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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. José Antonio de Brito Sequeira Carvalho contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 4 aprile 2005.

(Causa T-145/05)

Lingua processuale: il francese

Il 4 aprile 2005, il sig. José Antonio de Brito Sequeira Carvalho, residente in Lisbona, rappresentato dall'avv.to Karel Hartog Hagenaar, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-     dichiarare l'atto impugnato inesistente e nullo,

-    annullare o revocare tutti i successivi atti che fanno riferimento, confermano o sono diretti a prorogare i pretesi effetti di tale atto inesistenti,

-    disporre il versamento di un risarcimento per le conseguenze dannose dell'atto medesimo, provvisoriamente nella misura di EUR 30 000, con riguardo ad un danno valutato in EUR 300 000,

-    condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto segnatamente contro l'atto che il Direttore Generale facente funzione della Direzione Generale Sviluppo avrebbe fatto sottoscrivere al ricorrente inserendolo nel fascicolo amministrativo del medesimo, in base al quale questi veniva posto d'ufficio in congedo per malattia. Il ricorrente si oppone parimenti al mantenimento di un fascicolo parallelo.

A parere del ricorrente, l'atto di cui trattasi dev'essere considerato giuridicamente inesistente.

A sostegno della domanda il ricorrente denuncia inoltre:

-    che la motivazione dell'atto impugnato sarebbe erronea,

-    che la decisione del rigetto del reclamo, proposto ex art. 90 dello Statuto, si fonda su fatti e su comportamenti imputati alla ricorrente di cui questi non avrebbe avuto conoscenza e che, da un lato, non avrebbero mai figurato nel rapporto di formazione e di valutazione del medesimo e, dall'altro, non sarebbero stati mai menzionati dai suoi superiori gerarchici,

-    l'esistenza, nella specie, di uno sviamento di potere e di uno sviamento procedurale,

-    la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

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