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(Causa T-79/21)

(pubblicazione per estratto)

Ryanair DAC
e
Airport Marketing Services Ltd

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 giugno 2023

«Aiuti di Stato – Accordi conclusi con la compagnia aerea Ryanair e la sua società figlia Airport Marketing Services – Servizi di marketing – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Vantaggio – Criterio dell’effettiva necessità – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Possibilità per il beneficiario degli aiuti di avvalersi di diritti altrettanto estesi dei diritti della difesa in quanto tali – Insussistenza – Diritto del beneficiario degli aiuti di partecipare in misura adeguata al procedimento – Portata – Diritto di accesso al fascicolo amministrativo della Commissione e diritto di essere ascoltati da quest’ultima – Insussistenza

(Art. 108, § 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

(v. punti 36-51)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Portata

(Art. 108, § 2, TFUE)

(v. punti 52-59)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Valutazione del rispetto dell’obbligo di motivazione in funzione del contenuto della decisione impugnata – Cambiamento di posizione della Commissione in relazione all’applicabilità del criterio dell’operatore privato nel corso del procedimento amministrativo – Irrilevanza

(Art. 296 TFUE)

(v. punti 77-84)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa – Prima condizione enunciata nella sentenza Altmark – Obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti – Assenza di un’impresa beneficiaria effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico

(Artt. 107 e 108 TFUE)

(v. punti 93-102)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il principio dell’operatore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto –Determinazione dell’ente pubblico rilevante ai fini dell’applicazione del principio dell’operatore privato

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 108-125)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il principio dell’operatore privato – Ente pubblico che persegue obiettivi di politica pubblica – Beni o servizi acquistati dall’ente pubblico che non rispondono ad un’effettiva necessità – Circostanze che non escludono l’applicabilità del principio dell’operatore privato

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 139-155)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Motivazione contraddittoria – Ammissibilità – Presupposti – Conoscenza da parte del destinatario della reale motivazione della decisione ed esistenza di un supporto giuridico per il suo dispositivo

(Artt. 107, § 1, e 296 TFUE)

(v. punti 156-159)

8.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il principio dell’operatore privato – Presa in considerazione dell’effettiva necessità di acquistare i beni o i servizi di cui trattasi – Ammissibilità

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 164-175)

9.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il principio dell’operatore privato – Valutazione economica complessa – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 179-181, 192-195)

10.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 182, 318)

11.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il principio dell’operatore privato – Servizi di marketing – Determinazione del prezzo di mercato – Acquisto dei servizi a seguito di una procedura di gara d’appalto – Prezzo di mercato corrispondente all’offerta più alta – Presupposti

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 36-51)

12.    Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale – Aiuto individuale – Contratti di marketing che comportano un vantaggio in favore di una compagnia aerea – Presunzione di selettività

(Art. 107, § 1, TFUE)

(v. punti 324-333)

13.    Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente – Indicazione delle ragioni atte a giustificare le misure sollecitate

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 88, § 2)

(v. punti 344-346)

Sintesi

Nel 2017, la Commissione europea ha ricevuto una denuncia presentata dalla Air France secondo cui la compagnia aerea Ryanair DAC aveva ricevuto un aiuto di Stato illegittimo per sostenere le sue operazioni di trasporto aereo da e verso l’aeroporto di Montpellier.

Al termine del procedimento di indagine formale, la Commissione ha constatato che era stato concesso un aiuto di Stato a Ryanair e alla sua società figlia Airport Marketing Services Ltd (in prosieguo: l’«AMS») sotto forma di contratti di servizi di marketing stipulati tra queste ultime e l’associazione per la promozione dei flussi turistici ed economici (in prosieguo: l’«APFTE»), le cui decisioni erano imputabili allo Stato francese. Ritenendo che l’aiuto così concesso fosse illegittimo e incompatibile con il mercato interno, con decisione del 2 agosto 2019 (1) la Commissione ne ha ordinato il recupero da parte della Francia.

