Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 gennaio 2009 – Hansgrohe / UAMI (AIRSHOWER)
(causa T‑307/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo AIRSHOWER – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 24, 37)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 31 maggio 2007 (procedimento R 1281/2006‑1) riguardante la registrazione del segno denominativo AIRSHOWER come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Hansgrohe AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo AIRSHOWER per prodotti della classe 11 – domanda di registrazione n. 4 869 319 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego parziale della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Hansgrohe AG è condannata alle spese. |