cui trattasi in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e incide direttamente sulla sua entità e, conseguentemente, sulla valutazione della compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato comune (sentenze della Corte del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 e C‑41/05, Racc. pag. I‑5293, punto 46, e del 22 dicembre 2008, Regie Networks, C‑333/07, Racc. pag. I‑10807, punto 99).

52      Da tale giurisprudenza risulta pertanto, da un lato, che, affinché un’imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che imponga la destinazione dell’imposta al finanziamento dell’aiuto. Ne consegue che, in assenza di una siffatta disposizione, non può ritenersi che un’imposta sia destinata ad una misura di aiuto e non costituisce, quindi, una delle sue modalità. Dall’altro, la mera circostanza dell’esistenza di una tale disposizione non può, da sola, configurare una condizione sufficiente per dimostrare che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto. Qualora una siffatta disposizione di diritto nazionale esista, occorre esaminare, inoltre, se il gettito fiscale generato dall’imposta incida direttamente sull’ammontare dell’aiuto.

53      Contrariamente a quanto dedotto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, per poter ritenere che un’imposta costituisca parte integrante di una misura di aiuto, non è dunque sufficiente che il gettito fiscale da essa generato sia necessariamente destinato al finanziamento di tale misura.

54      Quanto alla giurisprudenza invocata dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España a sostegno dei loro argomenti, è giocoforza constatare che nessuna delle sentenze da esse menzionate è idonea a supportare la loro tesi secondo la quale, per dimostrare che la modalità di finanziamento è parte integrante della misura di aiuto, è sufficiente dimostrare che il prelievo effettuato sulla base della misura fiscale è destinato al beneficiario dell’aiuto.

55      In tale contesto, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España fanno valere il fatto che, in talune sentenze, la Corte ha rilevato che deve esistere un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto e che, se un siffatto vincolo sussiste, il gettito della misura fiscale incide direttamente sull’entità dell’aiuto.

56      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, dalle sentenze da esse invocate (sentenze della Corte Streekgewest, cit. al punto 48 supra, punto 26; Pape, cit. al punto 49 supra, punto15; del 14 aprile 2005, AEM e AEM Torino, C‑128/03 e C‑129/03, Racc. pag. I‑2861, punti 46 e 47, e del 27 ottobre 2005, Distribution Casino France e a., da C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 e da C‑321/04 a C‑325/04, Racc. pag. I‑9481, punto 40) non può dedursi che l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto non sia una condizione necessaria, bensì unicamente un indizio fra altri. Al contrario, nella sentenza Streekgewest, cit. al punto 48 supra (punto 28), la Corte non si è limitata a verificare se esistesse un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e la misura di aiuto, bensì ha parimenti esaminato se il gettito generato da detta misura fiscale incidesse direttamente sull’entità di detta misura di aiuto.

57      Occorre anche rammentare che, nelle sentenze in cui la Corte ha constatato un vincolo indissolubile fra la misura di aiuto e il suo finanziamento, senza menzionare esplicitamente il requisito di un’incidenza diretta della misura fiscale sull’importo dell’aiuto (sentenze della Corte del 21 ottobre 2003, van Calster e a., C‑261/01 e C‑262/01, Racc. pag. I‑12249, punto 55, e del 27 novembre 2003, Enirisorse, da C‑34/01 a C‑38/01, Racc. pag. I‑14243, punto 47), si trattava di fattispecie in cui tale requisito era soddisfatto.

58      Di conseguenza, la Commissione non è incorsa in un errore di diritto rilevando che, affinché la modalità di finanziamento potesse essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, dovesse esistere un vincolo di destinazione cogente fra l’imposta e l’aiuto di cui trattasi, nel senso che il gettito fiscale doveva essere destinato al finanziamento dell’aiuto e incidere direttamente sull’entità di quest’ultimo.

59      Pertanto, gli argomenti della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España relativi alle condizioni su cui si è basata la Commissione per ritenere che la modalità di finanziamento di un aiuto costituisca parte integrante di quest’ultimo devono essere respinti.

–       Sull’applicazione di tali condizioni

60      Pur non rimettendo esplicitamente in discussione le condizioni su cui si è basata la Commissione, la ricorrente sostiene che quest’ultima sarebbe dovuta pervenire alla conclusione che, in relazione all’imposta prevista dall’articolo 6 della legge n. 8/2009, esse erano soddisfatte.

61      A loro volta la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España adducono anzitutto argomenti intesi a dimostrare che esisteva un vincolo di destinazione necessario fra le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e gli elementi di aiuto introdotti da tale legge.

62      Orbene, come illustrato ai punti da 51 a 58 supra, affinché una misura fiscale costituisca parte integrante dell’aiuto, non è sufficiente che esista un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto. È inoltre necessario che sia dimostrata l’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.

63      In tale contesto, il Tribunale rileva che non solo la ricorrente adduce argomenti intesi a dimostrare un’incidenza diretta delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 sull’ammontare dell’aiuto del quale beneficia la RTVE, ma che taluni degli argomenti addotti dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España possono parimenti essere intesi nel senso che essi hanno ad oggetto non solo la condizione legata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della RTVE, ma anche quella legata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto.

64      Pertanto, in un primo momento occorre verificare se gli argomenti addotti dalla ricorrente nonché dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España siano idonei a rimettere in discussione la conclusione della Commissione secondo la quale il gettito fiscale delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non incide direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

65      A tal riguardo si deve ritenere che, ai sensi della legge n. 8/2009, l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE sia fissato tenendo conto dei costi netti dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione assegnatole. L’importo dell’aiuto da essa ricevuto non dipende dunque dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate da detta legge.

66      Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, come modificata dalla legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE eccedano i costi legati allo svolgimento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, l’eccedenza sarà ridistribuita. Nella misura in cui tale eccedenza non superi il 10% delle spese annue di bilancio della RTVE, essa verrà versata in un fondo di riserva, e, nella misura in cui essa superi tale soglia, la stessa sarà trasferita al Tesoro.

67      Per quanto riguarda il capitale versato al fondo di riserva, si evince dall’articolo 8 della legge n. 8/2009 che quest’ultimo potrà essere utilizzato soltanto dietro autorizzazione espressa del Ministero dell’Economia e delle Finanze spagnolo e che, se non viene utilizzato per quattro anni, esso deve servire a ridurre le compensazioni a carico del bilancio generale dello Stato spagnolo. Di conseguenza, non può ritenersi che il capitale versato nel fondo di riserva incida direttamente sull’entità dell’aiuto destinato alla RTVE.

68      Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite assoluto per gli introiti della RTVE, fissato a EUR 1 200 milioni per gli anni 2010 e 2011. Qualsiasi eccedenza rispetto a tale limite verrà direttamente riassegnata al bilancio generale dello Stato spagnolo.

69      Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, nel caso in cui gli introiti di cui dispone la RTVE non siano sufficienti a coprire i costi legati all’espletamento dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione, il divario sarà colmato grazie a contributi del bilancio generale dello Stato spagnolo.

70      La Commissione ha pertanto rilevato giustamente che l’importo dei prelievi effettuati sulla base delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non era idoneo ad incidere direttamente sull’importo dell’aiuto percepito dalla RTVE, il quale era determinato in funzione dei costi netti della prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione.

71      Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente o dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España è idoneo a rimettere in discussione tale constatazione.

72      In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, la mera circostanza che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 siano state concepite in maniera tale da compensare la perdita degli introiti commerciali della RTVE (v. punto 13 della decisione impugnata) non basta a dimostrare che la modalità di finanziamento sia parte integrante della misura di aiuto. Infatti, la Corte ha già rilevato che tale circostanza non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un vincolo cogente tra il tributo e il vantaggio fiscale (sentenza Streekgewest, punto 48 supra, punti 26 e 27).

73      In secondo luogo, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España affermano che, anche se un siffatto obbligo teoricamente sussistesse, nella pratica lo Stato spagnolo non sarebbe pronto a completare il bilancio della RTVE tramite fondi provenienti dal suo bilancio generale.

74      Anche questo argomento deve essere respinto.

75      In tale contesto, infatti, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto in base all’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Di conseguenza, le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva nel momento in cui le ha effettuate (sentenza della Corte del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 7).

76      Orbene, è giocoforza constatare che la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España non hanno prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione fosse in possesso di informazioni atte a dimostrare che lo Stato spagnolo non era pronto a completare il bilancio della RTVE in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009. Infatti, l’insieme dei documenti che esse hanno presentato al riguardo sono posteriori alla data dell’adozione della decisione impugnata, e dunque posteriori al 20 luglio 2010.

