Language of document : ECLI:EU:T:2021:634

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

29 settembre 2021 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Imputazione alla società madre dell’infrazione commessa dalla sua società figlia – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑341/18,

Nec Corp., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da O. Brouwer, A. Pliego Selie, avvocati, e R. Bachour, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Cleenewerck de Crayencour, L. Wildpanner e F. van Schaik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 – Condensatori), nella parte in cui tale decisione constata che la ricorrente ha partecipato personalmente all’infrazione e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da M.J. Costeira (relatrice), presidente, D. Gratsias, M. Kancheva, B. Berke e T. Perišin, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

 Ricorrente e settore interessato

1        La ricorrente, Nec Corp., è una società con sede in Giappone che produce e vende condensatori elettrolitici al tantalio.

2        Dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2013, la ricorrente ha detenuto il 100% del capitale della Nec Tokin Corporation, ora Tokin Corp.

3        L’infrazione di cui trattasi riguarda i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio. I condensatori sono componenti elettrici che immagazzinano energia elettrostaticamente in un campo elettrico. I condensatori elettrolitici sono utilizzati in quasi tutti i prodotti elettronici, come personal computer, tablet, telefoni, climatizzatori, frigoriferi, lavatrici, prodotti automobilistici e apparecchi industriali. La clientela è quindi molto diversificata. I condensatori elettrolitici, e più specificamente quelli all’alluminio e al tantalio, sono prodotti per i quali il prezzo è un importante parametro competitivo.

 Procedimento amministrativo

4        Il 4 ottobre 2013, la Panasonic e le sue società figlie hanno presentato alla Commissione europea una domanda di attribuzione di un numero d’ordine (il cosiddetto marker), ai sensi dei punti 14 e 15 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»), fornendo informazioni sull’esistenza di una presunta infrazione nel settore dei condensatori elettrolitici.

5        Il 28 marzo 2014, la Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ha chiesto informazioni a diverse imprese operanti nel settore dei condensatori elettrolitici, in particolare alla ricorrente.

6        Il 21 maggio 2014, la ricorrente, insieme alla Tokin, ha chiesto alla Commissione una riduzione dell’importo dell’ammenda conformemente alla comunicazione sulla cooperazione del 2006.

7        Il 4 novembre 2015, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha indirizzato, segnatamente, alla ricorrente.

8        I destinatari della comunicazione degli addebiti, tra cui la ricorrente, sono stati ascoltati dalla Commissione nell’audizione tenutasi dal 12 al 14 settembre 2016.

 Decisione impugnata

9        Il 21 marzo 2018, la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 1768 final, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40136 – Condensatori) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Infrazione

10      Con la decisione impugnata, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore dei condensatori elettrolitici, cui hanno partecipato nove imprese o gruppi di imprese, vale a dire Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo (riferendosi a Sanyo e Panasonic insieme), Tokin e la ricorrente, denominate collettivamente «NEC Tokin» (in prosieguo, congiuntamente: i «partecipanti al cartello») (punto 1 e articolo 1 della decisione impugnata).

11      La Commissione ha rilevato, in sostanza, che l’infrazione in questione aveva avuto luogo tra il 26 giugno 1998 e il 23 aprile 2012, nell’intero territorio del SEE, ed era consistita in accordi e/o pratiche concordate che avevano come oggetto il coordinamento delle politiche dei prezzi per quanto riguarda la fornitura di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio (punto 1 della decisione impugnata).

12      Il cartello era essenzialmente organizzato mediante riunioni multilaterali, che si tenevano generalmente in Giappone ogni mese o ogni due mesi al livello superiore della direzione vendite, e ogni sei mesi a livello di dirigenti, compresi i presidenti (punti 63, 68 e 738 della decisione impugnata).

13      Le riunioni multilaterali sono state inizialmente organizzate, tra il 1998 e il 2003, con il nome di «circolo del(i) condensatore(i) elettrolitico(i)», di «conferenza dei condensatori elettrolitici» o di «riunioni ECC». Esse sono state successivamente organizzate, tra il 2003 e il 2005, con il nome di «conferenza alluminio-tantalio», di «gruppo dei condensatori all’alluminio o al tantalio» o di «riunioni ATC». Infine, esse sono state organizzate, tra il 2005 e il 2012, con il nome di «gruppo ricerca di mercato», di «gruppo marketing» o di «riunioni MK». Parallelamente alle riunioni MK, e in aggiunta ad esse, tra il 2006 e il 2008 sono state organizzate riunioni «aumento dei costi» o «aumento dei condensatori» (in prosieguo: le «riunioni CUP») (punto 69 della decisione impugnata).

