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Ricorso proposto l'11 marzo 2013 - Hanwha SolarOne e altri / Parlamento e altri

(Causa T-136/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd (Qidong, Cina); Hanwha SolarOne Technology Co. Ltd (Lianyungang, Cina); Hanwha SolarOne Solar Technology (Shanghai) Co. Ltd (Shanghai, Cina); e Hanwha Solar Electric Power Engineering Co. Ltd (Qidong) (rappresentante: avv. F. Graafsma)

Convenuti: Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344, pag. 1), nella parte in cui è stato applicato alle ricorrenti;

annullare la decisione della Commissione del 3 gennaio 2013, con la quale la Commissione si è rifiutata di considerare le domande delle ricorrenti di riconoscimento dello status d'impresa operante in economia di mercato; e

condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE) n. 1168/2012, nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti e alle domande di riconoscimento dello status d'impresa operante in economia di mercato da esse presentate alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, nel procedimento antidumping concernente le importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 6 settembre 2012, GU C 269, pag. 5). Le ricorrenti chiedono altresì l'annullamento della decisione del 3 gennaio 2013, con la quale la Commissione si è rifiutata di considerare le domande di riconoscimento dello status d'impresa operante in economia di mercato presentate dalle ricorrenti nell'ambito dell'inchiesta summenzionata.

Le ricorrenti sostengono che il regolamento (UE) n. 1168/2012, come applicato dalla Commissione nei confronti delle ricorrenti con la decisione del 3 gennaio 2013, e la decisione del 3 gennaio 2013, che stabilisce che la Commissione non avrebbe considerato le domande di riconoscimento dello status d'impresa operante in economia di mercato delle ricorrenti, ledono il legittimo affidamento delle ricorrenti e sono applicati retroattivamente a loro danno, senza valide giustificazioni. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1168/2012, come applicato dalla Commissione nei confronti delle ricorrenti con la decisione del 3 gennaio 2013, e la decisione del 3 gennaio 2013, violano manifestamente i principi fondamentali di certezza del diritto e di buona fede.

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