77      In terzo luogo, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España deducono che può ritenersi che una misura fiscale destinata a finanziare una misura di aiuto non sia parte integrante di quest’ultima solo nel caso in cui la Commissione dimostri che, qualora la misura fiscale sia incompatibile con il diritto dell’Unione, lo Stato membro di cui trattasi si è impegnato a finanziare la totalità della misura di aiuto.

78      Anche questo argomento deve essere respinto.

79      È vero che, in un caso in cui, in applicazione dei due summenzionati criteri, ossia la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione cogente fra la misura fiscale e il finanziamento della RTVE e quella collegata alla prova dell’incidenza diretta della misura fiscale sull’entità dell’aiuto, la misura fiscale debba essere considerata parte integrante della misura di aiuto – come nel caso di una misura parafiscale, nella quale l’insieme o una parte determinata di un prelievo fiscale viene assegnata al beneficiario dell’aiuto in maniera diretta e incondizionata – l’incompatibilità dell’elemento fiscale ha un’incidenza diretta sulla misura di aiuto. Infatti, in un caso del genere, l’incompatibilità totale o parziale dell’elemento fiscale della misura parafiscale comporta la soppressione della misura di aiuto o la riduzione del suo importo.

80      Orbene, nella specie, l’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e l’articolo 33 della legge n. 17/2006 prevedevano che, se le fonti finanziarie non fossero state sufficienti a coprire l’insieme dei costi della RTVE previsti per l’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, lo Stato spagnolo sarebbe stato obbligato a colmare tale divario. Nel caso in oggetto, l’importo dell’aiuto non dipendeva dunque direttamente dalla misura fiscale.

81      In quarto luogo, la ricorrente deduce che, in una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in un’altra causa, la stessa Commissione si è pronunciata a favore di un’inscindibilità delle imposte e della misura di aiuto, sebbene tale causa e la presente causa fossero simili.

82      Tale censura deve parimenti essere respinta, senza che sia necessario esaminare il contenuto della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in questione. Infatti, da un lato, occorre ricordare che le valutazioni della Commissione contenute nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale hanno un carattere unicamente provvisorio (sentenza del Tribunale del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T‑190/00, Racc. pag. II‑5015, punto 48). Dall’altro, la nozione di aiuto, e dunque anche il carattere separabile delle modalità di finanziamento, devono essere determinati sulla scorta di criteri oggettivi. Essi non possono pertanto dipendere da una valutazione soggettiva della Commissione. Di conseguenza, anche qualora sussista una siffatta prassi amministrativa anteriore, essa sarebbe contraria alla giurisprudenza, e non potrebbe quindi vincolare la Commissione.

83      In quinto luogo, la ricorrente sostiene che l’entità dell’aiuto aumenta in ragione di tale prelievo, in quanto essa è una concorrente della RTVE e il vantaggio concorrenziale di quest’ultima aumenta in funzione dell’importo dell’imposta prelevata alla medesima.

84      Tale argomento deve essere respinto, nella parte in cui esso mira a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto in relazione all’applicazione delle due condizioni, secondo le quali il gettito fiscale deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto e deve incidere direttamente sull’entità del medesimo. Infatti, stando a tali condizioni, non è sufficiente dimostrare che il prelievo fiscale incide sul vantaggio concorrenziale del beneficiario dell’aiuto.

85      Nella parte in cui tale argomento mira a dimostrare la sussistenza di un’altra ipotesi, nella quale la modalità di finanziamento di un aiuto deve essere considerata parte integrante di quest’ultimo, esso sarà esaminato nell’ambito della seconda parte.

86      Pertanto, la Commissione ha rilevato giustamente che l’importo dell’aiuto destinato alla RTVE non dipendeva direttamente dall’importo dei prelievi effettuati sulla base delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009.

87      Come illustrato al punto 62 supra, affinché le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 possano essere considerate parte integrante dell’elemento di aiuto introdotto da detta legge, la condizione collegata all’esistenza di un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale e la misura di aiuto e la condizione collegata alla prova dell’incidenza diretta di tale misura fiscale sull’entità di detta misura di aiuto devono essere soddisfatte cumulativamente.

88      Non è pertanto necessario esaminare gli argomenti che la ricorrente nonché la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España adducono al fine di dimostrare che esiste un vincolo di destinazione necessario fra la misura fiscale prevista dall’articolo 5 della legge n. 8/2009 e il finanziamento della RTVE, in quanto tali argomenti sono inoperanti.

89      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo, concernente il rapporto fra le misure fiscali e il vantaggio concorrenziale della RTVE

90      La ricorrente deduce che, oltre all’ipotesi esaminata dalla Commissione nella decisione impugnata, esiste un’altra ipotesi, nella quale la modalità di finanziamento deve essere considerata parte integrante della misura di aiuto. In una situazione di imposizione asimmetrica, qualora una imposta venga applicata unicamente a taluni operatori economici al fine di compensare asseriti obblighi di servizio pubblico e non ad altri che si troverebbero in una situazione di concorrenza con i primi, il nesso fra l’aiuto e l’imposta sarebbe ancora più stretto che nell’ipotesi esaminata dalla Commissione. In un caso del genere, il vantaggio risulterebbe dall’imposizione del pagamento di un’imposta ai concorrenti dell’impresa beneficiaria.

91      La ricorrente ritiene che, nella specie, esista un siffatto stretto nesso fra l’imposta prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009 e la misura di aiuto. Anzitutto, detta imposta le sarebbe applicata al fine di compensare i costi che la RTVE sosterrebbe per la prestazione del servizio pubblico. Di conseguenza, la RTVE otterrebbe l’aiuto per il fatto stesso che un concorrente venga assoggettato ad un’imposta. Più l’imposta fosse elevata, più il vantaggio concorrenziale sarebbe significativo. Il fatto, poi, che l’aiuto a favore della RTVE non si limiti al non assoggettamento, ma che il gettito generato da detta imposta venga versato alla RTVE, non rimetterebbe in discussione tale conclusione, bensì rafforzerebbe il nesso fra detta imposta e la misura di aiuto, in quanto ciò rafforzerebbe il vantaggio concorrenziale della RTVE. Inoltre, nell’ambito dell’esame della compatibilità dell’aiuto, occorrerebbe analizzare gli effetti dell’aiuto nel contesto specifico del mercato di cui trattasi, tenendo dunque conto degli svantaggi concorrenziali delle altre imprese.

92      A tal riguardo, occorre rammentare anzitutto la distinzione instaurata dal Trattato FUE fra le norme che disciplinano gli aiuti di Stato, da un lato, e le norme concernenti le disposizioni fiscali degli Stati membri, dall’altro. Secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, i debitori di un contributo obbligatorio non possono sostenere che l’esonero di cui fruiscono altre persone costituisce un aiuto statale per sottrarsi al pagamento di detto contributo (v. sentenza della Corte del 20 settembre 2001, Banks, C‑390/98, Racc. pag. I‑6117, punto 80, e la giurisprudenza citata).

93      Orbene, l’approccio sostenuto dalla ricorrente mira a rimettere in discussione tale principio. In effetti, secondo tale approccio, un’impresa potrebbe opporsi al prelievo di qualsiasi imposta per il solo motivo che essa serve a finanziare un vantaggio del quale beneficia un’impresa con la quale essa si trova in un rapporto di concorrenza.

94      È vero che, in tale contesto, la ricorrente deduce giustamente che, nella sentenza del 7 settembre 2006, Laboratoires Boiron (C‑526/04, Racc. pag. I‑7529, punti 27 e 48), la Corte ha ritenuto che, qualora il prelievo di un contributo obbligatorio costituisca un aiuto, le imprese debitrici possano opporsi al suo pagamento.

95      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da tale sentenza non può dedursi che sia sufficiente che un’impresa tenuta a pagare un’imposta che contribuisce al finanziamento dell’aiuto si trovi in un rapporto di concorrenza con il beneficiario dell’aiuto perché l’imposta costituisca parte integrante dell’aiuto ed essa possa opporsi al suo pagamento.

96      Infatti, l’approccio della Corte nella sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra, era giustificato alla luce delle circostanze specifiche di tale causa.