14      Oltre a tali riunioni multilaterali, i partecipanti al cartello intrattenevano altresì, secondo le esigenze, contatti bilaterali e trilaterali ad hoc (punti 63, 75 e 739 della decisione impugnata).

15      Nell’ambito degli scambi anticoncorrenziali, i partecipanti al cartello, in sostanza, si scambiavano informazioni sui prezzi e sui prezzi futuri praticati, sulle future riduzioni di prezzo e sulle forcelle di tali riduzioni, sull’offerta e sulla domanda, anche future, e, in alcuni casi, concludevano, attuavano e seguivano accordi sui prezzi (punti 62, 715, 732 e 741 della decisione impugnata).

16      La Commissione ha ritenuto che il comportamento dei partecipanti al cartello costituisse una forma di accordo e/o di pratica concordata, che aveva un obiettivo comune, vale a dire evitare la concorrenza sui prezzi e coordinare il loro futuro comportamento in materia di vendita di condensatori elettrolitici, riducendo così l’incertezza sul mercato (punti 726 e 731 della decisione impugnata).

17      La Commissione ha concluso che questo comportamento aveva un obiettivo anticoncorrenziale unico (punto 743 della decisione impugnata).

 Responsabilità della Tokin e della ricorrente

18      La Commissione ha affermato la responsabilità della Tokin a causa della sua partecipazione diretta al cartello dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP [punti 944 e 1022 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

19      Inoltre, la Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente nella sua qualità di società madre, che deteneva l’intero capitale della Tokin, per il periodo compreso tra il 1° agosto 2009 e il 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP [punti 945 e 1022 e articolo 1, lettera e), della decisione impugnata].

 Ammende inflitte alla ricorrente

20      Ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e h), della decisione impugnata vengono inflitte, da un lato, un’ammenda di EUR 5 036 000 alla Tokin «in solido» con la ricorrente e, dall’altro, un’ammenda di EUR 2 595 000 alla ricorrente.

 Calcolo dell’importo delle ammende

21      Nel calcolare l’importo delle ammende, la Commissione ha seguito la metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (punto 980 della decisione impugnata).

22      In primo luogo, per determinare l’importo di base delle ammende inflitte alla ricorrente, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite durante l’ultimo anno completo di partecipazione all’infrazione, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006 (punto 989 della decisione impugnata).

23      La Commissione ha calcolato il valore delle vendite sulla base delle vendite di condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio fatturate a clienti nel SEE (punto 990 della decisione impugnata).

24      Inoltre, la Commissione ha calcolato il valore rilevante delle vendite separatamente per le due categorie di prodotti, ossia i condensatori elettrolitici all’alluminio e i condensatori elettrolitici al tantalio, e ha applicato loro coefficienti moltiplicatori diversi a seconda della durata (punto 991 della decisione impugnata).

25      Per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha adottato un coefficiente moltiplicatore per la durata di 2,72, corrispondente al periodo tra il 1° agosto 2009 e il 23 aprile 2012 (punto 1007, tabella 1, della decisione impugnata).

26      La Commissione ha fissato la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione per la gravità dell’infrazione al 16%. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che gli «accordi» orizzontali di coordinamento dei prezzi rientrassero, per loro stessa natura, tra le infrazioni più gravi all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che il cartello si estendesse all’intero territorio del SEE (punti da 1001 a 1003 della decisione impugnata).

27      La Commissione ha applicato un importo aggiuntivo del 16% ai sensi del punto 25 degli orientamenti del 2006 al fine di assicurarsi che l’ammenda inflitta fosse sufficientemente dissuasiva (punto 1009 della decisione impugnata).

28      La Commissione ha pertanto fissato in EUR 6 108 000 l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla Tokin in solido con la ricorrente (punto 1010, tabella 2, della decisione impugnata).

29      In secondo luogo, per quanto riguarda gli adeguamenti dell’importo di base delle ammende, da un lato, la Commissione ha concesso alla Tokin e alla ricorrente, a titolo di circostanze attenuanti, una riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda, in quanto la loro partecipazione alle riunioni CUP non era stata dimostrata e non era stato provato che esse ne avessero avuto conoscenza (punto 1022 della decisione impugnata).

