Language of document : ECLI:EU:C:2022:592


 


 



Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 luglio 2022 – Minister for Justice and Equality (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente - II)

(Causa C480/21) (1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate – Esame in due fasi – Criteri di applicazione – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso se sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge»

Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente – Carenze nella procedura di nomina dei membri di tale potere – Presunzione di violazione di tale diritto – Insussistenza – Verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Portata – Conseguenze

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 1, §§ 2 e 3)

(v. punti 34-45, 47-58 e disp.)

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo dispone di elementi che attestano l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, per quanto attiene segnatamente alla procedura di nomina dei membri di tale potere, la suddetta autorità può rifiutare la consegna della persona in parola soltanto laddove:

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, detta autorità constati che sussistono, nelle particolari circostanze del caso di specie, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla composizione del collegio giudicante che ha conosciuto del suo procedimento penale o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità di siffatto collegio, il diritto fondamentale della stessa persona a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sia stato violato, e

–        nell’ambito di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, la stessa autorità constati che sussistono, nelle particolari circostanze del caso di specie, seri e comprovati motivi di ritenere che, tenuto conto segnatamente degli elementi forniti dalla persona di cui trattasi e relativi alla sua situazione personale, alla natura del reato per il quale quest’ultima è ricercata, al contesto di fatto in cui tale mandato d’arresto europeo si inserisce o a qualsiasi altra circostanza rilevante ai fini della valutazione dell’indipendenza e dell’imparzialità del collegio giudicante dinanzi al quale verosimilmente si svolgerà il giudizio, la persona in questione corra, in caso di consegna, un rischio reale di violazione di tale diritto fondamentale.


1 GU C 391 del 27.9.2021.