97      La causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra, riguardava la distribuzione di medicinali in Francia, la quale avveniva attraverso due canali direttamente concorrenti, quello dei grossisti distributori e quello dei laboratori che praticano la vendita diretta. L’imposta in questione gravava unicamente sulle vendite dirette di medicinali realizzate dai laboratori farmaceutici. Essa mirava a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione, falsate, secondo il legislatore francese, dall’esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti ai soli grossisti distributori.

98      Nella sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra, la Corte ha sottolineato due aspetti specifici dell’imposta oggetto di tale causa. Da un lato, essa ha ritenuto che non si fosse in presenza di un’imposta avente una portata generale, bensì di un caso di assoggettamento asimmetrico ad un’imposta di una categoria di imprese e di mancato assoggettamento a tale imposta di imprese direttamente concorrenti (punti da 32 a 34 della sentenza). Dall’altro, essa ha constatato che il mancato assoggettamento dei grossisti costituiva un obiettivo voluto, se non addirittura l’obiettivo principale dell’imposta, in quanto esso era inteso a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione (punto 35 della sentenza).

99      Le misure fiscali di cui al caso di specie, ossia le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009, non sono paragonabili a quella oggetto della sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra.

100    Infatti, in primo luogo, l’obiettivo principale del prelievo di dette imposte non consiste nel riequilibrare le condizioni di concorrenza fra gli altri operatori e la RTVE, bensì nel provvedere al finanziamento di quest’ultima.

101    In secondo luogo, il nesso fra le misure fiscali e la misura di aiuto di cui al caso di specie è meno stretto di quello che caratterizza la causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra. In quest’ultima causa sussisteva un nesso intrinseco fra la misura fiscale e la misura di aiuto, il quale non consentiva di distinguere l’una dall’altra. Poiché l’aiuto consisteva unicamente nell’imposizione di un contributo obbligatorio ad una determinata categoria di imprese, l’inapplicabilità della misura fiscale a causa della sua incompatibilità con il diritto dell’Unione comportava direttamente la scomparsa dell’aiuto. Per contro, nella specie, un’eventuale inapplicabilità delle misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 in ragione della loro eventuale incompatibilità con il diritto dell’Unione non ha come conseguenza diretta quella di rimettere in discussione l’aiuto a favore della RTVE. Infatti, come illustrato al punto 80 supra, nel caso in cui la modalità di finanziamento dell’aiuto a favore della RTVE sia incompatibile con il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 e dell’articolo 33 della legge n. 17/2006, lo Stato spagnolo è obbligato a colmare il divario fra le fonti finanziarie di cui dispone la RTVE e l’insieme dei costi di quest’ultima legati all’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.

102    In terzo luogo, occorre sottolineare che, nella causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra, l’entità dell’aiuto era determinata unicamente dall’importo dell’imposta. Infatti, come evidenziato dall’avvocato generale Tizzano al paragrafo 47 delle conclusioni in tale causa, il vantaggio che i beneficiari ricavavano dall’assoggettamento dei loro concorrenti all’imposta controversa dipendeva infatti necessariamente dall’ammontare della stessa. Per contro, nella specie, l’importo dell’aiuto è determinato, anzitutto, dai costi netti dell’adempimento degli obblighi dell’incarico di servizio pubblico. È vero che l’obbligo di dover pagare le imposte previste dalla legge n. 8/2009 è idoneo a comportare uno svantaggio concorrenziale supplementare per gli operatori privati in concorrenza con la RTVE. Orbene, a tal riguardo, la Corte ha già deciso che il mero fatto che un’imposta che mira a contribuire al finanziamento di un aiuto sia applicata ad un’impresa e non al beneficiario dell’aiuto che è in concorrenza con la medesima non è sufficiente a far ritenere che l’imposta costituisca parte integrante di detto aiuto (sentenza Distribution Casino France e a./Commissione, cit. al punto 56 supra, punti da 40 a 43).

103    Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 non sono paragonabili alla misura fiscale imposta nella causa sfociata nella sentenza Laboratoires Boiron, cit. al punto 94 supra.

104    Di conseguenza, nella decisione impugnata la Commissione non è incorsa in errore rilevando l’assenza di un nesso sufficientemente stretto fra le misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e gli elementi di aiuto introdotti da tale legge, il quale consentisse di ritenere che tali misure costituissero parte integrante della misura di aiuto.

105    La seconda parte del primo motivo deve pertanto essere respinta.

 Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla contraddittorietà dell’approccio della Commissione

106    La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria, in quanto la Commissione, rilevando che la modifica del sistema di finanziamento della RTVE doveva essere notificato segnatamente a causa dell’introduzione dell’imposta prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009, ha ammesso implicitamente che tale imposta costituiva parte integrante dell’aiuto.

107    A tal riguardo, è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione non ha ritenuto, ai punti da 48 a 55 della decisione impugnata, che le tre misure fiscali introdotte dalla legge n. 8/2009 dovessero essere considerate nuovi aiuti. Infatti, al punto 50 di detta decisione la Commissione si è limitata a rilevare che le nuove fonti di finanziamento pubblico introdotte dalla legge in parola costituiscono nuovi elementi di aiuto. Orbene, non esiste alcuna contraddizione fra la constatazione della Commissione secondo la quale le nuove fonti di finanziamento pubblico introdotte da tale legge costituivano nuovi elementi di aiuto, da un lato, e la sua constatazione, al punto 66 di tale decisione, secondo la quale le tre misure fiscali introdotte dalla medesima legge per finanziare tali nuove fonti di finanziamento non costituivano parte integrante di tale aiuto, dall’altro.

108    Di conseguenza, anche la terza parte del primo motivo deve essere respinta e, pertanto, il primo motivo deve essere respinto in toto.

 Sul terzo motivo, concernente una violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE

109    Con il terzo motivo la ricorrente, sostenuta dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, addebita alla Commissione la violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE. L’imposta prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009, la quale costituirebbe parte integrante dell’aiuto concesso alla RTVE, sarebbe contraria a detti articoli del Trattato FUE.

110    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti. Inoltre, la Commissione sostiene che una parte degli argomenti addotti dalla ricorrente è irricevibile.

111    A tal riguardo è sufficiente rilevare che, nella misura in cui la ricorrente fa valere una violazione degli articoli 49 TFUE et 63 TFUE, essa fa valere l’incompatibilità della misura fiscale prevista all’articolo 6 della legge n. 8/2009 con tali disposizioni. Orbene, poiché tale misura non costituisce parte integrante dell’aiuto, la Commissione non era obbligata ad esaminarne la compatibilità con gli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nell’ambito del procedimento che ha condotto all’adozione della decisione impugnata.

112    Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla censura di irricevibilità dedotta dalla Commissione.

 Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

113    La ricorrente, sostenuta dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, asserisce che la Commissione, autorizzando un regime di aiuti che non rispetta il principio di proporzionalità, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il regime finanziario della RTVE falserebbe la concorrenza sul mercato di acquisto dei contenuti e sul mercato a valle dei telespettatori in maniera contraria all’interesse generale. Essa afferma di essere in concorrenza con la RTVE sul mercato dei telespettatori e su quello di acquisto dei contenuti. La legge n. 8/2009, e segnatamente il suo articolo 6, falserebbe la concorrenza sui mercati in questione in maniera contraria all’interesse comune. La RTVE disporrebbe di un duplice vantaggio in quanto, da un lato, il suo finanziamento sarebbe stato perpetuato e persino aumentato e, dall’altro, la capacità di investimento dei suoi concorrenti sarebbe stata ridotta. Tale vantaggio le consentirebbe di adottare comportamenti anticoncorrenziali che non sarebbero necessari al rispetto dei suoi obblighi di servizio pubblico. Esempi chiari del comportamento anticoncorrenziale della RTVE nel settore dei diritti cinematografici sarebbero l’acquisto di diritti diversi da quelli per l’emissione durante la finestra delle televisioni ad accesso libero, come l’acquisto del diritto esclusivo di riprodurre un film o del diritto di trasmetterlo durante la finestra delle televisioni a pagamento, nonché le pressioni che la RTVE eserciterebbe per ridurre la durata delle finestre delle televisioni a pagamento. Quanto alla ritrasmissione di eventi sportivi ad elevato valore commerciale, la RTVE proporrebbe importi sproporzionati per l’acquisto dei diritti, facendo aumentare artificialmente i prezzi fino ad importi che i suoi concorrenti non sarebbero in grado di eguagliare. Secondo la ricorrente, tale comportamento della RTVE incide parimenti sulla sua posizione sul mercato dei telespettatori, in quanto la sua offerta di programmazione si impoverirebbe, e ciò pregiudica i suoi abbonamenti. Contrariamente agli operatori delle televisioni a libero accesso, gli operatori delle televisioni a pagamento non trarrebbero vantaggio dalla soppressione della pubblicità per la RTVE. Inoltre, essa non avrebbe la possibilità di presentare un’offerta di servizi «triple play». I limiti imposti alla RTVE non sarebbero sufficienti ad eliminare tali distorsioni sproporzionate della concorrenza. Anzitutto, il divieto per la RTVE di utilizzare i suoi introiti per effettuare una corsa al rialzo delle offerte nell’ambito dell’acquisto di diritti su contenuti ad elevato valore commerciale non sarebbe efficace, in quanto l’incarico di servizio pubblico assegnato alla RTVE include l’acquisto di contenuti ad elevato valore commerciale. Ancora, il limite di bilancio per l’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi sarebbe inoperante. Inoltre, il limite annuale previsto per la diffusione di film premium a 52 film usciti recentemente, realizzati dai grandi studi di produzione cinematografica internazionali, non sarebbe sufficiente. Infine, il limite secondo il quale l’imposta applicata agli operatori delle televisioni private non potrebbe superare un tetto del 20% degli introiti previsti ogni anno sarebbe inoperante.