30      Dall’altro lato, la Commissione ha considerato che, al momento in cui l’infrazione di cui trattasi era stata commessa, la ricorrente era già stata ritenuta responsabile di un comportamento anticoncorrenziale relativo al coordinamento dei prezzi nei confronti dei «grandi produttori (OEM) specializzati nei PC/server» nel periodo compreso tra il 1° luglio 1998 e il 15 giugno 2002. Questa prima infrazione era stata accertata con decisione C(2011) 180/99 final della Commissione, del 19 maggio 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.511 – DRAM) (in prosieguo: la «decisione DRAM»). Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che, per la ricorrente, l’importo di base dell’ammenda dovesse essere aumentato del 50% a titolo della circostanza aggravante della recidiva (punti da 1011 a 1013 della decisione impugnata).

31      In terzo luogo, la Commissione ha concesso alla Tokin e alla ricorrente, per la loro cooperazione nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione del 2006, una riduzione del 15% dell’importo di qualsiasi ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta loro per l’infrazione (punti 1104 e 1105 della decisione impugnata).

32      La Commissione ha pertanto fissato in EUR 16 445 000 l’importo totale delle ammende inflitte alla Tokin e alla ricorrente (punto 1139, tabella 3, della decisione impugnata).

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

35      Il 26 settembre 2018, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso della Commissione.

36      La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 novembre 2018 e il 29 gennaio 2019.

37      Su proposta della Seconda Sezione del Tribunale, quest’ultimo ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

38      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la giudice relatrice è stata assegnata alla Nona Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

39      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Nona Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini impartiti e hanno svolto le loro difese orali, rispondendo altresì ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 12 ottobre 2020.

40      In seguito al decesso del giudice Berke, avvenuto il 1° agosto 2021, i tre giudici firmatari della presente sentenza hanno proseguito le deliberazioni, conformemente all’articolo 22 e all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

41      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare l’articolo 1, lettera e), della decisione impugnata, nella parte in cui constata che essa ha partecipato personalmente all’infrazione oggetto della decisione impugnata;

–        in subordine, annullare l’articolo 2, lettera h), della decisione impugnata, nella parte in cui viene inflitta, ad essa soltanto, un’ammenda corrispondente alla maggiorazione per recidiva;

–        in ulteriore subordine, ridurre l’importo delle ammende che le sono state inflitte con l’articolo 2, lettere f) e h), della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

42      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

43      La ricorrente deduce tre motivi di ricorso a sostegno tanto delle conclusioni formulate in via principale, dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, quanto delle conclusioni presentate in via subordinata, dirette all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende che le sono state inflitte. Tali motivi di ricorso vertono su diversi errori e violazioni asseritamente commessi dalla Commissione e relativi, rispettivamente, per quanto riguarda il primo motivo, alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva, per quanto riguarda il secondo motivo, alla qualificazione della responsabilità della ricorrente nell’infrazione, e, per quanto riguarda il terzo motivo, al calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente.

 Sulle conclusioni dirette allannullamento della decisione impugnata

[omissis]

 Sul primo motivo di ricorso, relativo alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva

70      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che l’articolo 2, lettera h), della decisione impugnata, nella parte in cui le viene inflitta una maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva, è viziato da errori di diritto e di valutazione, da un difetto di motivazione e viola il principio di proporzionalità. Tale motivo si compone, in sostanza, di tre parti.

[omissis]

74      La Commissione contesta tali argomenti.

75      In via preliminare, occorre osservare che la nozione di recidiva, come è intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata punita per violazioni analoghe (v. sentenza del 12 dicembre 2014, Eni/Commissione, T‑558/08, EU:T:2014:1080, punto 275 e giurisprudenza ivi citata).

76      Nell’ambito delle violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, l’importo di base dell’ammenda può essere aumentato qualora la Commissione constati l’esistenza di circostanze aggravanti. Una delle circostanze aggravanti è la recidiva, definita dal punto 28, primo trattino, degli orientamenti del 2006 come la continuazione o la ripetizione di un’infrazione identica o simile dopo che la Commissione o un’autorità nazionale garante della concorrenza abbiano constatato che l’impresa in questione ha violato le disposizioni degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE. In tal caso, l’importo di base dell’ammenda può essere aumentato fino al 100% ogni volta che venga accertata una infrazione di questo tipo.

77      La presa in considerazione della recidiva mira a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la Commissione può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni in questione (v. sentenza del 7 giugno 2011, Arkema France e a./Commissione, T‑217/06, EU:T:2011:251, punto 294 e giurisprudenza ivi citata).

