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Ricorso proposto il 9 agosto 2021 – Polskie sieci elektroenergetyczne / ACER

(Causa T-483/21)

Lingua procedurale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. (Konstancin-Jeziorna, Polonia) (rappresentata da: S. Goldberg, A. Galos e E. White, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER nel caso A-007-2021 (consolidata) del 28 maggio 2021 (in prosieguo: la «decisione impugnata della commissione dei ricorsi»), che ha respinto le domande di annullamento e rinvio della decisione n. 33/2020 del 4 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione dell’Agenzia») istitutiva della metodologia di coordinamento operativo regionale in materia di sicurezza per la regione principale di calcolo della capacità (Methodology for Regional Operational Security Coordination for the Core Capacity Calculation Region, in prosieguo: la «metodologia di coordinamento operativo regionale»);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi nel ritenere che l’ACER sia competente ad andare oltre lo stretto mandato di approvazione della metodologia sviluppata dai gestori dei sistemi di trasmissione (Transmission System Operators, in prosieguo: i «TSO»), come stabilito negli articoli 6, paragrafo 3, e 6, paragrafo 8, del regolamento UE n. 2017/1485 1 , e che, inoltre, essa sia legittimata a elaborare misure in materia di politiche che estendono in modo considerevole l’ambito e la portata del coordinamento regionale.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione dei ricorsi non ha fornito una motivazione adeguata della sua decisione e quindi sulla violazione dell’articolo 296 TFUE.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi nel ritenere che la metodologia di coordinamento operativo regionale, come istituita dalla decisione dell’Agenzia, sia compatibile con l’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento n. 2019/943 2 e con l’articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2019/944 3 .

Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi nel ritenere che la metodologia di coordinamento operativo regionale non influisca sulla possibilità per i TSO di utilizzare un modello centrale di dispacciamento.

Quinto motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dalla commissione dei ricorsi nel ritenere che la metodologia di coordinamento operativo regionale adottata dalla decisione dell’Agenzia non ometta di istituire regole eque in merito agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e di assicurare la compatibilità degli incentivi relativi alla gestione della congestione e agli investimenti in contromisure hardware-correlate, come i trasformatori sfasatori (PST).

Sesto motivo, vertente sull’errore di diritto compiuto dalla commissione dei ricorsi nel ritenere che la metodologia di coordinamento operativo regionale adottata dalla decisione dell’Agenzia non impedisca di mantenere i limiti di sicurezza operativa, in particolare per quanto riguarda i limiti di tensione, e conseguentemente nel considerare che la metodologia di coordinamento operativo regionale sia conforme alle disposizioni di legge applicabili.

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1 Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU 2017, L 220, pag. 1).

2 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54).

3 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).