Language of document :

Ricorso proposto il 9 dicembre 2008 - Huvis / Consiglio

(Causa T-536/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Huvis Corporation (Seoul, Repubblica di Corea) (rappresentanti: avv. ti J.-F. Bellis, F. Di Gianni, R. Antonini)

Convenuto: Consiglio delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 10 settembre 2008, n. 893, che mantiene i dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/961, nella parte in cui non abroga il dazio antidumping applicabile alla ricorrente con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2006, vale a dire dalla data in cui le importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie di Taiwan e della Malesia sono state assoggettate ai dazi antidumping provvisori che la Commissione ha deliberato di non riscuotere nella sua decisione 19 giugno 2007, 2007/430/CE2;

condannare il Consiglio alle spese relative a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Mediante il proprio ricorso, la ricorrente, una società con sede in Corea, chiede il parziale annullamento del regolamento del Consiglio n. 893/2008 nei limiti in cui non abroga, con effetti decorrenti dal 29 dicembre 2006, il dazio antidumping applicabile alle fibre di poliesteri in fiocco (FPF) prodotte dalla ricorrente ed originarie della Corea. La ricorrente sostiene che il medesimo trattamento già riservato alle FPF originarie di Taiwan e della Malesia dalla decisione della Commissione 2007/430/CE avrebbe dovuto applicarsi anche alle FPF originarie della Corea. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il dazio antidumping relativo a queste ultime dev'essere abrogato con effetti decorrenti dalla stessa data.

La ricorrente deduce due argomenti a sostegno delle sue richieste.

Essa sostiene che le istituzioni europee, mantenendo in essere misure antidumping nei confronti delle importazioni di FPF originarie della Corea quando invece le importazioni di FPF originarie della Malesia e di Taiwan non vi erano assoggettate, hanno violato il principio fondamentale di non discriminazione. La ricorrente confuta i tre argomenti addotti dal Consiglio al fine di giustificare tale disparità di trattamento. Ad avviso della ricorrente, la circostanza che, nel caso delle FPF originarie della Malesia e di Taiwan, il reclamo sia stato ritirato, non è idonea a giustificare la differenza di trattamento del caso delle FPF originarie della Corea. Inoltre, la ricorrente contesta che il diverso trattamento delle FPF originarie della Corea possa ritenersi giustificato dal fatto che al caso delle FPF originarie della Malesia e di Taiwan è stato applicato un test dell'interesse comunitario diverso rispetto a quello applicato al caso delle FPF originarie della Corea. Ancora, la ricorrente ritiene, contrariamente all'opinione del Consiglio, che detta disparità di trattamento non possa giustificarsi neppure per il fatto che a seguito degli accertamenti compiuti in relazione alla Malesia ed a Taiwan, da un lato, ed alla Corea, dall'altro, sono state raggiunte differenti conclusioni circa l'interesse comunitario.

Infine, la ricorrente deduce i vizi della sostanziale contraddittorietà e dell'incoerenza della decisione di non ritenere giustificata da motivi di interesse comunitario l'abolizione delle misure antidumping sulle importazioni delle FPF da essa prodotte ed esportate.

____________

1 - GU L 247, pag. 1.

2 - Decisione della Commissione 19 giugno 2007 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (GU L 160, pag. 30).