78      Nel caso di specie, come risulta dall’articolo 2, lettera h), della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente una maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva. A tale riguardo, dai punti da 1011 a 1013 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha constatato che, nel momento in cui l’infrazione di cui trattasi era stata commessa, la ricorrente era già stata ritenuta responsabile di un comportamento anticoncorrenziale nella decisione DRAM. Pertanto, la Commissione ha concluso che, per la ricorrente, l’importo di base dell’ammenda doveva essere aumentato del 50% a titolo di recidiva (v. punto 30 supra).

79      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti della ricorrente.

–       Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto, in quanto la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva sarebbe contraria al carattere derivato della responsabilità della ricorrente

80      La ricorrente sostiene che la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva è contraria al carattere derivato della sua responsabilità in quanto società madre della Tokin.

81      A questo proposito, si deve ricordare che la responsabilità della società madre è puramente derivata quando essa vi è incorsa per il solo fatto della partecipazione diretta della sua società figlia all’infrazione. In tal caso, detta responsabilità trae la propria origine nel comportamento illecito della società figlia in parola, che viene attribuito alla società madre in considerazione dell’unità economica che tali società costituiscono. Di conseguenza, la responsabilità della società madre dipende necessariamente dai fatti costitutivi dell’infrazione commessa dalla sua società figlia, ai quali la sua responsabilità è inscindibilmente connessa (sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 61).

82      È per tale ragione che la Corte ha precisato che, in una situazione in cui la responsabilità della società madre era puramente derivata da quella della società figlia e in cui nessun altro fattore caratterizzava individualmente il comportamento contestato alla società madre, la responsabilità di tale società madre non poteva eccedere quella della sua società figlia (v. sentenza del 19 gennaio 2017, Commissione/Total e Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

83      Per ragioni identiche, la Corte ha precisato che, in una situazione in cui nessun fattore caratterizzava individualmente il comportamento contestato alla società madre, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla società figlia in solido con la società madre doveva, in linea di principio, allorché le condizioni procedurali richieste fossero soddisfatte, essere estesa alla società madre (v. sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

84      Tuttavia, da tale giurisprudenza risulta altresì che fattori propri della società madre possono giustificare una valutazione differenziata della sua responsabilità e di quella della società figlia, anche laddove la responsabilità della prima fosse fondata esclusivamente sul comportamento illecito della seconda (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punto 74).

85      A tale riguardo, in una causa vertente sulla responsabilità della società capogruppo di un gruppo di società, alcune delle quali avevano partecipato direttamente alle intese, la Corte ha già statuito che la circostanza che a talune società non potessero più essere inflitte sanzioni a causa dell’intervenuta prescrizione non ostava a che venisse perseguita un’altra società, considerata responsabile a titolo personale e solidale con esse per i medesimi comportamenti anticoncorrenziali, e nei confronti della quale la prescrizione non era maturata (sentenza del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, punti 71, 75 e 76).

86      Per quanto riguarda, più precisamente, la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva, il Tribunale ha già affermato che, anche se l’unità di comportamento di un’impresa sul mercato giustificava, in caso di violazione delle regole di concorrenza, il fatto che le varie società appartenenti all’impresa durante il periodo dell’infrazione fossero tutte ritenute, in linea di principio, responsabili in solido per il pagamento dello stesso importo dell’ammenda, un’eccezione doveva essere ammessa in caso di circostanze aggravanti o attenuanti e, più in generale, di circostanze che giustificassero una graduazione dell’importo di base dell’ammenda, che fossero presenti solo in riferimento ad alcune di esse e non ad altre. Il Tribunale ne ha quindi dedotto che un’entità nei cui confronti la circostanza aggravante della recidiva non sia stata riconosciuta non può essere ritenuta responsabile in solido, con un’altra entità nei cui confronti tale circostanza è stata riconosciuta, per la parte di ammenda corrispondente alla maggiorazione per recidiva (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, T‑391/09, non pubblicata, EU:T:2014:22, punto 271).

87      Il Tribunale ha altresì dichiarato che circostanze proprie della situazione della società madre o della società figlia potrebbero portare a importi differenziati, come nel caso in cui fosse presa in considerazione la circostanza aggravante della recidiva applicata nei confronti di una società madre e non della sua società figlia (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2016, UTi Worldwide e a./Commissione, T‑264/12, non pubblicata, EU:T:2016:112, punto 332).

88      Nella fattispecie, occorre rilevare che, da un lato, la Commissione ha ravvisato la responsabilità della ricorrente soltanto in quanto società madre, per l’infrazione al diritto della concorrenza commessa dalla sua società figlia, con la quale essa formava un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v. punto 63 supra). Dall’altro lato, all’articolo 2, lettera h), della decisione impugnata, la Commissione ha applicato una maggiorazione per recidiva unicamente nei confronti della ricorrente, in quanto, con la decisione DRAM, essa era già stata ritenuta responsabile di un comportamento anticoncorrenziale analogo (v. punti 30 e 78 supra).

