Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Aytan's Manufacturing Company (UK) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 febbraio 2004

(Causa T-67/05)

Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese

Il 15 febbraio 2004, la società Aytan's Manufacturing Company (UK), con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. S. Malynicz, Barrister e M. J. Gilbert, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi la Commissione di ricorso: Criminal Clothing Limited, con sede in Poole (Regno Unito)

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 8 dicembre 2004 (procedimento R 309/2004-1);

condannare l'UAMI e le altri parti a sopportare, oltre alle loro spese, quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:Criminal Clothing Limited
Marchio comunitario interessato:Marchio denominativo CRIMINAL per prodotti delle classi 3, 9 e 25 (articoli di abbigliamento ecc.) - domanda n. 1676 220
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:La ricorrente
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:Marchio nazionale CRIMINAL DAMAGE per beni della classe 25 (articoli di abbigliamento ecc.)
Decisione della divisione di opposizione:Rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso:Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:Falsa applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/941

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).