114    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla RTVE, contesta tali argomenti.

115    A tal riguardo occorre richiamare, in via preliminare, il contenuto dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE nonché il contesto giuridico nel quale esso si inserisce.

116    Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Inoltre, tale disposizione esige che lo sviluppo degli scambi non debba essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

117    Affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: da un lato, l’operatore di cui trattasi deve essere incaricato di una missione di servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri che definisca chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale in questione; dall’altro, detto operatore non deve percepire una compensazione eccessiva e il finanziamento statale non deve incidere sulla concorrenza sul mercato esterno in maniera sproporzionata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, Racc. pag. II‑81, punti 181 e 222).

118    Nella specie, la ricorrente non rimette in discussione le constatazioni della Commissione, secondo cui la RTVE è incaricata di una missione di servizio di interesse economico generale con un atto dei pubblici poteri, il quale a sua volta definisce chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale.

119    Inoltre, la ricorrente non rimette specificamente in discussione la conclusione della Commissione sull’assenza di un rischio di sovracompensazione. È vero che essa fa valere che, in forza della legge n. 8/2009, la RTVE dispone di introiti più significativi che in passato. Tuttavia, essa adduce tale argomento per dimostrare che la capacità della RTVE di falsare la concorrenza è aumentata.

120    Per contro, la ricorrente sostiene, da un lato, che la legge n. 8/2009 consente alla RTVE di procedere ad un gioco al rialzo sul mercato dell’acquisto di contenuti e, dall’altro, che il regime di aiuti a favore della RTVE falsa la concorrenza in misura contraria all’interesse comune.

 Sulla prima parte del secondo motivo, concernente il rischio di un comportamento anticoncorrenziale della RTVE

121    La ricorrente deduce che la Commissione, approvando il regime di finanziamento della RTVE come modificato dalla legge n. 8/2009, sebbene esistesse un rischio di comportamento anticoncorrenziale della RTVE sul mercato dell’acquisto dei diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film, è incorsa in un errore.

122    In tale contesto, occorre richiamare i principi che governano il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione nel settore dei servizi pubblici e, più specificamente, nel settore dei servizi di radiodiffusione.

123    Ai sensi dell’articolo 14 TFUE, l’Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché i servizi di interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Detto articolo stabilisce altresì che tali principi e tali condizioni verranno fissati fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

124    Dal protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale che integra i Trattati UE e FUE risulta che uno dei valori comuni dell’Unione riguardo a tali servizi è il ruolo essenziale e l’ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare i servizi di interesse economico generale.

125    Ai sensi del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, che integra i Trattati UE e FUE, la radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. Da tale protocollo si evince parimenti che le disposizioni del Trattato FUE non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui lo stesso finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico.

126    Ne consegue che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e alla determinazione della sua organizzazione (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, M6 e TF1/Commissione, T‑568/08 e T‑573/08, Racc. pag. II‑3397, punto 139).

127    Di conseguenza, il controllo della Commissione sulla definizione della missione di servizio pubblico di radiodiffusione e la determinazione della sua organizzazione è ristretto (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 117 supra, punto 220).

128    Per quanto riguarda il controllo del Tribunale su una decisione della Commissione in tale settore, si deve ritenere che la valutazione della Commissione verta su fatti economici complessi. Di conseguenza, il controllo del Tribunale è ancora più ristretto di quello esercitato dalla Commissione sulla misura dello Stato membro di cui trattasi. Esso si limita a verificare se la misura di cui trattasi sia manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito (v., per analogia, sentenza BUPA e a./Commissione, cit. al punto 117 supra, punti 221 e 222).

129    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la censura secondo la quale la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto del rischio di un comportamento anticoncorrenziale della RTVE sul mercato dell’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film.

130    Anzitutto, quanto all’argomento della ricorrente relativo al fatto che le risorse pubbliche delle quali dispone la RTVE in forza del suo regime di finanziamento le consentono di entrare in concorrenza con gli operatori privati sul mercato dell’acquisto di contenuti, occorre rammentare che la legge n. 17/2006, come modificata dalla legge n. 8/2009, conferisce un incarico di radiodiffusione alla RTVE che include, inter alia, la ritrasmissione di eventi sportivi e la trasmissione di film realizzati da grandi società internazionali di produzione cinematografica. Tenuto conto dell’ampio potere discrezionale del quale dispongono gli Stati membri per quanto riguarda la definizione del servizio pubblico di radiodiffusione, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato membro definisca tale servizio pubblico in termini ampi e conferisca ad un organismo di radiodiffusione l’incarico di fornire una programmazione equilibrata e varia, la quale possa includere la ritrasmissione di eventi sportivi e di trasmissione di film (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 26 giugno 2008, SIC/Commissione, T‑442/03, Racc. pag. II‑1161, punto 201, e del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc. pag. II‑2935, punti da 122 a 124). Di conseguenza, il mero fatto che la RTVE entri in concorrenza con gli operatori privati sul mercato dell’acquisto di contenuti, talvolta con successo, non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione della Commissione.

131    Tuttavia, la ricorrente sostiene giustamente che ricorrerebbe un’incompatibilità con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE qualora un organismo di radiodiffusione adotti un comportamento anticoncorrenziale nei confronti degli operatori privati sul mercato, ad esempio procedendo sistematicamente ad una corsa al rialzo delle offerte nel mercato dell’acquisto di contenuti. Un comportamento del genere non potrebbe essere considerato necessario ai fini dell’adempimento del suo incarico di servizio pubblico.

132    Orbene, per quanto attiene ad un siffatto rischio, si deve rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 prevede che la RTVE non possa utilizzare nessuno dei suoi introiti per procedere ad una corsa al rialzo delle offerte, rispetto ai concorrenti, nell’acquisto di diritti relativi a contenuti ad elevato valore commerciale. Tale disposizione vieta pertanto espressamente un comportamento di gioco al rialzo da parte della RTVE. Siffatto divieto è ribadito all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010, in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata e di cui la Commissione era a conoscenza (v. punto 75 della decisione impugnata).

133    Pur riconoscendo la sussistenza dell’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009, la ricorrente deduce che ciò non consentiva di escludere che la RTVE proceda ad un sistematico gioco al rialzo delle offerte. Tale divieto non sarebbe efficace.

134    A tal riguardo, in primo luogo, la ricorrente afferma che il divieto di procedere ad un gioco al rialzo non è efficace, in quanto l’incarico di servizio pubblico della RTVE include l’acquisto di contenuti ad elevato valore commerciale. Al contrario, l’esistenza stessa di un siffatto divieto dimostrerebbe che il comportamento della RTVE sia idoneo a falsare la concorrenza.

135    Tale argomento non può essere accolto.

136    Infatti, come illustrato al punto 130 supra, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta né a che la RTVE entri in concorrenza con gli operatori privati, né a che essa acquisti contenuti ad elevato valore commerciale, nella misura in cui ciò avvenga nell’ambito dell’espletamento del suo incarico di servizio pubblico di radiodiffusione.

137    In secondo luogo, la ricorrente menziona esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE che, a suo avviso, sono idonei a dimostrare che la RTVE ha proceduto ad un gioco al rialzo delle offerte.