89      Ne consegue che la circostanza aggravante applicata dalla Commissione a titolo di recidiva corrisponde a una circostanza che è propria della situazione della ricorrente e che non si applica alla sua società figlia. Era quindi giustificato che la Commissione valutasse la responsabilità della ricorrente e quella della società figlia in maniera differenziata, e tale valutazione poteva condurre a un importo di ammenda differenziato da quello della società figlia.

90      Infatti, dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 83 a 87 risulta che la recidiva può costituire un fattore che caratterizza individualmente il comportamento di una società madre e che giustifica il fatto che la portata della sua responsabilità ecceda quella della sua società figlia da cui è interamente derivata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, T‑827/14, con impugnazione pendente, EU:T:2018:930, punto 506).

91      Si deve quindi concludere che la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva non è contraria al carattere derivato della responsabilità della ricorrente.

[omissis]

96      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

–       Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in quanto la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva, che copre un periodo anteriore alla decisione DRAM, è contraria alla finalità dissuasiva della nozione di recidiva

97      Si impongono alcune precisazioni preliminari per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva «copre» un periodo anteriore alla decisione DRAM.

98      Occorre infatti constatare che, anzitutto, la Commissione ha ravvisato la responsabilità della ricorrente nella sua qualità di società madre della Tokin, per il periodo dal 1° agosto 2009 al 23 aprile 2012, salvo per quanto riguarda le riunioni CUP (vedi punto 19 supra). Di conseguenza, al fine di calcolare l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla Tokin in solido con la ricorrente, la Commissione ha fissato il coefficiente moltiplicatore in funzione della durata dell’infrazione a 2,72, corrispondente a detto periodo d’infrazione (v. punto 25 supra).

99      La Commissione ha poi applicato la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della ricorrente a causa della sua condanna in virtù della decisione DRAM, datata 19 maggio 2010, riguardante un’infrazione commessa tra il 1° luglio 1998 e il 15 giugno 2002 e ha deciso, in seguito, che l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla ricorrente doveva essere aumentato del 50% a titolo di recidiva (v. punto 30 supra).

100    Infine, per calcolare la maggiorazione per recidiva, la Commissione ha applicato detta percentuale del 50% all’importo di base dell’ammenda, conformemente al punto 28 degli orientamenti del 2006. A questo proposito, la Commissione ha ritenuto che la recidiva fosse uno degli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi e che, in quanto tale, la recidiva non fosse associata alla durata dell’infrazione. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva non dovesse essere calcolata unicamente sulla base del periodo durante il quale tale circostanza aggravante persisteva, ma che la percentuale di aumento risultante dalla recidiva dovesse essere applicata all’intero periodo della responsabilità della ricorrente per l’infrazione (v. punti 1013 e 1021 della decisione impugnata).

101    Da quanto precede risulta che la prima infrazione della ricorrente, commessa anteriormente all’infrazione di cui alla presente causa, è stata sanzionata quando quest’ultima era in corso. Inoltre, poiché la percentuale di maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva è stata applicata all’importo di base dell’ammenda, detta maggiorazione tiene conto del periodo dell’infrazione utilizzato per calcolare tale importo di base. Ne consegue che la recidiva, in quanto maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda, copre l’intero periodo di infrazione imputato alla ricorrente, che comprende un periodo di quasi nove mesi prima dell’adozione della decisione DRAM, avvenuta il 19 maggio 2010.

102    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva non è, nelle circostanze del caso di specie, contraria alla logica sottesa alla nozione di recidiva.

103    A tal proposito, occorre ricordare che la Commissione dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

104    Orbene, la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel detto potere della Commissione (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 38). Infatti, come ricordato al precedente punto 77, la presa in considerazione della recidiva mira a indurre le imprese che abbiano dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la Commissione può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni.

105    Per quanto riguarda il lasso di tempo massimo per l’accertamento di una recidiva nei confronti di un’impresa, è già stato affermato che un periodo inferiore a dieci anni tra l’accertamento di due infrazioni testimoniava la propensione di un’impresa a non trarre le conseguenze appropriate da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 40).