La Ryanair e l’AMS hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, che viene tuttavia respinto dal Tribunale. In tale contesto, esso fornisce precisazioni in merito all’applicabilità del criterio dell’operatore privato in economia di mercato al fine di valutare se una misura statale conferisca un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Giudizio del Tribunale

A sostegno del loro ricorso di annullamento, la Ryanair e l’AMS, ricorrenti, contestavano in particolare l’analisi effettuata nella decisione impugnata secondo cui i contratti di servizi di marketing conclusi con l’APFTE conferivano loro un vantaggio economico.

A tal riguardo il Tribunale ricorda che possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE solo gli interventi statali atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. La valutazione delle condizioni in cui un siffatto vantaggio è stato concesso si effettua, in linea di principio, applicando il criterio dell’operatore privato in economia di mercato.

Nella decisione impugnata la Commissione aveva però ritenuto che il criterio dell’operatore privato in economia di mercato fosse inapplicabile per due motivi sostanzialmente relativi, il primo, al fatto che l’APFTE aveva concluso i contratti di servizi di marketing in quanto autorità pubblica e, il secondo, al fatto che l’acquisto di detti servizi da parte dell’APFTE presso non rispondeva ad un’effettiva necessità di quest’ultima.

Orbene, come fatto valere dalle ricorrenti, nessuno dei suddetti motivi era tale da escludere l’applicabilità del principio dell’operatore privato in economia di mercato nel caso di specie.

Infatti, per quanto riguarda, da un lato, il motivo relativo al fatto che l’APFTE agiva in qualità di autorità pubblica, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene l’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato debba essere esaminata prescindendo dagli obiettivi di politica pubblica, il perseguimento di tali obiettivi non esclude l’applicabilità di detto criterio.

Per quanto riguarda, dall’altro lato, il motivo relativo all’acquisto di servizi di marketing non rispondenti ad un’effettiva necessità dell’APFTE, il Tribunale osserva che l’esame dell’effettiva necessità dello Stato di acquistare beni e servizi implica per definizione l’analisi della questione se un operatore privato in una situazione il più possibile simile a quella dello Stato avrebbe adottato il medesimo comportamento in condizioni normali di mercato. Una siffatta valutazione rientra, di conseguenza, nell’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato.

Ne consegue che, concludendo che il criterio dell’operatore privato in economia di mercato non fosse applicabile nel caso di specie, la Commissione era incorsa in un errore di diritto.

Tuttavia, poiché, da un lato, la Commissione aveva altresì esaminato, nella decisione impugnata, se l’acquisto dei servizi di marketing rispondesse ad un’esigenza effettiva dell’APFTE e, dall’altro, la sua valutazione al riguardo era priva di errori, l’errore di diritto constatato non era tale da comportare l’annullamento di tale decisione.

A tal riguardo il Tribunale constata, in primo luogo, che l’ambivalenza che caratterizza l’analisi dell’esistenza di un vantaggio economico nella decisione impugnata non era atta a viziare quest’ultima di una contraddizione tale da inficiarne la validità, in quanto, conformemente alla giurisprudenza, le ricorrenti sono state in grado di conoscere la sua motivazione reale e di contestarne la fondatezza, in particolare nel contesto del loro ricorso di annullamento. Respingendo, in secondo luogo, le diverse censure relative all’assenza di necessità effettiva dell’APFTE di acquistare i servizi di marketing delle ricorrenti, il Tribunale conclude che tale motivo era idoneo a costituire il fondamento del suo dispositivo della decisione impugnata quanto all’esistenza di un vantaggio economico che le ricorrenti non avrebbero ottenuto in condizioni normali di mercato.

Poiché anche gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti si sono rivelati infondati, il Tribunale respinge integralmente il ricorso.


1      Decisione (UE) 2020/1671 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.47867 2018/C (ex 2017/FC) cui la Francia ha dato esecuzione in favore di Ryanair e di Airport Marketing Services, in prosieguo: la «decisione impugnata»).