138    A tal riguardo occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad esaminare la compatibilità del regime finanziario della RTVE, come modificato dalla legge n. 8/2009. Pertanto, nell’ambito di un controllo di tale decisione da parte del Tribunale, gli esempi menzionati dalla ricorrente possono essere presi in considerazione solo nella misura in cui essi siano idonei a dimostrare che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione in relazione all’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.

139    Orbene, come riconosciuto dalla ricorrente, una parte significativa degli esempi da essa menzionati riguardano esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE anteriori all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009.

140    Pertanto, anche ammesso che tali esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE dimostrino un comportamento anticoncorrenziale di quest’ultima, essi non sarebbero idonei a dimostrare che la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione in relazione alla valutazione dell’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.

141    In tale contesto, occorre parimenti respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che, anche se gli esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE erano anteriori all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010, essi continuerebbero ad esplicare effetti per il futuro. Infatti, come illustrato al punto 138 della presente sentenza, l’oggetto della decisione impugnata è costituito dal regime di finanziamento della RTVE, come modificato dalla legge n. 8/2009, e la compatibilità di tale regime non può essere compromessa da tali acquisti.

142    Fra gli esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE dedotti dalla ricorrente al fine di dimostrare un comportamento anticoncorrenziale della RTVE, l’unico posteriore all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010 riguarda i diritti della diffusione in chiaro della UEFA (Unione europea delle federazioni calcistiche) Champions League per gli anni dal 2012 al 2015. A tal riguardo la ricorrente menziona che un operatore privato ha depositato un reclamo presso le autorità spagnole, in quanto esso riteneva che, in relazione all’acquisto di tali diritti, la RTVE avesse proceduto ad un gioco al rialzo delle offerte. Essa ritiene che tali circostanze siano idonee a dimostrare l’inefficacia del divieto in questione.

143    Orbene, questo esempio di acquisto di diritti da parte della RTVE non è idoneo a dimostrare che, nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, essa è incorsa in un manifesto errore di valutazione per quanto attiene all’apprezzamento dell’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.

144    Infatti, da un lato, si deve constatare che l’acquisto in questione ha avuto luogo non solo successivamente all’entrata in vigore del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010, bensì anche successivamente all’adozione della decisione impugnata. Orbene, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso per annullamento proposto a norma dell’articolo 263 TFUE, la legittimità di un atto dell’Unione dev’essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Pertanto, le valutazioni operate dalla Commissione devono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui essa disponeva quando le ha effettuate (sentenza Francia/Commissione, cit. al punto 75 supra, punto 7).

145    Dall’altro, e in ogni caso, la circostanza che un operatore privato abbia presentato un reclamo dinanzi alle autorità spagnole non può dimostrare, di per sé, che il divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010 non è efficace. Al contrario, il fatto che un operatore privato possa chiedere alle autorità spagnole di controllare il rispetto, da parte della RTVE, di detto divieto depone piuttosto a favore dell’efficacia di tale divieto.

146    Di conseguenza, gli esempi di acquisto di diritti da parte della RTVE menzionati dalla ricorrente al fine di illustrare una pratica di gioco al rialzo delle offerte vietata della RTVE non sono idonei a rimettere in discussione l’efficacia del divieto previsto all’articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, della legge n. 8/2009 e all’articolo 43, paragrafo 7, della legge n. 7/2010.

147    La ricorrente non ha pertanto dimostrato che la Commissione fosse incorsa in un manifesto errore di valutazione in relazione al rischio di un comportamento anticoncorrenziale della RTVE sul mercato dell’acquisto di diritti di ritrasmissione di eventi sportivi e trasmissione di film.

148    Da ciò consegue che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su un pregiudizio o su un perturbamento degli scambi contrario all’interesse comune

149    La ricorrente deduce che il regime di finanziamento della RTVE falsa la concorrenza, pregiudicando gli scambi in maniera contraria all’interesse comune.

150    In tale contesto occorre distinguere, da un lato, gli argomenti della ricorrente relativi agli effetti delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 e, dall’altro, i suoi argomenti relativi agli effetti degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della RTVE, come modificato da detta legge.

151    Gli argomenti della ricorrente relativi agli effetti delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 sulla concorrenza e gli scambi nell’Unione devono essere dichiarati infondati. A tal riguardo è sufficiente ricordare che tali misure fiscali non costituivano parte integrante delle misure di aiuto introdotte da tale legge e che la Commissione non era pertanto obbligata a prendere in considerazione i loro effetti nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, la quale verte unicamente sulla compatibilità del regime di aiuti a favore della RTVE (v. punto 111 supra).

152    Quanto agli argomenti della ricorrente concernenti gli effetti degli elementi di aiuto previsti dal regime di finanziamento della RTVE come modificato dalla legge n. 8/2009, si deve ricordare, in via preliminare, che dall’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE risulta che l’adempimento della missione di servizio pubblico non deve compromettere gli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione, e che dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE emerge che il finanziamento di un organismo pubblico di radiodiffusione non deve perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune.

153    Dall’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE e dalle disposizioni del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE risulta che un regime di aiuti non può essere giustificato in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, prima frase, TFUE se esso incide sugli scambi e sulla concorrenza in misura contraria all’interesse dell’Unione, e ciò anche se il carattere necessario di tale regime non è stato rimesso in discussione.

154    Come si evince dal protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE, nel valutare le condizioni previste all’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, si deve tenere conto dell’adempimento della missione di servizio pubblico di radiodiffusione, fermo restando che essa è definita dagli Stati membri ed è direttamente collegata alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

155    Ne consegue che, per poter ritenere che un regime di aiuti a favore di un operatore incaricato di una missione di servizio pubblico di radiodiffusione non soddisfi la condizione prevista all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE, esso deve perturbare gli scambi e la concorrenza in maniera sostanziale e in misura manifestamente sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dagli Stati membri.

156    È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre esaminare la fondatezza degli argomenti dedotti dalla ricorrente.

157    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo cui il regime di finanziamento della RTVE falsa la concorrenza in quanto consente a quest’ultima di entrare in concorrenza con operatori privati in relazione alla ritrasmissione di eventi sportivi e alla trasmissione di film realizzati da grandi società internazionali di produzione cinematografica, è sufficiente ricordare che l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta ad una definizione estensiva della nozione di incarico di servizio pubblico di radiodiffusione. Tale circostanza non è dunque idonea, di per sé, a dimostrare che la condizione prevista all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE non sia soddisfatta.

158    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sua attività è pregiudicata dal regime di finanziamento della RTVE; ciò avrebbe comportato un impoverimento della sua offerta e andrebbe a scapito dei suoi abbonamenti.

159    Orbene, anche ammesso, da un lato, che i pregiudizi invocati dalla ricorrenti siano dimostrati, e, dall’altro, che essi siano imputabili alla RTVE e non al comportamento di altri operatori privati che sono in concorrenza con la ricorrente sul mercato spagnolo, essi non sarebbero idonei a dimostrare un perturbamento della concorrenza e degli scambi manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dal Regno di Spagna.

160    Infatti, per poter concludere nel senso della sussistenza di un siffatto perturbamento, occorrerebbe dimostrare che un’attività in veste di operatore privato sul mercato spagnolo di radiodiffusione viene esclusa o resa eccessivamente difficile dal regime di finanziamento della RTVE, come modificato dalla legge n. 8/2009.

161    Ebbene, a tal riguardo, occorre rilevare che la legge n. 8/2009 prevede dei limiti all’attività della RTVE, i quali mirano ad assicurare che l’attività degli operatori privati non venga pregiudicata in maniera sproporzionata.

162    Infatti, anzitutto, l’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede un limite massimo di EUR 1 200 milioni per il bilancio della RTVE. Pertanto, a prescindere dalla definizione dell’incarico di servizio pubblico e dalla sua organizzazione, la dimensione economica della RTVE deve rimanere limitata. In relazione a tale limite la Commissione ha rilevato, al punto 71 della decisione impugnata, che detto importo corrispondeva al bilancio medio a disposizione della RTVE nella vigenza del regime di finanziamento duplice e che per nessuna ragione era ipotizzabile che l’abolizione della pubblicità potesse determinare una riduzione significativa dei costi effettivi della RTVE.

