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Impugnazione proposta il 6 dicembre 2013 da Kari Wahlström avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 ottobre 2013, causa F-116/12, Wahlström/Frontex

(causa T-653/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 ottobre 2013 che respinge il suo ricorso;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado, in quanto la controversia è, ad avviso della ricorrente, matura per la decisione;

condannare la controinteressata nel procedimento all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento del suo rapporto informativo per l'anno 2010 e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto quest'ultimo ha giudicato che l'assenza di dialogo tra chi ha emesso la valutazione e la ricorrente, nel contesto dell'esercizio di valutazione per l'anno 2010, costituisse un'irregolarità procedurale non sostanziale (riguardo ai punti 38 e segg. della sentenza impugnata). La ricorrente fa valere che:

da un lato, il TFP ha travisato la giurisprudenza esistente;

d'altro lato, fondando la motivazione della sentenza impugnata sul contesto in cui il rapporto di valutazione era stato redatto e non soltanto sulla questione se l'intrattenimento di un dialogo formale fosse idoneo ad avere un effetto sul procedimento, il Tribunale ha ecceduto i margini del proprio controllo giurisdizionale violando quelli del potere discrezionale dell'amministrazione.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal TFP, allorché quest'ultimo ha giudicato che l'assenza di fissazione di obiettivi per la prima parte dell'anno 2010 non costituisse un'irregolarità procedurale sostanziale, idonea a porre in discussione la validità del rapporto di notazione in questione (riguardo ai punti 50 e segg. della sentenza impugnata). La ricorrente afferma che:

da un lato, il TFP ha travisato le linee guida relative alla valutazione, in quanto queste ultime prevedevano l'obbligo di fissare nuovi obiettivi nel caso di un cambiamento di funzione dell’agente nel corso del periodo di riferimento;

d'altro lato, la descrizione delle mansioni assegnate alla ricorrente nelle sue nuove funzioni mediante il riferimento a documenti relativi all'attuazione e al funzionamento dell'ufficio operativo non implicherebbe in alcun modo che alla ricorrente fossero stati fissati obiettivi da raggiungere in rapporto a tali mansioni.