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Ricorso proposto il 30 maggio 2012 - Saobraćajni institut CIP / Commissione

(Causa T-227/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Saobraćajni institut CIP d.o.o. (Belgrado, Serbia) (rappresentante: avv. A. Lojpur)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la gara d'appalto pubblicata il 3 aprile 2012, relativa all'elaborazione della documentazione tecnica concernente il progetto di modernizzazione ferroviaria recante il titolo "Costruzione della nuova tratta ferroviaria a binario unico di Niš, con partenza dalla stazione di Robna fino a quella di Sicevo", conformemente alle norme di interoperabilità dell'UE, agli accordi AGC, AGTC e SEECP (GU S 65-104847), che esclude la partecipazione della ricorrente;

condannare la convenuta a risarcirle il danno patrimoniale lamentato;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, relativo all'assenza di fondamento giuridico che giustifica l'esclusione a priori della ricorrente dalla partecipazione alla gara d'appalto di cui trattasi, poiché non esisteva alcun conflitto di interesse;

Secondo motivo, attinente al fatto che l'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto è contraria al regolamento IPA;

Terzo motivo, concernente l'illegittimità delle condizioni di attribuzione dell'appalto.

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1 - Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17.7.2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210, pag. 82).