163    Occorre poi rilevare che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera i), della legge in questione prevede che la RTVE debba limitare al 10% della dotazione annua totale per gli approvvigionamenti, gli acquisti e i servizi esterni, l’acquisizione di diritti di diffusione di eventi sportivi ufficiali classificati quali eventi di interesse generale e di grande interesse per la società, i quali saranno fissati nel contratto di concessione, escluse le Olimpiadi e le Paraolimpiadi.

164    Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera m), di tale legge prevede che la RTVE non potrà diffondere, ogni anno, sull’insieme dei propri canali, nella fascia oraria di massimo ascolto, più di 52 film usciti di recente realizzati dalle grandi case produttrici cinematografiche internazionali. Si tratta, in questo caso, di film già usciti nelle sale cinematografiche e esistenti da due a quattro anni a partire dalla loro data di uscita.

165    Orbene, la ricorrente non ha illustrato in che misura, malgrado i limiti menzionati ai punti da 162 a 164 supra, l’attività di un operatore privato sul mercato spagnolo di radiodiffusione verrebbe esclusa o resa eccessivamente difficile.

166    Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato un manifesto errore di valutazione della Commissione in relazione alla condizione attinente al pregiudizio della concorrenza o degli scambi in una maniera contraria all’interesse dell’Unione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE e al protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri che integra i Trattati UE e FUE.

167    Di conseguenza, la parte del motivo relativa ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, seconda frase, TFUE deve essere respinta.

 Sulle altre censure dedotte dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España con riferimento al secondo motivo

168    La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sostengono che, in violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 296 TFUE, la Commissione ha autorizzato il regime di finanziamento della RTVE, come modificato dalla legge n. 8/2009, sebbene esso implicasse un rischio di sovracompensazione, senza aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. Malgrado i dubbi espressi da talune autorità nazionali quanto al rischio di sovracompensazione, la Commissione si sarebbe limitata, al punto 71 della decisione impugnata, a rilevare che la RTVE dovrebbe continuare ad ottenere grandi ascolti e che l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherebbe la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Segnatamente, essa non avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’importo previsto nel bilancio della RTVE sembrava «prudente».

169    La Commissione fa valere che si tratta di motivi nuovi, estranei all’oggetto del ricorso e, quindi, irricevibili. Del resto, essi sarebbero infondati.

170    Quanto alla censura di irricevibilità sollevata dalla Commissione, fondata sull’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto e dell’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento di procedura, occorre rammentare che il giudice dell’Unione è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso, senza una previa statuizione sulla sua ricevibilità (sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, pag. II‑2123, punto 155).

171    Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che, a fini di economia procedurale, debba essere esaminata anzitutto la fondatezza delle censure fatte valere dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España con riferimento al secondo motivo, senza statuire preliminarmente sulla loro ricevibilità, considerato che esse sono, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, destituite di fondamento.

172    Le censure dedotte dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España riguardano la motivazione esposta ai punti da 67 a 73 della decisione impugnata, in cui la Commissione ha verificato l’eventuale sussistenza di un rischio di sovracompensazione e ha concluso che non esistevano ragioni per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della RTVE eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico. Al punto 71, la Commissione ha affermato quanto segue:

«[L]a Spagna ha dimostrato che il bilancio previsto continua ad essere in linea con i costi annuali di bilancio degli esercizi precedenti e che per nessuna ragione è ipotizzabile, né ora né nel prossimo futuro, che la sola abolizione della pubblicità possa determinare una riduzione significativa dei costi. RTVE dovrà continuare a ottenere grandi ascolti e l’eliminazione degli annunci pubblicitari implicherà la necessità di finanziare e trasmettere produzioni supplementari. Rispetto alle cifre degli esercizi precedenti (1,177 miliardi di EUR nel 2007, 1,222 miliardi di EUR nel 2008 e 1,146 miliardi di EUR nel 2009) e tenendo conto sia del costo aggiuntivo (104 milioni di EUR) delle produzioni necessarie per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità, sia dei restanti introiti commerciali (secondo i calcoli, appena 25 milioni di EUR), sembrerebbe prudente considerare un tetto di 1,2 miliardi di EUR per i costi previsti nel bilancio corrispondente all’importo dei costi annuali iscritti in bilancio, che appare ragionevole prevedere per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, il principio di compensazione dei costi netti effettivi di un organismo pubblico di radiodiffusione prevede necessariamente la relativa protezione dalle variazioni degli introiti sul mercato della pubblicità».

173    La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España invocano, da un lato, una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro, una violazione dell’obbligo di motivazione.

–       Sulla censura attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

174    La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España fanno valere che la Commissione, autorizzando il regime finanziario della RTVE senza avere garantito che esso non comportasse un rischio di sovracompensazione, ha violato l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

175    In primis, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sostengono che, al punto 71 della decisione impugnata, la Commissione non ha proceduto ad un controllo sufficientemente dettagliato.

176    A tal riguardo occorre rammentare che, come illustrato al punto 117 supra, affinché un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, l’operatore incaricato della missione di servizio di interesse economico generale non deve percepire una compensazione eccessiva.

177    Nella specie la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España non rimettono in discussione le constatazioni della Commissione secondo le quali la RTVE è incaricata di una missione di servizio di interesse economico generale tramite un atto dei pubblici poteri che definisce chiaramente gli obblighi di servizio di interesse economico generale.

178    Per contro, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España ritengono che la constatazione della Commissione figurante al punto 73 della decisione impugnata, secondo cui non esistevano motivi per credere che la compensazione annuale calcolata per l’obbligo di servizio pubblico della RTVE eccedesse i costi ragionevolmente previsti per tale servizio o che essa superasse, in ultima analisi, i costi netti del servizio pubblico, sia inficiata da un errore, in quanto la Commissione non ha esaminato in maniera sufficiente il rischio di sovracompensazione.

179    A tal riguardo, in via preliminare, va rilevato che la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España si limitano a rimettere in discussione solo uno dei meccanismi di controllo previsti dal regime di finanziamento della RTVE, sebbene tale regime preveda tutta una serie di meccanismi di controllo intesi a garantire che la RTVE riceva unicamente i mezzi necessari all’adempimento del proprio incarico.

180    In tale contesto, occorre anzitutto rilevare che la dimensione economica dell’attività della RTVE è determinata sulla scorta degli obblighi di servizio pubblico che le sono stati affidati. In tal senso, dall’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 si evince che l’attività della RTVE è determinata da un incarico quadro, approvato dal legislatore e avente una durata di nove anni (v. articolo 4, paragrafo 1, della legge n. 17/2006), e da contratti di concessione, i quali concretizzano l’incarico quadro, approvati dal governo e aventi una durata di tre anni (v. articolo 4, paragrafo 2, della legge n. 17/2006). Tali atti devono contenere indicazioni sulla dimensione economica dell’attività della RTVE nonché sui limiti della sua crescita annuale; detta dimensione economica deve essere determinata prendendo in considerazione gli obblighi di servizio pubblico che le sono stati assegnati.

181    Occorre poi rammentare che le fonti di finanziamento della RTVE sono concepite in maniera tale da escludere una sovracompensazione. Come illustrato ai punti da 6 a 9 supra, la RTVE viene finanziata da diverse fonti, enumerate all’articolo 2, paragrafo 1, della legge n. 8/2009. Le fonti principali sono costituite, da un lato, dagli introiti generati dalle tre misure fiscali introdotte o modificate dagli articoli da 4 a 6 di detta legge e, dall’altro, dalla compensazione annuale proveniente dal bilancio generale dello Stato spagnolo, menzionata al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a). La determinazione dell’importo della compensazione annuale consente dunque di adeguare l’importo previsionale degli introiti dei quali la RTVE disporrà per un determinato esercizio. Orbene, con riferimento all’importo della compensazione annuale, l’articolo 33, paragrafo 1, della legge n. 17/2006 prevede che essa debba essere determinata in modo tale che la somma combinata di tale compensazione e degli altri introiti dei quali dispone la RTVE non superi i costi degli obblighi di servizio pubblico ai quali essa deve adempiere nel corso dell’esercizio di cui trattasi.

182    Inoltre, l’articolo 33, paragrafo 2, della legge n. 17/2006, come modificato dalla legge n. 8/2009, prevede che, qualora, al momento della chiusura di un esercizio, venga constatato che la compensazione ricevuta dalla RTVE supera i costi netti sostenuti per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione nel corso dell’esercizio di cui trattasi, l’eccedenza che non sarà versata nel fondo di riserva sarà dedotta dalle somme assegnate nel bilancio generale dello Stato spagnolo per l’esercizio successivo.