106    Per quanto riguarda, inoltre, il lasso di tempo minimo per l’accertamento di una recidiva, il Tribunale ha ritenuto che la giurisprudenza citata al precedente punto 104 fosse applicabile a maggior ragione in un caso in cui la decisione che aveva constatato la prima infrazione e la seconda infrazione erano concomitanti. Così, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione (T‑53/03, EU:T:2008:254), e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione (T‑54/03, non pubblicata, EU:T:2008:255), il Tribunale ha considerato che la storia delle infrazioni accertate nei confronti delle ricorrenti attestava la loro propensione a non trarre le debite conseguenze da una constatazione nei loro confronti di un’infrazione delle regole in tema di concorrenza, poiché, pur essendo già state oggetto di misure precedenti della Commissione adottate con decisioni che constatavano la prima infrazione, le ricorrenti avevano continuato per oltre quattro anni a partecipare attivamente all’accordo in oggetto dopo la notifica di dette decisioni (sentenze dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, EU:T:2008:254, punto 385, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata, EU:T:2008:255, punto 727).

107    Nel caso di specie, occorre osservare che, certamente, la prima infrazione della ricorrente è stata sanzionata dopo l’inizio dell’infrazione di cui trattasi nella presente causa. Tuttavia, si deve altresì notare che la ricorrente ha continuato, nel periodo compreso tra il 19 maggio 2010 e il 23 aprile 2012, a partecipare al cartello dopo che la decisione che accertava la prima infrazione le era stata notificata.

108    In tali circostanze, occorre rilevare che la Commissione non è incorsa in alcun errore di valutazione nel concludere che la continuazione, da parte della ricorrente, di un comportamento illecito dopo che le era stata inflitta una prima sanzione testimoniasse la sua propensione a non trarre le debite conseguenze da una constatazione, nei suoi confronti, di una violazione delle regole di concorrenza. Infatti, pur essendo già stata oggetto di precedenti misure della Commissione adottate con la decisione DRAM, la ricorrente ha continuato per quasi due anni a partecipare al cartello di cui trattasi dopo che tale decisione le era stata notificata. Questa conclusione non è contraddetta dalla sola circostanza che la ricorrente, unitamente alla Tokin, ha presentato alla Commissione una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2006, in quanto tale circostanza non esclude il fatto che la ricorrente, dopo che le è stata inflitta una prima sanzione, abbia partecipato a una seconda infrazione.

109    Inoltre, tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che la decisione impugnata ha accertato la responsabilità della ricorrente soltanto in quanto società madre, per la partecipazione della sua società figlia al cartello, come risulta dal precedente punto 91. Infatti, l’obiettivo di reprimere i comportamenti contrari alle regole di concorrenza e di prevenirne il ripetersi mediante sanzioni dissuasive sarebbe compromesso se un’impresa implicata in una prima infrazione, modificando la propria struttura giuridica con l’acquisizione di una società figlia che non può essere perseguita a titolo della suddetta prima infrazione, ma è implicata nella commissione della nuova infrazione, fosse in grado di rendere impossibile o particolarmente difficile e, pertanto, di evitare la sanzione della recidiva (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Commissione e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P, EU:C:2015:150, punto 92).

110    Inoltre, la sentenza dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione (T‑141/94, EU:T:1999:48), invocata dalla ricorrente, non apporta alcun sostegno alla sua posizione. In tale sentenza, il Tribunale ha considerato che la decisione della Commissione era inficiata da un errore di diritto in quanto il periodo di infrazione accertato nei confronti della ricorrente era in massima parte antecedente alla decisione che l’aveva sanzionata per infrazioni analoghe (sentenza dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, EU:T:1999:48, punti 617 e 618).

111    Orbene, contrariamente alla causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione (T‑141/94, EU:T:1999:48), nel caso di specie, poiché la ricorrente ha partecipato all’infrazione di cui trattasi tra il 1° agosto 2009 e il 23 aprile 2012 e la decisione DRAM è intervenuta il 19 maggio 2010, è giocoforza constatare che la maggior parte dell’infrazione di cui trattasi è avvenuta dopo l’adozione di tale decisione, in quanto la ricorrente ha continuato a partecipare all’infrazione per quasi due anni dopo che tale decisione le era stata notificata (v. punti 107 e 108 supra).

112    Pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore di diritto nel ritenere che il fatto che nei confronti della ricorrente fosse già stata constatata un’infrazione e che, nonostante tale constatazione e la sanzione inflitta, essa avesse continuato a partecipare per quasi due anni a un’altra infrazione analoga alla stessa disposizione del Trattato FUE costituisse una recidiva.