183    Infine, il regime finanziario della RTVE prevede anche elementi di controllo ex post. Come indicato dalla Commissione al punto 72 della decisione impugnata, il regime di finanziamento della RTVE prevede, in primo luogo, meccanismi di controllo del bilancio consistenti in un audit interno, in una revisione a carico dell’intervento generale dell’amministrazione dello Stato spagnolo e in un audit esterno da parte di un’impresa privata specializzata; in secondo luogo, un controllo dello svolgimento dell’incarico di servizio pubblico e della contabilità annuale della RTVE da parte del Parlamento spagnolo e dell’autorità spagnola responsabile dei servizi audiovisivi, e, in terzo luogo, un controllo della Corte dei conti spagnola.

184    È vero che i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 supra rivestono un carattere astratto. Tuttavia, occorre rammentare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha controllato la compatibilità di un regime di aiuti. Di conseguenza, essa poteva limitarsi a controllare l’esistenza di meccanismi di controllo sufficienti a garantire che l’importo totale dell’aiuto ricevuto dalla RTVE per un determinato esercizio in applicazione di tale regime non ecceda i costi netti legati all’espletamento dell’incarico del servizio di radiodiffusione che le è stato affidato.

185    È giocoforza constatare che la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España non adducono argomenti specificamente intesi a rimettere in discussione l’efficacia dei meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 della presente sentenza. Laddove esse sostengono che, nella decisione impugnata, la Commissione non poteva fare riferimento alle sue decisioni anteriori concernenti il finanziamento della RTVE, occorre rammentare che essa era obbligata a procedere ad un esame della compatibilità degli elementi del regime di finanziamento esistente della RTVE solo nella misura in cui essi erano interessati dalla legge n. 8/2009. Pertanto, dal momento che l’efficacia dei meccanismi di controllo previsti nel vecchio regime di finanziamento della RTVE non era rimessa in discussione dalle modifiche apportate dalla legge n. 8/2009, nulla ostava a che la Commissione rinviasse alla sua analisi precedente di tali meccanismi.

186    In secundis, per quanto riguarda più specificamente le censure della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España aventi ad oggetto le valutazioni effettuate dalla Commissione al punto 71 della decisione impugnata, occorre esaminare la funzione dell’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009, per poi verificare se il controllo esercitato dalla Commissione fosse insufficiente.

187    Quanto alla funzione della somma di EUR 1 200 milioni, occorre rammentare, anzitutto, che la Commissione non ha approvato un regime di finanziamento in forza del quale, per un determinato esercizio, la RTVE dispone di un bilancio di tale ammontare. Infatti, come illustrato ai punti da 180 a 183 supra, la legge n. 8/2009 prevede meccanismi intesi ad assicurare che l’aiuto a favore della RTVE corrisponda ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. L’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 prevede pertanto un limite assoluto pari a EUR 1 200 milioni per il bilancio della RTVE e, dunque, un limite che non può essere superato benché il bilancio della RTVE possa essere più elevato qualora l’unico criterio pertinente fosse quello dei costi dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico. In applicazione di tale limite, il bilancio della RTVE non può eccedere l’importo massimo di EUR 1 200 milioni, ma può essere inferiore, qualora i costi dell’adempimento dell’incarico di servizio pubblico per un esercizio determinato siano meno elevati.

188    Ne consegue, anzitutto, che occorre respingere la censura della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España relativa al fatto che i costi della RTVE per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico potrebbero essere eventualmente inferiori all’importo di EUR 1 200 milioni. Infatti, i meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 supra assicurano che, in un caso del genere, l’importo dell’aiuto per un determinato esercizio si limiterà ai costi netti generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di radiodiffusione.

189    Per quanto attiene poi alle censure della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España concernenti l’insufficiente pregnanza del controllo della Commissione quanto al limite massimo di EUR 1 200 milioni, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla determinazione della compensazione per l’esecuzione di un servizio pubblico di radiodiffusione e che, quanto al controllo della proporzionalità della compensazione per un obbligo di servizio pubblico di radiodiffusione, il controllo della Commissione è ristretto e quello del Tribunale su una decisione della Commissione è ancor più ristretto (v. punti da 126 a 128 supra). Il controllo del Tribunale si limita pertanto ad esaminare se la Commissione non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione.

190    Orbene, nella specie, nessun argomento addotto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España è idoneo a dimostrare che le considerazioni svolte al punto 71 della decisione impugnata, secondo il quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fossero inficiate da un errore manifesto di valutazione.

191    In primo luogo, come indicato dalla Commissione al punto 71 della decisione impugnata, l’importo di EUR 1 200 milioni corrispondeva al bilancio medio di cui la RTVE disponeva nella vigenza del regime di finanziamento duplice.

192    In secondo luogo, dal punto 71 della decisione impugnata risulta che la Commissione, da un lato, ha preso in considerazione l’esistenza di costi aggiuntivi pari a 104 milioni di EUR per occupare il tempo di trasmissione precedentemente riservato alla pubblicità e di costi generati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico aggiuntivi in materia di programmazione imposti alla RTVE dalla legge n. 8/2009 e, dall’altro, ha ritenuto che per nessuna ragione fosse ipotizzabile che l’abolizione della pubblicità potesse determinare una riduzione significativa dei costi effettivi della RTVE.

193    Contrariamente a quanto dedotto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, tali considerazioni non sono manifestamente erronee. Infatti, non è dimostrato che i costi per l’espletamento dell’incarico di servizio pubblico sostenuti dalla RTVE sarebbero stati sostanzialmente inferiori ai costi che essa aveva sostenuto nella vigenza della legge n. 17/2006. È vero che, al punto 59 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il ritiro della RTVE dal mercato della pubblicità televisiva poteva contribuire al rafforzamento dell’incarico di servizio pubblico, rendendo la programmazione meno dipendente da considerazioni commerciali e dalle fluttuazioni degli introiti commerciali. Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, il mero fatto che la RTVE sia divenuta un operatore non più soggetto alla pressione commerciale associata alla partecipazione al mercato della pubblicità non consente di trarre la conclusione che essa avrebbe potuto proporre una programmazione diversa, la quale le permetta di operare a costi sostanzialmente inferiori. Infatti, l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE non osta a che uno Stato proceda ad una definizione ampia dell’incarico di servizio pubblico di radiodiffusione che consenta all’organismo pubblico di radiodiffusione di fornire una programmazione equilibrata e varia, mantenendo al contempo un certo livello di ascolto (sentenza SIC/Commissione, cit. al punto 130 supra, punto 201).

194    In terzo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, la Commissione, omettendo di esaminare in modo più approfondito se il passaggio ad un sistema di finanziamento quasi unicamente pubblico e la modifica degli obblighi di servizio pubblico potessero esplicare effetti sui costi sostenuti dalla RTVE, non è incorsa in un manifesto errore di valutazione. Infatti, alla luce del fatto che l’importo di EUR 1 200 milioni previsto all’articolo 3, paragrafo 2, della legge n. 8/2009 costituisce unicamente un limite massimo per il bilancio della RTVE e che i meccanismi illustrati ai punti da 180 a 183 supra garantiscono che l’importo dell’aiuto per la RTVE non superi i costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico, la Commissione non era obbligata a procedere ad un esame più dettagliato.

195    In quarto luogo, per quanto attiene all’argomentazione della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España secondo cui la Commissione avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di certe autorità nazionali, occorre rilevare che, al punto 69 della decisione impugnata, la stessa Commissione ha espresso dei dubbi quanto alla proporzionalità della misura, ma ha concluso, al termine del suo esame, che non sussisteva alcun rischio di sovracompensazione. In ogni caso, il fatto che essa non abbia esaminato in dettaglio tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge non è idoneo, di per sé, a dimostrare un manifesto errore di valutazione da parte della stessa, segnatamente allorché si è in presenza di un settore nel quale gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale e il controllo della Commissione è ristretto.

196    La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España non hanno pertanto dimostrato che la constatazione della Commissione figurante al punto 71 della decisione impugnata, secondo la quale un tetto di EUR 1 200 milioni sembrava prudente, fosse inficiata da un manifesto errore di valutazione.

197    Alla luce delle considerazioni che precedono, la censura relativa all’assenza di un controllo ex ante sufficientemente dettagliato deve essere respinta.

–       Sulla censura attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

198    La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España deducono che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Essa non avrebbe sufficientemente motivato la constatazione secondo la quale non sussisteva un rischio di sovracompensazione.