113    Ne consegue che la seconda parte del primo motivo di ricorso deve essere respinta.

–       Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva riguardava un periodo anteriore alla decisione DRAM

114    Per quanto riguarda il calcolo della maggiorazione a titolo di recidiva, occorre notare che l’applicazione, da parte della Commissione, della maggiorazione per recidiva all’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente è conforme agli orientamenti del 2006. Infatti, come risulta inequivocabilmente dai punti 28 e 29 di tali orientamenti, tanto le circostanze aggravanti, quali la recidiva, quanto le circostanze attenuanti sono circostanze che giustificano una modulazione dell’importo di base dell’ammenda, vale a dire una maggiorazione o una riduzione di detto importo. La recidiva costituisce quindi una circostanza aggravante, la quale giustifica l’aumento dell’importo di base dell’ammenda che si traduce in una percentuale di maggiorazione di tale importo di base.

115    Per quanto riguarda la proporzionalità di tale maggiorazione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nella determinazione dell’importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non ha l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v. sentenza del 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commissione, T‑26/06, non pubblicata, EU:T:2010:387, punto 142 e giurisprudenza ivi citata).

116    Inoltre, la recidiva costituisce una circostanza che giustifica un notevole aumento dell’importo di base dell’ammenda. Essa, infatti, prova che la sanzione precedentemente imposta non è stata abbastanza dissuasiva (v. sentenza dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, EU:T:2008:254, punto 398 e giurisprudenza ivi citata).

117    Si deve poi rilevare che il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole di concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della Commissione in materia di diritto della concorrenza, il Tribunale e, eventualmente, la Corte possono quindi essere chiamati a valutare se la Commissione abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento, in particolare, al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole di concorrenza (sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, punto 70).

118    Nel caso di specie, l’argomento della ricorrente diretto a dimostrare che la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva non era proporzionata si basa, in primo luogo, sul fatto che essa sarebbe già stata punita per l’infrazione di cui trattasi.

119    Occorre anzitutto respingere tale argomento. Come ricordato ai precedenti punti 75 e 77, la maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo di recidiva, da un lato, implica che una persona abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stata sanzionata per infrazioni analoghe e, dall’altro, è volta proprio a garantire l’effetto dissuasivo dell’azione della Commissione. Di conseguenza, la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per la recidiva si aggiunge all’importo dell’ammenda inflitta per l’infrazione.

120    L’argomento della ricorrente si basa, in secondo luogo, sul breve lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la ricorrente è divenuta la società madre della Tokin e l’adozione della decisione DRAM, ossia nove mesi, di modo che la ricorrente non sarebbe stata in grado di evitare la partecipazione della sua società figlia al cartello. Parimenti, la ricorrente sarebbe responsabile del cartello solo a causa dell’acquisizione della sua società figlia e avrebbe partecipato a tale infrazione solo per un breve periodo, mentre la sua società figlia vi partecipava da diversi anni.

121    A tale riguardo, occorre ricordare che, poiché la ricorrente aveva detenuto la totalità delle azioni della Tokin dal 1° agosto 2009 al 31 gennaio 2013, si presumeva che essa esercitasse un’influenza determinante su tale società figlia durante detto periodo, e che la ricorrente e la sua società figlia formassero dunque una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v. punto 62 supra). Nel caso di specie, la ricorrente non contesta, del resto, la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla sua società figlia nel corso del periodo dell’infrazione di cui trattasi (v. punto 58 supra). Pertanto, la ricorrente era in grado di evitare che la Tokin continuasse a partecipare al cartello dopo la decisione DRAM.

122    Inoltre, come rilevato al precedente punto 108, la continuazione, da parte della ricorrente, del comportamento illecito di cui trattasi testimonia la sua propensione a non trarre le debite conseguenze da una constatazione di violazione delle regole di concorrenza effettuata nei suoi confronti, dato che essa era già stata oggetto di precedenti misure della Commissione adottate con la decisione DRAM e che essa ha tuttavia continuato, per quasi due anni, a partecipare al cartello in questione dopo che tale decisione le era stata notificata.

123    Per di più, come ricordato al precedente punto 109, l’obiettivo di reprimere i comportamenti contrari alle regole di concorrenza sarebbe compromesso se un’impresa implicata in una prima infrazione, modificando la propria struttura giuridica con l’acquisizione di una società figlia che non può essere perseguita a titolo della suddetta prima infrazione, ma è implicata nella commissione della nuova infrazione, fosse in grado di rendere impossibile o particolarmente difficile e, pertanto, di evitare la sanzione della recidiva.