199    In tale contesto, occorre rammentare che la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi quanto prescritto dall’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata (v. sentenza del Tribunale del 1° luglio 2009, KG Holding e a./Commissione, da T‑81/07 a T‑83/07, Racc. pag. II‑2411, punti 61 e 62 e la giurisprudenza citata).

200    Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata era sufficiente.

201    Infatti, anzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España, la motivazione della decisione impugnata sulla quale la Commissione ha fondato la sua conclusione, secondo la quale non sussistevano rischi di sovracompensazione, non era limitata al punto 71 della decisione impugnata. Infatti, ai punti da 67 a 73 di detta decisione la Commissione ha parimenti fatto riferimento ai meccanismi di controllo menzionati ai punti da 180 a 183 supra. In tale ambito va altresì rilevato che, ai punti 14, 16 e 17 di detta decisione, la Commissione ha parimenti fatto riferimento a tali meccanismi.

202    Per quanto attiene, poi, alla censura della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España concernente il carattere astratto di talune di queste considerazioni, è sufficiente ricordare che dalla decisione impugnata emerge chiaramente che la Commissione si è limitata ad approvare un regime di aiuto che consente di fare beneficiare la RTVE di un aiuto corrispondente ai costi netti dell’adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico e che non si è pronunciata sulla compatibilità di un aiuto per un importo pari a EUR 1 200 milioni.

203    Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della Telefónica de España e della Telefónica Móviles España, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto reagire alle osservazioni di talune autorità nazionali, si deve rilevare che essa ha sufficientemente motivato una decisione se questa fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo; non è invece richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti. Dopo avere menzionato, ai punti da 67 a 76 della decisione impugnata, le ragioni per le quali la misura era proporzionata, la Commissione non era dunque obbligata a rispondere specificamente a tutte le osservazioni critiche delle autorità amministrative nazionali concernenti un disegno di legge. Ciò vale a maggior ragione per un settore in cui gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale e in cui il controllo della Commissione è, dunque, ristretto.

204    Anche tale censura, pertanto, va respinta.

205    Di conseguenza, occorre parimenti respingere le altre censure mosse dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España con riferimento al secondo motivo.

206    Ne consegue che il motivo attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché le censure dedotte dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España con riferimento al secondo motivo devono essere respinte in toto.

 Sugli altri motivi dedotti dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España

207    La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España deducono due motivi supplementari.

208    In primo luogo, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sostengono che la Commissione, constatando, nella sua decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dal regime di aiuti esistenti, nonostante sussistessero dubbi al riguardo, ha violato i loro diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

209    In secondo luogo, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España affermano che la Commissione, constatando, al punto 53 della decisione impugnata, che le tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009 erano separabili dall’attuale regime di finanziamento della RTVE, ha violato l’articolo 108 TFUE.

210    Per contro, la Commissione ritiene che tali motivi debbano essere dichiarati irricevibili e, in ogni caso, infondati.

211    A tal riguardo è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53 di detto Statuto, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Secondo l’articolo 116, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all’atto del suo intervento. Secondo la giurisprudenza, tali disposizioni non ostano a che l’interveniente menzioni argomenti diversi da quelli della parte che esso sostiene, purché questi non modifichino il quadro della controversia e purché l’intervento sia sempre inteso a sostegno delle conclusioni presentate da detta parte (sentenza della Corte del 23 febbraio 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, 30/59, Racc. pag. 1, 37).

212    Nella fattispecie la controversia, come costituitasi tra la ricorrente e la Commissione, ha ad oggetto l’annullamento della decisione impugnata. Il contesto di tale controversia è delimitato dai tre motivi dedotti dalla ricorrente, relativi, anzitutto, ad un errore concernente la nozione di aiuto per quanto attiene alla separabilità delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009; poi, ad una violazione degli articoli 49 TFUE e 64 TFUE e, infine, ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

213    Per contro, né il ricorso né la comparsa di risposta contengono considerazioni concernenti un’eventuale violazione dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE o della nozione di nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 108, TFUE e dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1). Tali asserite violazioni sono state sollevate per la prima volta nella memoria di intervento.

214    Ne consegue che i due motivi supplementari invocati dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España non si ricollegano all’oggetto della lite nei termini definiti dalle parti principali e modificano pertanto l’ambito della presente controversia. Questi motivi devono quindi essere dichiarati irricevibili.

215    Nessun argomento addotto dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

216    Infatti, da un lato, nella misura in cui gli intervenienti invocano il punto 36 della sentenza della Corte del 19 novembre 1998, Regno Unito/Consiglio (C‑150/94, Racc. pag. I‑7235), occorre rilevare che, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che l’argomento addotto dalla parte interveniente e la cui ricevibilità era controversa in tale causa riguardava un motivo dedotto dalla parte principale e mirava a sostenere le conclusioni presentate da quest’ultima. Come illustrato ai punti da 212 a 214 supra, ciò non avviene nel caso di specie.

217    Dall’altro, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España invocano il punto 55 della sentenza della Corte dell’8 luglio 2010, Commissione/Italia (C‑334/08, Racc. pag. I‑6869). È vero che, in tale sentenza, la Corte ha rilevato che un motivo che non era stato dedotto dalla parte principale sostenuta dalla parte interveniente, bensì unicamente da quest’ultima, era ricevibile. Tuttavia, si trattava di un motivo defensionale fatto valere in un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 260 TFUE. Orbene, in un procedimento per inadempimento, la Corte deve procedere a tutti gli accertamenti necessari per concludere nel senso di un inadempimento, da parte dello Stato membro di cui trattasi, dei suoi obblighi. Di conseguenza, un motivo defensionale che riguarda un elemento di fatto o di diritto che la Commissione deve necessariamente esaminare nell’ambito della sua analisi non è idoneo a modificare il quadro della controversia. Per contro, nella specie, la Telefónica de España e la Telefónica Móviles España intervengono in un ricorso di annullamento, il cui ambito è delimitato segnatamente dai motivi fatti valere dalla ricorrente.

218    Pertanto, i due motivi supplementari dedotti dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España devono essere dichiarati irricevibili.

219    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

220    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda e, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

221    Per quanto riguarda il procedimento principale la ricorrente, rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni, deve essere condannata a sopportare le proprie spese, quelle della RTVE nonché quelle della Commissione, ad eccezione di quelle sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento, conformemente alle conclusioni della Commissione nonché della RTVE. La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España, rimaste soccombenti in tutte le loro conclusioni, devono essere condannate a sopportare le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla Commissione a causa del loro intervento, conformemente alle conclusioni di quest’ultima. Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

222    Quanto al procedimento sommario, la ricorrente è rimasta soccombente in tutte le sue conclusioni. Essa va pertanto condannata a sopportare le proprie spese, quelle della RTVE nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di queste ultime. Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, le spese della Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE), comprese quelle relative al procedimento sommario, nonché le spese della Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione delle spese sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento della Telefónica de España, SA e della Telefónica Móviles España, SA.

3)      La Telefónica de España e la Telefónica Móviles España sopporteranno le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla Commissione a causa del loro intervento.

4)      Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2014.

Firme

Indice


Fatti e decisione impugnata

Procedimento dinanzi al Tribunale

In diritto

1.  Sulla ricevibilità del ricorso

2.  Nel merito

Sul primo motivo, relativo ad una violazione della nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE per quanto attiene alla separabilità delle tre misure fiscali introdotte o modificate dalla legge n. 8/2009

Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’insufficiente considerazione del nesso fra le tre misure fiscali e gli elementi di aiuto

–  Sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché la modalità di finanziamento di un aiuto possa essere considerata parte integrante dello stesso

–  Sull’applicazione di tali condizioni

Sulla seconda parte del primo motivo, concernente il rapporto fra le misure fiscali e il vantaggio concorrenziale della RTVE

Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla contraddittorietà dell’approccio della Commissione

Sul terzo motivo, concernente una violazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE

Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

Sulla prima parte del secondo motivo, concernente il rischio di un comportamento anticoncorrenziale della RTVE

Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su un pregiudizio o su un perturbamento degli scambi contrario all’interesse comune

Sulle altre censure dedotte dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España con riferimento al secondo motivo

–  Sulla censura attinente ad una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE

–  Sulla censura attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione

Sugli altri motivi dedotti dalla Telefónica de España e dalla Telefónica Móviles España

Sulle spese


* Lingua processuale: lo spagnolo.