124    In tali circostanze, avendo la Commissione constatato, in particolare, la propensione della ricorrente a violare le regole di concorrenza e poiché la maggiorazione per recidiva può comportare un aumento fino al 100% dell’importo di base dell’ammenda, conformemente al punto 28, primo trattino, degli orientamenti del 2006, si deve concludere che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità fissando al 50% la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda da infliggere alla ricorrente.

125    Alla luce di quanto precede, occorre respingere la terza parte del primo motivo di ricorso e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso nella sua interezza.

 Sul terzo motivo di ricorso, vertente sul calcolo dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente

[omissis]

–       Sulla prima censura di cui al terzo motivo di ricorso, vertente sulla mancata applicazione di una riduzione del 3% dell’ammenda inflitta alla ricorrente a titolo di recidiva

130    Nell’ambito della prima censura di cui al terzo motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione è incorsa in errore rifiutando di applicare una riduzione del 3% all’importo dell’ammenda che le è stata inflitta a titolo di recidiva, mentre una siffatta riduzione sarebbe stata applicata all’importo di base dell’ammenda inflitta alla Tokin in solido con la ricorrente. La mancata applicazione di tale riduzione sarebbe, innanzitutto, contraria al carattere derivato della responsabilità della ricorrente in quanto società madre, poi, avrebbe dato luogo a un’ammenda eccessivamente elevata, corrispondente a più della metà dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con la Tokin e, infine, non sarebbe sufficientemente motivata.

131    La Commissione contesta tali argomenti.

132    Nella fattispecie, occorre rilevare che, da un lato, la maggiorazione dell’importo dell’ammenda per recidiva del 50% dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Tokin in solido con la ricorrente, diminuita della riduzione del 15% che la Commissione ha concesso loro per la loro cooperazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2006, corrisponde a una circostanza aggravante ai sensi del punto 28 degli orientamenti del 2006 (v. punto 31 supra).

133    Dall’altro lato, la riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla Tokin in solido con la ricorrente, dato che la loro partecipazione alle riunioni CUP non era stata dimostrata e non era stato provato che ne fossero a conoscenza, corrisponde a una circostanza attenuante ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006 (v. punto 29 supra).

134    Orbene, come ricordato al precedente punto 114, tanto le circostanze aggravanti quanto le circostanze attenuanti sono circostanze che giustificano una modulazione dell’importo di base dell’ammenda, vale a dire, rispettivamente, una maggiorazione o una riduzione di detto importo. Tali modulazioni non sono quindi applicabili le une alle altre.

135    Nel caso di specie, la recidiva, in quanto circostanza aggravante, giustifica quindi l’aumento dell’importo di base dell’ammenda. Pertanto, la Commissione ha correttamente calcolato la maggiorazione dell’importo dell’ammenda del 50% a titolo di recidiva applicandola all’importo di base dell’ammenda inflitta alla Tokin in solido con la ricorrente, senza tener conto delle eventuali riduzioni di tale importo di base a titolo di circostanze attenuanti, nella fattispecie della riduzione del 3%, per il fatto che non era dimostrato che la ricorrente e la sua società figlia avessero partecipato alle riunioni CUP.

136    Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente relativo al carattere derivato della sua responsabilità in quanto società madre. Come risulta dai precedenti punti 86 e 87, la recidiva costituisce un fattore che caratterizza individualmente il comportamento della ricorrente e che può giustificare l’irrogazione di una sanzione più severa di quella risultante dall’imputazione dell’infrazione commessa dalla sua società figlia.

137    Inoltre, la posizione della ricorrente non può essere condivisa laddove essa sostiene che l’importo dell’ammenda inflittale a titolo di recidiva sarebbe eccessivamente elevato, in quanto corrisponderebbe a più della metà dell’importo di base dell’ammenda inflittale in solido con la Tokin. Infatti, la tesi della ricorrente si basa sull’erronea ipotesi secondo cui la riduzione del 3% dell’importo di base dell’ammenda sarebbe applicabile alla maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda (v. punti 134 e 135 supra).

138    Per giunta, la ricorrente non deduce alcun argomento concreto a sostegno della sua censura vertente su un’asserita violazione dell’obbligo di motivazione. In ogni caso, il calcolo dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente, corrispondente alla maggiorazione per recidiva, risulta inequivocabilmente dai punti da 1011 a 1013 della decisione impugnata, in combinato disposto con il punto 28 degli orientamenti del 2006 al quale fanno riferimento i punti sopra citati.

139    La prima censura di cui al terzo motivo di ricorso deve pertanto essere respinta.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Nec Corp. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 2021.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.